Corte costituzionale

Sentenza n. 186/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/06/2000 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 616 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1999

dalla Corte di cassazione, sul ricorso proposto da Baron Leondina,

iscritto al n. 296 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 21

dell'anno 1999.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di cassazione, VI sezione penale, con ordinanza del

22 gennaio 1999, ha proposto d'ufficio la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 616 del codice di procedura penale, nella

parte in cui (in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso

per cassazione) prevede la condanna della parte privata ricorrente a

pagare le spese del procedimento nonché una somma a favore della

cassa delle ammende, anche in assenza di colpa ad essa ascrivibile

nell'esercizio del diritto di impugnazione.

La questione è stata sollevata in relazione ad un ricorso

proposto dalla persona offesa dal reato personalmente e non mediante

il ministero di un difensore iscritto nell'apposito albo, come

l'art. 613 cod. proc. pen. esige a pena di inammissibilità.

L'ordinanza - premesso che le sezioni unite considerano

inammissibile il ricorso proposto personalmente dalla persona offesa

dal reato e che la dichiarazione d'inammissibilità dovrebbe

comportare la condanna del ricorrente alle spese ed alla sanzione

pecuniaria, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - ritiene che tale

norma violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il giudice a quo richiama le sentenze con cui questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che, con

rigorosa applicazione del principio di causalità, prevedeva la

condanna del querelante al pagamento delle spese nel caso di

proscioglimento dell'imputato, anche in assenza di qualsiasi colpa

nell'esercizio del diritto di querela. E ritiene che le medesime

ragioni dovrebbero indurre alla declaratoria di illegittimità

costituzionale dell'art. 616 cod. proc. pen., perché la previsione

della condanna della parte privata ricorrente alle spese e alla

sanzione pecuniaria, ogni volta che il ricorso sia dichiarato

inammissibile, violerebbe l'art. 24 Cost., in quanto tale condanna

deve essere pronunziata "anche se la proposizione del ricorso per

cassazione non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del ricorrente"

e l'art. 3 Cost., "in quanto sottopone alla medesima disciplina la

situazione del ricorrente temerario, superficiale o avventato e

quella del ricorrente incolpevole".

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto

tramite l'Avvocatura dello Stato ed ha eccepito l'inammissibilità

della questione, in quanto nella specie il ricorrente dovrebbe essere

considerato in colpa per avere accettato il rischio che

l'orientamento da lui condiviso potesse venire disatteso. Nel merito

ha concluso per l'infondatezza. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione

- dell'art. 616 cod. proc.pen. nella parte in cui (in caso di

declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione) prevede

la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese

del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende.

2. - Nella motivazione dell'ordinanza il giudice a quo afferma di

dover applicare l'art. 616 cod. proc. pen. in ordine tanto alle spese

del procedimento quanto alla somma a favore della cassa delle

ammende. Nel dispositivo solleva invece la questione con esclusivo

riferimento al provvedimento sulle spese.

L'interpretazione dell'ordinanza attraverso la coordinazione del

dispositivo con la motivazione (cfr. sentenze n. 14 del 1977, n. 17

del 1986 e n. 324 del 1993) consente peraltro di individuare

l'oggetto della questione, nel senso che essa concerne la norma

impugnata sotto entrambi i profili.

3. - Dal testo dell'ordinanza risulta che la questione è

proposta con esclusivo riferimento alla porzione della norma relativa

alle conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso

per cassazione proposto dalla parte privata, mentre non viene

investita la disciplina degli effetti della pronunzia di rigetto.

4. - L'art. 616 cod. proc. pen. è sospettato di illegittimità

costituzionale perché la previsione della condanna della parte

privata ricorrente alle spese ed alla sanzione pecuniaria, ogni volta

che il ricorso sia dichiarato inammissibile, violerebbe l'art. 24

Cost., in quanto tale condanna deve essere pronunziata "anche se la

proposizione del ricorso per cassazione non sia in alcun modo

ascrivibile a colpa del ricorrente" e l'art. 3 Cost., "in quanto

sottopone alla medesima disciplina la situazione del ricorrente

temerario, superficiale o avventato e quella del ricorrente

incolpevole".

5. - La questione di legittimità costituzionale deve essere

esaminata distinguendo la condanna al pagamento delle spese da quella

al pagamento in favore della cassa delle ammende.

Sotto il primo profilo essa è infondata.

Il contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione è prospettato dal giudice a quo mediante il richiamo al

tertium comparationis costituito dalla disciplina, risultante da

talune sentenze di questa Corte, dell'obbligazione del querelante di

sopportare l'onere delle spese anticipate dallo Stato, nel caso di

mancata condanna dell'imputato.

La Corte infatti ha più volte affermato (sentenze n. 45 del

1997, n. 134 del 1993 e, in epoca risalente, n. 30 del 1964) che la

regola generale in materia di spese processuali penali - secondo cui

il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso

necessaria l'attività del giudice - conosce varie eccezioni; e, fra

queste, l'esenzione del querelante "soccombente" dal pagamento delle

spese nei casi - "retti da una ratio unitaria" - nei quali la mancata

condanna dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al

querelante stesso, cui nessuna colpa possa essere ascritta.

Ricorrendo tali estremi, infatti, contrasterebbe con il principio di

eguaglianza la norma che egualmente imponesse la condanna del

querelante alle spese processuali (n. 165 del 1974, n. 52 del 1975,

n. 29 del 1992, n. 180 del 1993, n. 423 del 1993).

Il giudice a quo ritiene che le medesime ragioni dovrebbero

indurre alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 616 cod.

proc. pen., che prevede la condanna della parte privata ricorrente

alle spese "anche se la proposizione del ricorso non sia in alcun

modo ascrivibile a colpa del ricorrente".

6. - I limiti della responsabilità del querelante per le spese

dei procedimenti relativi a reati perseguibili a querela, quali

risultano dai ricordati interventi di questa Corte, non possono -

nella specie - fungere utilmente da tertium comparationis.

Essi mirano a bilanciare le contrapposte esigenze di prevenire e

sanzionare la presentazione di denunce temerarie o del tutto prive di

fondamento e nel contempo di non scoraggiare l'esercizio del diritto

di querela. La prima esigenza è tutelata dalla responsabilità del

querelante per le spese in caso di mancata condanna del querelato;

l'altra dall'esclusione di tale responsabilità se la mancata

condanna non sia riconducibile a colpa del querelante.

In realtà - ove alla querela segua un processo che non si

concluda con la condanna dell'imputato - siffatto esito può ben

dipendere da circostanze dal querelante non scrutinabili, e perciò

inidonee a fondare una valutazione del suo comportamento in termini

di colpa.

7. - Su un diverso piano si colloca l'art. 616, del codice di

procedura penale.

La norma - in applicazione di un principio comune alla materia

delle impugnazioni (artt. 592, 637 cod. proc. pen.) - pone le spese

del giudizio di cassazione, se il ricorso è dichiarato

inammissibile, a carico della parte privata ricorrente, in quanto

essa ha dato avvio al giudizio di legittimità e ha reso necessario

disciplinare la distribuzione del relativo onere economico.

Questa regola - operando in funzione del risultato del processo -

ragionevolmente prescinde dalle ragioni concrete che a quell'esito

abbiano condotto, e in particolare dall'atteggiamento soggettivo del

soccombente.

Pertanto - trattandosi di situazioni differenziate - il tertium

comparationis assunto dal giudice a quo è incongruo e le censure di

violazione dell'art. 3 Cost., collegate alla mancata previsione nella

norma in esame di una disciplina su quel tertium modulata, sono

infondate.

8. - È invece fondata - nei termini di seguito indicati - la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 616 cod. proc.

pen. proposta, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui

prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione,

la parte privata ricorrente è condannata al pagamento di una somma

in favore della cassa delle ammende.

Tale condanna ha funzione sanzionatoria, comportando

l'imposizione di un esborso non commisurato in alcun modo al costo

del procedimento. Essa è stata in passato riconosciuta da questa

Corte di per sé non in contrasto con l'assolutezza del diritto alla

tutela giurisdizionale garantito dall'art.24 della Costituzione

(sentenza n. 69 del 1964, pronunziata a proposito dell'art. 549 cod.

proc. pen. abrogato, in gran parte corrispondente all'art. 616 del

codice vigente).

Il giudice a quo sospetta che la norma violi l'art. 3 della

Costituzione in quanto collega con rigoroso automatismo alla

pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione

l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla parte privata

ricorrente, senza distinguere in ordine alle ragioni

dell'inammissibilità, ed in particolare senza prevedere che la

condanna possa essere omessa ove la medesima inammissibilità non sia

ascrivibile a colpa del ricorrente.

Orbene, la natura sanzionatoria della condanna in esame esige la

valutazione della condotta del destinatario della sanzione, anche in

relazione all'elemento soggettivo.

È pertanto incompatibile con il principio di eguaglianza una

norma che tratti allo stesso modo la posizione di chi abbia proposto

il ricorso per cassazione, poi dichiarato inammissibile,

ragionevolmente fidando nell'ammissibilità e quella del ricorrente

che invece non versi in tale situazione, al punto da essere definito

dall'ordinanza "temerario".

In questa prospettiva la norma denunciata - in quanto dà rilievo

all'errore prescindendo dalla sua causa e quindi dall'aspetto

soggettivo della sua determinazione - si risolve nell'irragionevole

assoggettamento alla stessa disciplina di situazioni che identità di

trattamento non meritano.

Possono infatti verificarsi casi nei quali l'errore tecnico

causativo dell'inammissibilità del ricorso non sia percepibile al

momento della sua proposizione, come nell'ipotesi di un imprevedibile

mutamento di giurisprudenza che induca la Corte di cassazione a

ritenere inammissibili ricorsi per il passato pacificamente non

considerati tali, sulla base di una variazione del criterio di

apprezzamento della causa di inammissibilità.

In tali evenienze estreme la rigida applicazione della sanzione

secondo il criterio della soccombenza non è conforme al principio

posto dall'art. 3 della Costituzione.

Né ovviamente la lesione del principio di eguaglianza può

considerarsi esclusa dal potere del giudice di graduare l'importo

della sanzione pecuniaria. Ed anzi proprio la previsione da parte

della norma di un livello minimo e di uno massimo della somma da

pagare - che dovrebbe raccordare la misura della sanzione al concreto

livello di colpa del ricorrente - implicitamente conferma come sia

irragionevole l'omessa previsione dell'ipotesi in cui un profilo di

colpa manchi del tutto.

Pertanto si deve dichiarare l'illegittimità costituzionale

dell'art. 616 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la

Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa

non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a

carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza

versare in colpa nella determinazione della causa di

inammissibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la

Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa

non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a

carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza

versare in colpa nella determinazione della causa di

inammissibilità.

2) Dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale della rimanente parte dell'art. 616 del codice di

procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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