Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1969 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 571, primo

comma, del Codice di procedura penale, modificato dall'art. 1 della

legge 23 maggio 1960, n. 504, e delle disposizioni conseguenti,

promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1966 dal tribunale di

Milano nel procedimento civile vertente tra Gazzola Ezio ed il

Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 23 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 64 dell'11 marzo 1967.

Visti gli atti di costituzione di Gazzola Ezio e del Ministero di

grazia e giustizia e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1968 la relazione del

Giudice Vezio Crisafulli;

uditi gli avvocati Alfredo Spadaro e Mario Guttiers, per il

Gazzola, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Ministro di grazia e giustizia e per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Gazzola Ezio

nei confronti del Ministero di grazia e giustizia il tribunale di

Milano ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa il 15 dicembre

1966, questione di legittimità costituzionale relativamente all'art.

571, primo comma, del Codice di procedura penale, così come modificato

dall'art. 1 della legge 23 maggio 1960, n. 504, ed alle disposizioni

conseguenti per contrasto con l'art. 24, quarto comma, della

Costituzione.

L'ordinanza espone che l'attore, imputato del delitto di

favoreggiamento alla prostituzione pluriaggravato (artt. 3, n. 8, 4, n.

2, e 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75), fu colpito da mandato di

cattura emesso dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano,

successivamente scarcerato per concessione della libertà provvisoria e

quindi assolto in dibattimento dallo stesso tribunale perché il fatto

non sussiste, con sentenza in data 27 ottobre 1965, divenuta

irrevocabile, che ha posto in rilievo che egli aveva "scontato a

seguito di un mandato di cattura, che non doveva assolutamente essere

emesso, cinque mesi di carcere preventivo che possono arrecare ad un

uomo un danno incalcolabile" e che, nella specie, si trattava di una

ipotesi estrema di errore giudiziario, per la "patologica

interpretazione della norma giuridica". Il Ministero di grazia e

giustizia, convenuto nel giudizio de quo per la condanna al pagamento

di una somma a titolo di riparazione per la carcerazione sofferta, ha

opposto che, allo stato attuale della legislazione (art. 571 del Cod.

proc. pen. modificato dalla legge 23 maggio 1960, n. 504), il diritto

alla riparazione è riconosciuto alle vittime degli errori giudiziari

soltanto nel caso in cui il soggetto sia stato condannato con sentenza

divenuta irrevocabile e successivamente la sua non colpevolezza sia

stata riconosciuta in sede di revisione, mentre rimane escluso in ogni

altra ipotesi.

Ciò premesso, per quanto riguarda la non manifesta infondatezza

della questione sollevata, il tribunale esprime le considerazioni che

seguono:

a) L'art. 24, ultimo comma, della Costituzione assicurerebbe al

cittadino vittima di errori giudiziari un vero e proprio diritto

soggettivo ad una "riparazione", intesa questa non come integrale

risarcimento del danno sofferto, ma come un indennizzo per atto

legittimo indipendentemente da ogni indagine sulla colpa del

giudicante: per conseguenza, l'interessato può agire innanzi al

giudice ordinario per la tutela di questo diritto direttamente

riconosciutogli dal precetto costituzionale. La tesi sostenuta dalla

Corte suprema di cassazione (Sez. un. civ., 30 giugno 1960, n. 1722)

circa la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale relativa al vecchio testo dell'art. 571 del Cod. proc.

pen. e basata sulla asserita natura programmatica e non precettiva

della norma di cui all'art. 24 della Costituzione sarebbe, invece, da

disattendere secondo il reiterato insegnamento della Corte

costituzionale, per il quale la distinzione fra norme precettive e

norme programmatiche "non è decisiva nei giudizi di legittimità

costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge

derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con

norme che si dicono programmatiche" posto che, a parte quelle norme

costituzionali che "si limitano a tracciare programmi generici di

incerta e futura attuazione", non può contestarsi l'esistenza di norme

programmatiche "le quali fissano principi fondamentali, che anche essi

si riverberano sulla intera legislazione" (Corte cost., 14 giugno 1956,

n. 1). Nel caso in esame non sembrerebbe dubbio che il quarto comma

dell'art. 24 della Costituzione, stabilisca un principio fondamentale,

come risulterebbe dalla sua collocazione fra le norme riguardanti "i

diritti e doveri dei cittadini" e dal rapporto con le disposizioni

contenute negli altri commi dello stesso articolo, per le quali non si

è mai dubitato che costituiscono vincoli precisi per il legislatore.

b) Il rinvio operato dall'art. 24, quarto comma, della

Costituzione, alla legge ordinaria abiliterebbe quest'ultima a regolare

esclusivamente le "condizioni" e i "modi" per l'esercizio del diritto

alla riparazione degli errori giudiziari: vale a dire,

esemplificativamente, limiti di tempo per la proposizione della

domanda, riconoscimento con pronuncia giudiziale della sussistenza

dell'errore, ovvero forma e misura della riparazione, competenza e

procedura; ma non anche i presupposti per l'esistenza del diritto, e

cioè il concetto di "errore giudiziario", che non potrebbe quindi

essere ristretto, ammettendosi il diritto in questione soltanto per

alcuni errori e non per altri.

c) Costituirebbe "errore giudiziario" ogni provvedimento

giurisdizionale che privi il cittadino di uno dei suoi diritti

fondamentali (ad esempio, della libertà personale e dei beni) e che

sia successivamente riconosciuto erroneo da altro, e definitivo,

provvedimento giurisdizionale, senza che vi sia motivo per tracciare

una distinzione fra i provvedimenti emessi nella forma della sentenza e

quelli emessi in forma diversa come il mandato o l'ordine di cattura,

e, nell'ambito delle sentenze, fra quelle irrevocabili ai sensi

dell'art. 576 del Cod. proc. pen. e le altre: del resto, l'art. 111,

secondo comma, della Costituzione, a maggiore tutela della libertà

personale, parifica quanto ad impugnabilità le sentenze ai

"provvedimenti sulla libertà personale".

d) L'art. 571 del Cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge

23 maggio 1960, n. 504, riservando il diritto alla riparazione solo a

"chi è stato assolto, in sede di revisione, per effetto della sentenza

della Corte di cassazione o del giudice di rinvio" limita il diritto

stesso al caso che l'errore giudiziario sia stato commesso in una

sentenza irrevocabile di condanna (art. 576 del Cod. proc. pen.) e

riconosciuto poi attraverso un giudizio di revisione, mentre non

sarebbe possibile ravvisare alcuna differenza qualitativa circa la

sussistenza di un "errore" fra questa ipotesi e quelle di errore

commesso in una qualsiasi pronunzia giurisdizionale e riconosciuto poi

in un grado, od in una fase successiva del giudizio, fra le quali

ultime sarebbe da comprendere anche il caso in esame, di errore

commesso cioè dal giudice istruttore con la sentenza di rinvio a

giudizio ed il mandato di cattura emesso contro l'imputato,

riconosciuto poi attraverso l'assoluzione con formula piena nel

dibattimento.

Sulla base di questi argomenti il giudice a quo prospetta come non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

relativa alla norma di cui all'art. 571 del Cod. proc. pen. ed alle

disposizioni ad essa conseguenziali, come l'art. 574, che attribuisce

la competenza a decidere sulla domanda di riparazione al giudice della

revisione.

Per quanto concerne la rilevanza della questione proposta, il

tribunale fa presente che dall'applicabilità o meno della norma

limitativa impugnata nel giudizio in corso dipende il rigetto o

l'accoglimento della domanda dell'attore diretta ad ottenere

l'attribuzione di una somma a titolo di riparazione dell'errore

giudiziario.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata e comunicata, nonché

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 1967, n. 64.

2. - Si sono costituiti in giudizio il Gazzola con atto depositato

il 30 marzo 1967, il Ministero di grazia e giustizia in persona del

Ministro protempore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri,

entrambi rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, con atti depositati

il 17 marzo 1967.

La difesa del Gazzola ribadisce e sviluppa gli argomenti già

contenuti nell'ordinanza di rinvio, aggiungendo per quanto attiene alla

competenza del giudice a quo che, trattandosi nella specie di un

diritto soggettivo, questo non può che essere fatto valere innanzi "al

giudice naturale, e cioè al tribunale in prime cure, tribunale

giudicante in sede civile".

3. - La difesa del Ministero di grazia e giustizia illustra

preliminarmente la vicenda processuale svoltasi innanzi al giudice di

merito, al fine di sostenere che la domanda dell'attore tendente

nell'atto di citazione ad una somma "a titolo di risarcimento danni

economici e morali" "nello spirito dell'art. 24 della Costituzione e di

una forma di interpretazione estensiva della normativa contenuta nella

legge 23 maggio 1960, n. 504" è stata ampliata nella comparsa

conclusionale in direzione dell'art. 28 della Costituzione ed in

relazione ad una forma di responsabilità dello Stato per atti

legittimi, pur se di carattere discrezionale, ma in nessun caso avrebbe

potuto consentire al tribunale adito di pronunciarsi sulla questione

sotto il profilo dell'art. 571 del Cod. proc. pen., che è riservata

alla esclusiva competenza del giudice penale: la stessa ordinanza di

rimessione, pur accennando alla eventuale illegittimità conseguenziale

della norma sulla competenza, fonderebbe i dubbi sulla legittimità

costituzionale della normativa impugnata nel fatto che essa esige un

giudizio di revisione per la riparazione dell'errore giudiziario, non

già nella attribuzione di competenza al giudice penale. Cosicché, una

eventuale sentenza di accoglimento della Corte costituzionale sarebbe

in ogni caso irrilevante, non potendo né attraverso l'eliminazione di

una disposizione, né con una pronuncia "in quanto" o "nel senso e nei

limiti" sanare l'originario difetto di giurisdizione.

Come ulteriore motivo di inammissibilità della questione in esame,

l'Avvocatura di Stato deduce ancora che, se la competenza a decidere

sulla riparazione degli errori giudiziari rimane incardinata in sede di

revisione o, quanto meno, di impugnativa penale, la previsione di un

indennizzo per detenzione preventiva darebbe luogo ad un problema

insolubile, per difficoltà sia teoriche che pratiche. Una ipotetica

decisione di accoglimento della Corte costituzionale non potrebbe,

inoltre, consistere nella rimozione di un limite o di una eccezione in

una legge potenzialmente idonea a coprire nella sua completezza

l'ambito controverso, ma dovrebbe dar vita ad una legge nuova, ad una

metamorfosi dell'istituto vigente, che, implicando l'esigenza di nuove

o maggiori spese, si porrebbe in contrasto con il precetto dell'art. 81

della Costituzione. D'altra parte, il semplice annullamento della

normativa impugnata non avrebbe rilevanza per la definizione del

giudizio a quo. La questione sollevata sarebbe invece da risolvere,

sempre ad avviso dell'Avvocatura, sulla base di alcuni insegnamenti

contenuti nella sentenza n. 7 del 1967 della stessa Corte

costituzionale, con la quale, negandosi il carattere meramente

programmatico dell'art. 33 della Costituzione, si è ammesso che anche

la norma precettiva possa necessitare di essere articolata in

disposizioni ordinarie che la attuano; si è chiarito che un sindacato

di legittimità costituzionale in tanto è possibile in quanto tali

disposizioni di attuazione o contraddicono al comando costituzionale, o

ne divergano in tutto od in parte, o ne distorcano lo scopo; e si è

riconosciuto al tempo stesso al legislatore ordinario una sorta di

potere discrezionale, procedente dalla ragion politica, di far uso del

proprio giudizio nella determinazione delle fasi e dei tempi di

attuazione del dettato costituzionale.

Nel merito la questione sarebbe infondata, in quanto, come

emergerebbe dai lavori preparatori, il costituente nel formulare

l'ultimo comma dell'art. 24 avrebbe preso le mosse dall'istituto della

revisione del giudicato penale così come in quel tempo esistente,

considerando cioè errore giudiziario soltanto quello in materia penale

e non quello in materia civile, stabilendo che la riparazione dovesse

perdere l'umiliante qualificazione "a titolo di soccorso" per assumere

quella di indennizzo per responsabilità dello Stato, ma riservando

all'apprezzamento del legislatore ordinario la configurazione e la

disciplina di altre possibili ipotesi di errore, senza peraltro dettare

in argomento a questi fini un'indicazione tassativa od un comando

univoco.

Del resto - prosegue la difesa del Ministero di grazia e giustizia

- il problema dell'indennizzo alla vittima di una sentenza di condanna

ingiusta sarebbe concettualmente diverso da quello della detenzione

preventiva di innocenti. Nel primo caso, infatti, non esistendo nel

giudice alcun potere discrezionale, il diritto di libertà del

cittadino non si affievolisce in interesse legittimo, cosicché,

revocata la sentenza, esso esige come tale una riparazione; nel secondo

caso, la incertezza sull'esistenza e sulla imputabilità del reato

implica un apprezzamento discrezionale, se non addirittura di

convenienza e di opportunità, sugli elementi di cui l'inquirente

dispone in attesa che siano passati al vaglio dell'organo giudicante:

apprezzamento che dà luogo ad un necessario affievolimento del diritto

di libertà.

Non sarebbe dubbio, infine, ad avviso dell'Avvocatura, che

l'espressione "errore giudiziario" nel suo preciso valore e significato

tecnico sia stata intesa dalla dottrina e dalla giurisprudenza da

quando l'Italia ha una codificazione penale con riferimento esclusivo

all'errore accertato in sede di revisione.

4. - La stessa Avvocatura di Stato, nell'atto di intervento per il

Presidente del Consiglio dei Ministri si riporta ampliandoli agli

argomenti già svolti in difesa dell'Amministrazione di grazia e

giustizia e rileva, in particolare, che il legislatore ordinario con la

legge 23 maggio 1960, n. 504, si è proposto il fine di adeguare

l'istituto della riparazione al precetto costituzionale, ma, pur

ponendosi il problema che qui interessa, non ha ritenuto di ampliare il

concetto di errore giudiziario nel senso voluto dal giudice a quo:

sembrerebbe quindi azzardato attribuire al Parlamento la deliberata

intenzione di creare una legge incostituzionale proprio nel momento in

cui si accingeva ad armonizzare questo istituto con l'art. 24 della

Costituzione. Aggiunge, da ultimo, che il concetto di errore

giudiziario, come si è inteso nella normativa impugnata, non sarebbe

peregrino, ma comune alla maggioranza dei Paesi stranieri, fra i quali

anche quelli di sicura democrazia come la Gran Bretagna. Anche in

questa sede le conclusioni dell'Avvocatura si sostanziano in una

richiesta di inammissibilità, o comunque, di infondatezza della

questione di legittimità costituzionale in oggetto.

5. - Con successiva memoria, depositata il 7 novembre 1968, la

difesa del Gazzola insiste nelle deduzioni già svolte e nelle

conclusioni già formulate. In particolare, con riferimento al problema

della competenza del giudice a quo, ricorda che anche la norma di cui

all'art. 574 Cod. proc. pen., attributiva della competenza a conoscere

della riparazione per l'errore giudiziario al giudice penale, forma

oggetto della questione sollevata e fa notare che l'attività

giurisdizionale è unica e non pluralistica nell'ambito della

giurisdizione ordinaria, per cui il giudice conosce di tutte le norme

necessarie alla emanazione del provvedimento. Circa il merito della

questione, argomenta dall'esame dei lavori preparatori in Assemblea

costituente e dal contesto delle altre norme costituzionali sui diritti

fondamentali che l'art. 24, comma quarto, della Costituzione concreta

una ulteriore tutela della intangibilità dei diritti del cittadino,

primo fra tutti quello della libertà individuale. Premessa, poi, la

irrilevanza della distinzione fra norme precettive e programmatiche ai

fin della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi

ordinarie con esse contrastanti, sostiene che la norma in questione

avrebbe comunque natura precettiva in quanto conferisce un diritto

soggettivo al cittadino che abbia subito la violazione: per

conseguenza, nel caso di una eventuale lacuna nella legislazione

esistente, potrebbe fondarsi direttamente su di essa il titolo della

riparazione. L'errore giudiziario, infatti, secondo Costituzione non

sarebbe da intendere come errore di giudicato, ma costituirebbe

l'attuazione di un principio innovatore in relazione ai diritti del

cittadino ed alla responsabilità dello Stato nell'esercizio della sua

attività giudicante, conformemente al tradizionale significato di

questa espressione, sul quale non avrebbe inciso la normativa del

codice penale del 1930 che, senza introdurre una diversa e più

restrittiva concezione, si sarebbe unicamente limitata a disciplinare

alcune ipotesi.

6. - Anche l'Avvocatura di Stato ha depositato in pari data, una

memoria illustrativa, confermando gli argomenti e le conclusioni già

precisate.

7. - All'udienza le parti hanno insistito nelle rispettive

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Dev'essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata

dall'Avvocatura dello Stato. Secondo la sua costante giurisprudenza

questa Corte non può, infatti, sindacare la sussistenza dei

presupposti processuali richiesti per la valida instaurazione del

giudizio a quo, anche a prescindere dal rilievo che, nella specie,

l'ordinanza di rimessione espressamente denuncia, tra l'altro, proprio

l'art. 574 del Codice di procedura penale, che demanda la competenza a

conoscere delle istanze di riparazione degli errori giudiziari al solo

giudice di rinvio in sede di giudizio di revisione ovvero, nel caso di

annullamento senza rinvio, alla Corte di cassazione penale.

2. - Nel merito, la questione non è fondata. L'ultimo comma

dell'art. 24 della Costituzione enuncia un principio di altissimo

valore etico e sociale, che va riguardato - sotto il profilo giuridico

- quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei

"diritti inviolabili dell'uomo" (art. 2), assunto in Costituzione tra

quelli che stanno a fondamento dell'intero ordinamento repubblicano, e

specificantesi a sua volta nelle garanzie costituzionalmente apprestate

ai singoli diritti individuali di libertà, ed anzitutto e con più

spiccata accentuazione a quelli tra essi che sono immediata e diretta

espressione della personalità umana. È nel quadro del sistema

complessivamente risultante dagli accennati principi costituzionali,

che la norma dell'art. 24, prescrivente che la legge debba determinare

"le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari",

assume portata sostanzialmente innovatrice rispetto alla preesistente

legislazione italiana, nella quale tale riparazione finiva per ridursi

alla sola revisione della sentenza irrevocabile di condanna, che fosse

posteriormente riconosciuta ingiusta, cui poteva tutt'al più

accompagnarsi, in una ristretta serie di casi (che neppure coprivano

l'intera area delle ipotesi di revisione), una "riparazione pecuniaria

a titolo di soccorso", subordinata per giunta all'accertamento

discrezionale dello stato di bisogno del richiedente o della di lui

famiglia (art. 571 del Codice di procedura penale, nel testo

originario).

Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi che, per la sua formulazione

in termini estremamente generali, il principio della riparazione degli

errori giudiziari postula l'esigenza di appropriati interventi

legislativi, indispensabili per conferirgli concretezza e

determinatezza di contorni, dandogli così pratica attuazione. Il

diffuso convincimento di tale necessità traspare del resto, quando non

è esplicitamente dichiarato, dagli stessi lavori parlamentari che

sboccarono nella legge 23 maggio 1960, n. 504, di cui è questione nel

presente giudizio, come pure dai progetti successivamente presentati e

dalle relazioni illustrative dei proponenti.

Come chiaramente risulta dalle espressioni adoperate, infatti,

l'ultimo comma dell'art. 24 è disposizione rivolta al legislatore, cui

prescrive il raggiungimento di un certo fine e perciò l'adozione di

discipline conformi al principio affermato e idonee a renderlo

effettivamente operante. E poiché tale natura del principio enunciato

nell'art. 24 non osta all'esercizio del sindacato di legittimità

costituzionale, di competenza di questa Corte, deriva da quanto

osservato che, ove la nuova disciplina legislativa fosse in contrasto

con il principio stesso, dovrebb'essere dichiarata costituzionalmente

illegittima. Ma una siffatta evenienza non ricorre nella specie.

3. - Invero, anche se fosse fondato l'assunto dal quale muove

l'ordinanza del tribunale di Milano, che cioè il precetto

costituzionale avrebbe fatto propria una lata nozione dell'errore

giudiziario, comprensiva di ogni provvedimento dell'autorità

giudiziaria, "che privi il cittadino di uno dei suoi diritti

fondamentali (ad esempio, della libertà personale e dei beni) e che

sia successivamente riconosciuto erroneo", non per questo verrebbe meno

la necessità di dettare per le varie e più particolari ipotesi, pur

rientranti tutte, stando all'assunto, entro un'unica figura

complessiva, norme a ciascuno adeguate e perciò eventualmente

differenziate (quanto meno limitatamente alle concrete modalità per

l'esercizio del diritto alla riparazione), del tipo per l'appunto di

quelle esemplificate nella stessa ordinanza al punto 2 della

motivazione ("limiti di tempo per la proposizione della domanda,

riconoscimento con pronuncia giudiziaria della sussistenza dell'errore,

... forma e misura della riparazione, competenza e procedura").

Ne segue che una legge che si limiti a dare attuazione parziale (o

un inizio di attuazione) al principio costituzionale, non per questo

può dirisi incostituzionale, purché - beninteso - non sia tale da

precludere comunque ulteriori estensioni dell'istituto ad altre e

diverse ipotesi, oltre quella regolata: circostanza, questa, che non si

verifica nel caso della Novella del 1960, come venne anche

esplicitamente affermato durante la discussione parlamentare del

relativo disegno di legge (Atti Camera Deputati, II Legislatura, IV

Commissione giustizia in sede legislativa, seduta del 3 dicembre 1958).

Ché anzi, così stando le cose, la necessità poco sopra rilevata di

norme legislative di attuazione, almeno e sicuramente per gli aspetti

in largo senso strumentali, sta a mostrare come una eventuale

dichiarazione di illegittimità costituzionale che si fondasse sulla

sola parzialità della disciplina, rischierebbe intanto di condurre ad

un regresso della situazione normativa, riaprendo un vuoto che non

sarebbe colmabile in sede di interpretazione.

4. - Ma l'interposizione di norme legislative di attuazione si

rivela, a ben guardare, necessaria anche per quel che concerne gli

elementi sostanziali dell'istituto, poiché né la dizione testuale

della norma né le risultanze dei lavori preparatori consentono di

ritenere con sufficiente certezza che il Costituente abbia in realtà

aderito all'una o all'altra nozione dell'errore giudiziario. È noto

come si sia talvolta dubitato se l'ultimo comma dell'art. 24 abbia

esclusivo riferimento alla materia penale (come potrebbe trarsi dagli

atti della Costituente e sarebbe più conforme alla tradizione

dottrinale) od invece si estenda all'intero campo della funzione

giurisdizionale (argomentando invece dalla collocazione della norma nel

contesto di un articolo che ha riguardo, in tutte le sue restanti

disposizioni, a qualsiasi tipo e specie di giudizi).

Anche limitatamente alla materia penale, che sola viene in

considerazione nel presente giudizio, così come sarebbe lecito

affermare che, per l'art. 24, l'errore giudiziario meritevole di

riparazione si risolva nel solo errore di giudicato, altrettanto

infondato sarebbe all'opposto leggervi l'implicita prescrizione che la

riparazione debba necessariamente spettare anche a chi sia stato

riconosciuto innocente in istruttoria o a seguito di pubblico

dibattimento, dopo aver subito una privazione di libertà personale.

Né argomento decisivo in favore della seconda alternativa potrebbe

desumersi coordinando la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 24

con l'art. 13, e sottolineandone in tal modo l'aspetto di rafforzamento

ed ulteriore presidio delle garanzie della libertà personale, poiché

lo stesso art. 13 riproporrebbe a sua volta il problema, che spetta al

legislatore risolvere, se l'istituto della riparazione degli errori

giudiziari debba restringersi ai casi di carcerazione ove intervenga o

sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, o debba invece

comprendere qualunque caso di carcerazione preventiva, ingiustamente

scontata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 571, primo comma, del Codice di procedura penale, così come

modificato dall'art. 1 della legge 23 maggio 1960, n. 504, e delle

disposizioni conseguenti, sollevata con ordinanza del 15 dicembre 1966

dal tribunale di Milano, in riferimento all'art. 24, quarto comma,

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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