Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1978

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/02/1978 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 571 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno

1977 dalla Corte di cassazione nel procedimento relativo alla domanda

di riparazione pecuniaria proposta da Micolitti Sergio, iscritta al n.

381 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 244 del 7 settembre 1977.

Visto l'atto di costituzione di Micolitti Sergio, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 dicembre 1977 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone;

uditi l'avv. Pasquale Petrolillo, per Micolitti, e il sostituto

avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il 20 aprile 1955 Mario Caluori, funzionario del Ministero

dell'industria e commercio, veniva rinviato a giudizio davanti alla

Corte di assise di Roma per rispondere, tra l'altro, del reato di cui

agli artt. 81, 261 e 61, n. 9, cod. pen., per avere, in tale qualità e

violando i doveri inerenti alla propria funzione, rivelato ad Aldo

Pinto e ad altre persone non autorizzate a prenderne conoscenza, il

contenuto di documenti che dovevano restare segreti nell'interesse

politico e in quello della sicurezza dello Stato italiano. Con il

Caluori venivano rinviati a giudizio, oltre al Pinto, Aldo Chiarinelli

e l'avv. Sergio Micolitti per avere in concorso tra loro rivelato a

terzi il contenuto di quegli stessi documenti, la cui conoscenza il

Pinto aveva ottenuto dal Caluori.

Con sentenza del 22 settembre 1955 la suddetta Corte mentre

affermava la penale responsabilità, in ordine alle imputazioni ad essi

rispettivamente ascritte, del Caluori, del Pinto, del Chiarinelli e di

altri coimputati, assolveva per insufficienza di prove il Micolitti.

La decisione era riformata dalla Corte d'assise d'appello di Roma

che con sentenza 6 novembre 1956 modificava l'imputazione di cui

all'art. 261 cod. pen. (rivelazione di segreti di Stato) in quella -

meno grave - prevista dall'art. 262 cod. pen. (rivelazione di notizie

di cui sia stata vietata la divulgazione dalle competenti autorita)

affermando la responsabilità del Caluori, del Pinto e del Chiarinelli

per tale reato e assolvendo da esso, per insufficienza di prove, il

Micolitti. E detta qualificazione dei fatti addebitati era tenuta ferma

in una successiva sentenza, emessa dalla stessa Corte d'assise

d'appello in sede di rinvio il 9 dicembre 1959.

Divenuta definitiva la condanna, la Corte di cassazione, con

sentenza del 14 dicembre 1962, annullava senza rinvio in sede di

revisione, su istanza del Caluori (e per la parte a lui relativa),

entrambe le sentenze 6 novembre 1956 e 9 dicembre 1959 della Corte

d'assise d'appello di Roma, assolvendo il Caluori dalle imputazioni

ascrittegli con la formula "perché i fatti non sussistono".

A questa decisione facevano seguito, il 31 maggio e il 3 giugno

1963, altre due decisioni della Corte di cassazione che, sempre in sede

di revisione, annullavano senza rinvio le sentenze sopra richiamate

della Corte d'assise d'appello di Roma anche per le parti riguardanti

gli imputati Chiarinelli e Pinto, assolvendoli con la stessa formula.

2. - Con istanza 20 dicembre 1972 il Micolitti (il quale, come si

è già rilevato, era stato assolto nei precedenti gradi del giudizio

per insufficienza di prove dalla imputazione di cui all'art. 262 cod.

pen.) chiedeva alla Corte di cassazione di estendere in suo favore - ai

sensi dell'art. 203 cod. proc. pen. - gli effetti delle sentenze 14

dicembre 1962, 31 maggio e 3 giugno 1963 con le quali, in sede di

revisione, erano stati assolti, nei termini sopra riferiti, il Caluori,

il Chiarinelli e il Pinto.

La Cassazione riteneva che l'istanza non potesse essere accolta

(essendo l'applicabilità dell'istituto della revisione limitata alle

sentenze di condanna) ma, sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 553 e 554 c.p.p.,

denunciando la disparità di trattamento che così veniva a

determinarsi tra i condannati e gli assolti con formula dubitativa.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 236 del 25 novembre

1976, dichiarava l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 203,

553 e 554 c.p.p. "nella parte in cui, nel loro combinato disposto, non

consentono che la sentenza emessa in sede di revisione in favore di un

condannato possa spiegare l'effetto estensivo nei confronti di chi,

imputato di concorso nello stesso reato, ne sia stato assolto per

insufficienza di prove".

In seguito a questa decisione, la Cassazione con sentenza 14

gennaio 1977 annullava senza rinvio, in sede di revisione, anche nei

confronti del Micolitti la sentenza 6 novembre 1956 della Corte

d'assise d'appello di Roma, sempre con la formula "perché i fatti non

sussistono". Quindi, investita della domanda di riparazione proposta

dal Micolitti medesimo ai sensi dell'art. 571 c.p.p., con la ordinanza

in epigrafe sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale del predetto art. 571, limitatamente alla

parte in cui non riconosce come soggetti del diritto di chiedere la

riparazione pecuniaria anche coloro che, assolti nei precedenti gradi

del giudizio abbiano ottenuto in sede di revisione una formula di

assoluzione più vantaggiosa.

3. - Il giudice a quo prospetta il dubbio che la norma denunziata

dia luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento, lesiva del

principio di uguaglianza, tra coloro a cui favore in sede di revisione

sia stata riconosciuta l'ingiustizia di un'assoluzione con formula

dubitativa e coloro per i quali la decisione ingiusta sia stata di

condanna.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con memoria in data 13 settembre 1977 le cui conclusioni si precisano

in una declaratoria di infondatezza della questione sollevata.

Dopo aver ricordato che questa Corte, con la sentenza n. 1 del

1969, ha già escluso che l'art. 571 c.p.p. contrasti con la garanzia

costituzionale del diritto di difesa, l'Avvocatura osserva che la

situazione dei soggetti assolti, anche per insufficienza di prove, è

ben diversa, agli effetti dei danni che in astratto possono derivare a

colui che è protagonista della vicenda giudiziaria, rispetto a quella

dei soggetti condannati e che, pertanto, non può ravvisarsi in detta

disposizione alcuna violazione del principio di uguaglianza.

Nulla vieta - si rileva - che, in futuro, il legislatore ordinario,

secondo le esigenze che si appalesino in termini non equivoci, e con la

prudenza che la delicatezza della materia impone, provveda ad ulteriori

estensioni dell'istituto ad altre e diverse ipotesi oltre a quelle

originariamente previste. Ma non sembra che la materia possa essere

oggetto di utile definizione attraverso un'eventuale pronuncia di

incostituzionalità della esistente disciplina per pretesa violazione

dell'art. 3 della Costituzione, tanto più che tale eventuale pronuncia

che si fondasse sulla sola parziarietà della disciplina, rischierebbe

di condurre ad un regresso della situazione normativa riaprendo un

vuoto che non sarebbe colmabile in sede di interpretazione.

Nel giudizio si è costituito anche Sergio Micolitti, rappresentato

e difeso dall'avv. Pasquale Petrolillo, con foglio di deduzioni del 26

settembre 1977.

La difesa, riportandosi al parere espresso dal Procuratore generale

presso la Cassazione nel giudizio di merito, assume anzitutto che una

volta ammesso, con la sentenza n. 236 del 1976 di questa Corte, che

dell'istituto della revisione delle sentenze può beneficiare non solo

chi fu condannato ma anche colui che fu assolto per insufficienza di

prove non è dato ammettere il primo ed escludere il secondo dalla

riparazione pecuniaria dell'errore giudiziario dato il carattere

strettamente conseguenziale e complementare dell'istituto della

riparazione rispetto a quello della revisione. Accogliendo tali

premesse, la proposta questione andrebbe dichiarata non fondata potendo

il problema essere risolto in via interpretativa con piena

soddisfazione per l'istante.

Se peraltro tale assunto non fosse condiviso la norma denunziata

dovrebbe essere dichiarata costituzionalmente illegittima dal momento

che la sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove,

comporta, per l'imputato, quantunque assolto, una serie di conseguenze

a lui sfavorevoli sia sul piano etico sia sul piano strettamente

giuridico, la cui affinità con quelle derivanti dalla sentenza di

condanna non può essere razionalmente negata. Considerato in diritto :

1. - Come è stato innanzi precisato, la Corte è chiamata a

verificare la legittimità costituzionale dell'art. 571 c.p.p., il

quale, riconoscendo il diritto di chiedere la riparazione pecuniaria

soltanto al condannato poi assolto in sede di revisione,

determinerebbe, secondo la ordinanza di rimessione, una ingiustificata

disparità di trattamento nei confronti di chi, assolto per

insufficienza di prove, abbia ottenuto a seguito di revisione una

formula di assoluzione più vantaggiosa, sussistendo affinità tra le

due situazioni in relazione al pregiudizio derivante dalla ingiustizia

della decisione di merito.

2. - La parte privata, costituitasi in questa sede, sostiene che il

diritto a conseguire la riparazione pecuniaria per chi abbia ottenuto a

seguito di revisione una formula di assoluzione più vantaggiosa deriva

direttamente dalla sentenza di revisione, la quale ha accertato che il

fatto addebitato al prosciolto non sussiste, ponendo nel nulla la

precedente pronuncia di assoluzione con formula dubitativa, sicché la

fattispecie rientrerebbe nella previsione dell'art. 571 c.p.p.; che

riconosce il diritto alla riparazione pecuniaria a chiunque sia stato

assolto a seguito di giudizio di revisione.

L'assunto non può essere condiviso. L'art. 571 c.p.p. limita

espressamente il diritto alla riparazione pecuniaria a favore dei

soggetti che, condannati nel giudizio di merito, siano stati poi

assolti in sede di revisione, sicché è fuori della previsione della

norma ogni diversa ipotesi.

Per la stessa ragione deve escludersi che il diritto alla

riparazione pecuniaria consegua, quale effetto immediato e diretto,

all'accoglimento dell'istanza di revisione. Tale esclusione trova

conferma nel sistema normativo che regola la materia; invero, quando

con la legge 14 maggio 1965, n. 481, si è ampliato l'ambito del

giudizio di revisione, è intervenuto espressamente il legislatore

(art. 2 legge anzidetta) per riconoscere il diritto alla riparazione

pecuniaria anche nella nuova ipotesi di revisione considerata.

3. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, per contestare la fondatezza del

dubbio di costituzionalità di cui si tratta, deduce che, in base

all'art. 24, quarto comma, della Costituzione, spetta al legislatore

determinare i casi di riparazione degli errori giudiziari ed a sostegno

dell'assunto richiama i principi affermati da questa Corte nella

sentenza n. 1 del 1969, ritenendo precluso l'intervento del giudice

costituzionale.

Tali riferimenti non appaiono pertinenti. Nella fattispecie

esaminata dalla citata sentenza la questione di costituzionalità

dell'art. 571 c.p.p., proposta con riferimento al quarto comma

dell'art. 24 Cost., riguardava la riparabilità dell'errore che aveva

determinato la carcerazione preventiva di una persona poi prosciolta

per insussistenza del fatto addebitato. La Corte, per escludere la

fondatezza della questione proposta, osservò che "il principio della

riparazione degli errori giudiziari postula l'esigenza di appropriati

interventi legislativi, indispensabili per conferirgli concretezza e

determinatezza di contorni, dandogli così pratica attuazione";

ritenne, in conseguenza, che il sindacato di legittimità

costituzionale fosse consentito soltanto in relazione ad una disciplina

legislativa concretamente adottata ma non intervenuta nella specie.

Ciò premesso, va precisato che gli elementi della fattispecie in

esame differiscono da quelli del caso deciso con la sentenza innanzi

indicata. Invero, per quanto concerne la riparazione degli errori

giudiziari accertati in sede di revisione, il legislatore è già

intervenuto con la legge 23 maggio 1960, n. 504, e quando ha ampliato

le ipotesi di revisione ha esteso ad esse il diritto alla riparazione

pecuniaria (legge 14 maggio 1965, n. 481), mostrando la tendenza ad

assicurare la riparazione in tutte le ipotesi di favorevole esito del

giudizio di revisione. Pertanto, essendo stata effettuata la disciplina

della materia per quanto concerne il diritto alla riparazione degli

errori giudiziari accertati in sede di revisione, sussistono i

presupposti per l'intervento del giudice costituzionale, al fine di

verificare se la disciplina adottata corrisponda ai precetti della

Costituzione.

4. - La proposta questione appare fondata.

Come è stato innanzi ricordato, questa Corte con la sentenza n.

236 del 1976 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per

violazione del principio di uguaglianza, degli artt. 553 e 554 c.p.p.,

in correlazione con l'art. 203 stesso codice, nella parte in cui non

consentono che la sentenza emessa in sede di revisione in favore di un

condannato possa spiegare effetto estensivo nei confronti di chi,

imputato di concorso nello stesso reato, ne sia stato assolto per

insufficienza di prove. A seguito di tale decisione, il Micolitti,

assolto nel giudizio di merito per insufficienza di prove, ottenne in

sede di revisione il proscioglimento per insussistenza dei fatti

addebitatigli.

Poste tali premesse, la esclusione della riparazione pecuniaria

nella situazione sopra delineata appare chiaramente lesiva del

principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3, comma primo, della

Costituzione.

Nella richiamata sentenza n. 236 del 1976, è stato posto in luce

come il proscioglimento per insufficienza di prove comporti per

l'imputato - quantunque assolto - una serie di conseguenze sfavorevoli

sia sul piano etico che su quello strettamente giuridico, le quali

possono comportare un serio ostacolo al pieno reinserimento

dell'imputato nella vita sociale e la cui affinità con quelle

derivanti dalla sentenza di condanna non può razionalmente essere

negata.

Deve aggiungersi che nella disciplina vigente, come è stato sopra

sottolineato, non è dato riscontrare alcun caso nel quale chi sia

stato assolto in sede di revisione non abbia il diritto di ottenere la

riparazione pecuniaria. Anzi con la ricordata legge 14 maggio 1965, n.

481, la possibilità di chiedere la riparazione è stata riconosciuta

(sia pure con riferimento ad una ipotesi particolare) anche a coloro

che nel giudizio di revisione abbiano ottenuto non l'assoluzione ma la

condanna per un reato meno grave.

Per le ragioni esposte, sussistono i presupposti necessari perché

sia dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 571 c.p.p.,

per violazione del principio di eguaglianza, nella parte in cui non

comprende tra i soggetti legittimati a chiedere l'equa riparazione in

esso prevista anche chi abbia conseguito nel giudizio di revisione

l'annullamento di una sentenza irrevocabile di assoluzione per

insufficienza di prove, ottenendo l'assoluzione con formula più

favorevole.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 571 c.p.p. nella

parte in cui non comprende tra i soggetti legittimati a chiedere l'equa

riparazione in esso prevista anche chi abbia conseguito, nel giudizio

di revisione, l'annullamento di una sentenza irrevocabile di

assoluzione per insufficienza di prove, ottenendo l'assoluzione con

formula più favorevole.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari