Art. 548 c.p.p. — Deposito della sentenza

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La sentenza e' depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito. Quando la sentenza non e' depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'avviso di deposito e' comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. E' notificato altresi' a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza e' in ogni caso ((...)) comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.

Testo in vigore dal 17 maggio 2014 al 22 agosto 2014

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 259/2016

    Questione inammissibile
    5 dicembre 2016

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 548, comma 3, e 585, comma 2, lett. d ), cod. proc. pen., come modificati dagli artt. 10, comma 5, e 11, comma 1, della legge n. 67 del 2014, censurati dal Tribunale ordinario di Prato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto non prevedono, ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione, la notifica dell'avviso di deposito della sentenza con il relativo estratto all'imputato dichiarato assente. Il tribunale rimettente, giudice di primo grado, non deve (né spiega perché dovrebbe) fare applicazione delle disposizioni censurate, le quali rientrano nel sistema delle impugnazioni, mirando a rendere effettivo l'esercizio del relativo diritto, sicché è al giudice dell'impugnazione che spetta valutare gli effetti della mancata previsione della notifica dell'avviso sull'esercizio del diritto dell'imputato assente di impugnare la sentenza. Inoltre, la comparizione in udienza dell'imputato dichiarato assente era ancora possibile nella fase processuale in cui l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata, e, sotto tale profilo, le questioni appaiono meramente eventuali, e irrilevanti in quanto premature. Sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni aventi ad oggetto norme di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo . ( Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2016 e n. 36 del 2016; ordinanze n. 92 del 2016 e n. 264 del 2015 ). Sono manifestamente inammissibili per irrilevanza le questioni meramente eventuali o premature. (Precedenti citati: sentenza n. 60 del 2014; ordinanze n. 161 del 2015, n. 96 del 2014, n. 26 del 2012, n. 176 del 2011, n. 363 del 2010 e n. 96 del 2010) .

    Art. 548 c.p.p. · Art. 585 c.p.p. · Art. 10 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 11 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 125/2005

    Questione infondata
    25 marzo 2005

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 548, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza vengano notificati all'imputato comunque non presente alla lettura del provvedimento conclusivo del giudizio. Infatti il requisito della motivazione dell’ordinanza di rimessione, nella specie assolutamente carente, non può essere sostituito, o integrato, dal mero rinvio 'per relationem' ad altri atti. - Sui necessari caratteri di autosufficienza della parte motiva dell’ordinanza di rimessione, v. citata ordinanza n. 59/2004.

    Art. 548 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 maggio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 17 maggio 2014. 4 parole tolte.

… deposito della sentenza. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza e' in ogni caso tolto: notificato all'imputato contumace eaggiunto: ... comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art548 · fonte del testo

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