Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1970 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 546,

primo comma, del codice di procedura penale, promossi con quattro

ordinanze emesse il 20 giugno 1968 dal pretore di Massa nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Venè Vittorio,

Testasecca Giuseppe, Bruni Pasquale e Di Carlo Pasquale, iscritte ai

nn. 240, 241, 242 e 243 del registro ordinanze 1968 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice

relatore Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In quattro ordinanze di identico contenuto e tutte emesse il

20 giugno 1968, il pretore di Massa ha espresso il dubbio della

legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di

procedura penale, che impone al giudice di rinvio di uniformarsi alla

sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione

di diritto con essa decisa.

Secondo il pretore la norma predetta non si armonizza con l'art.

101, secondo comma, della Costituzione, che sottopone il giudice al

solo vincolo della legge e non all'interpretazione che altro giudice

dà alla legge; ma non si accorda nemmeno con l'art. 107, terzo comma,

della Costituzione, che distingue i magistrati soltanto per diversità

di funzioni, perché investe i magistrati della Corte di cassazione

della potestà di vincolare altri magistrati, dando ai primi preminenza

sui secondi. Il pretore sorregge il suo dubbio contestando le

giustificazioni che si danno alla norma denunciata: è un sofisma

assumere che è la legge che impone al giudice di rinvio il rispetto

della regola di diritto enunciata dalla Cassazione, perché viene

impedito al giudice di rinvio di attingere dalla legge la norma da

applicare alla fattispecie; è infondato che vi sia esigenza di

uniformare l'interpretazione delle leggi, perché la stessa Cassazione

non si è sempre informata a sue precedenti pronuncie e perché l'art.

111 della Costituzione, che dà alla Corte di cassazione un controllo

di legittimità su tutte le sentenze degli organi giurisdizionali, non

impone di conferire al risultato di quel controllo un valore

impegnativo per il giudice di rinvio, che non vuol dire rispetto della

competenza del giudice di cassazione; non è esatto che il vincolo del

giudice di rinvio si riallaccia al valore di giudicato assegnato alla

sentenza della Cassazione, perché giudicato può formarsi solo sulla

cassazione della decisione annullata non sulla regola di diritto

enunciata dalla Cassazione, potendo essa apparire inadeguata alla

fattispecie che il giudice di rinvio è chiamato a decidere; non

convince assumere che un diverso sistema aumenterebbe la durata della

lite, perché l'inconveniente non è un dato costante, potendo quello

di rinvio adeguarsi all'opinione della Cassazione, e perché

l'ordinamento in vigore non esclude il moltiplicarsi dei processi di

rinvio.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenendo nella

causa, ha ritenuto infondata la questione proposta: il vincolo imposto

al giudice di rinvio deriva dalla distribuzione della competenza

giurisdizionale, in modo che, a sua volta, la Cassazione non può

contestare gli accertamenti di fatto risultanti dalla sentenza di

merito; una norma eguale esisteva nei codici di rito anteriori a quelli

in vigore, sia pure limitatamente al secondo rinvio: il principio della

indipendenza dei giudici non può portarsi fino alla conseguenza di

lasciare svolgere i giudizi fino all'infinito e il sistema comporta un

doppio ordine di competenze terminali, l'una, riguardo al fatto, che di

regola si esprime con il secondo giudizio di merito, l'altra, riguardo

al principio di diritto, che si conclude innanzi alla Corte di

cassazione; pure il giudicato e le preclusioni possono interferire su

altri giudizi, ma non resta leso il principio della indipendenza del

giudice: è rispettato l'art. 107 della Costituzione, perché la norma

di cui il pretore sospetta l'illegittimità tiene conto che alla Corte

di cassazione compete la funzione di legittimità, che è diversa da

quella inerente al giudizio di fatto.

3. - All'udienza del 25 febbraio 1970 la difesa del Presidente del

Consiglio dei Ministri ha confermato le proprie tesi è conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le quattro cause possono essere decise con unica sentenza,

implicando una identica questione: la legittimità costituzionale

dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, che impone

al giudice di merito di uniformarsi alla sentenza di cassazione per

ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

2. - L'assunto del pretore di Massa, e cioè che la disposizione

predetta distrae il giudice dal sottostare alla volontà della legge,

come esige l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, e lo obbliga

invece a conformarsi alla volontà di altro giudice, coinvolge anche

l'art. 384, primo comma, del codice di procedura civile, il quale

contiene una regola identica a quella denunciata. La questione proposta

va esaminata quindi in una prospettiva non frammentaria; e non è

appoggiata a ragioni convincenti.

La Costituzione, legando il giudice alla legge, vuole

assoggettarlo, non solo al vincolo di una norma che specificatamente

contempli la fattispecie da decidere, ma altresì alle valutazioni che

la legge dà dei rapporti, degli atti e dei fatti, e al rispetto degli

effetti che ne desume; in tal caso, è sempre alla legge che il giudice

si collega quando armonizza la sua decisione alle dette valutazioni.

Non è perciò un sofisma, come invece crede il giudice a quo,

affermare che la pronunzia giudiziaria si mantiene sotto l'imperio

della legge anche se questa dispone che il giudice formi il suo

convincimento avendo riguardo a ciò che ha deciso altra sentenza

emessa nella stessa causa, come è oggi nel sistema del rinvio dalla

Cassazione; ogni limite posto dalla legge all'esercizio di poteri o di

funzioni è legittimo fino a quando non vulneri un precetto

costituzionale.

Un precetto del genere non può rinvenirsi nell 'art. 101, secondo

comma, della Costituzione, invocato dal giudice a quo, perché

l'efficacia della sentenza che dispone il rinvio è determinata dalla

regola del non bis in idem, che porta, di necessità e a seconda dei

casi, ad una preclusione, alla cosa giudicata o, comunque, ad un punto

fermo nel processo di graduale formazione logica della pronunzia

finale.

3. - Il vincolo che la sentenza di cassazione determina per il

giudice di rinvio consegue perciò al fatto che la legge ha ritenuto

conchiusa una fase del processo e immutabilmente fissato il punto di

diritto deciso, con effetto limitato alla causa.

Al di là della lettera della norma di cui si discorre, questa,

nella sua sostanza e nelle sue conseguenze, altro non fa che

determinare l'oggetto del processo di rinvio; vuole cioè che tale

processo, riguardo al punto risoluto dalla Cassazione, si svolga per

riportare al fatto la regola che è stata rilevata, in modo che la

sentenza della Corte suprema abbia un suo effetto concreto; e

necessariamente ne risulta che la materia del giudizio di rinvio, sul

punto predetto, si restringe al trarre le conseguenze della intervenuta

rescissione. Assolve un'esigenza logica prima che giuridica la legge

che traccia le linee del procedimento in modo che esso abbia a

progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di

atti di valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei

giudizi; e la scelta che all'uopo fa la legge, quando chiude una fase

processuale e ne fa proseguire un'altra che poggia sui risultati della

prima, attiene a criteri di politica giudiziaria, di per sé soli

insindacabili nella sede di legittimità costituzionale.

4. - Il pretore di Massa giudica conforme all'art. 101, secondo

comma, della Costituzione unicamente il criterio del doppio rinvio che

vigeva nel sistema processuale abrogato; ma egli non avverte che pure

in base a quel criterio il giudizio sul punto di diritto si esauriva

con una sentenza di cassazione, la seconda; la quale impegnava il

giudice di rinvio così come lo impegna oggi il sistema del rinvio

unico. Il doppio processo rescissorio non elimina dunque l'asserta

compressione del libero convincimento del giudice di rinvio; e non

conta che nel sistema anteriore la sentenza vincolante era delle

sezioni unite della Cassazione e oggi può essere invece la sentenza

della sezione semplice, perché ciò che il pretore pone in discussione

è la legittimità di una norma ché dà effetto definitivo alla

decisione di cassazione con rinvio.

Sono note le ragioni che spinsero alla modificazione del criterio

del doppio rinvio. Anzitutto si tenne presente l'esigenza di

sollecitare il risultato del processo, e l'esigenza non si può

svalutare oggi che si reclamano misure atte a ridurre la durata dei

procedimenti: il duplice processo di rinvio apparve un mezzo per

ritardare la decisione, nella prospettiva soltanto ipotetica di un

dissenso delle sezioni unite dal principio che aveva adottato quella

semplice, quindi in piena aleatorietà. Ma fu addotta anche una ragione

sistematica: se il giudice di rinvio si è uniformato alla sentenza di

cassazione, il ricorso alle sezioni unite per gli stessi motivi

proposti alla sezione semplice viene inconcepibilmente diretto, non

tanto contro la decisione del giudice del primo rinvio, che non ha

fatto altro che attenersi alla pronunzia della sezione semplice, quanto

contro la sentenza di tale sezione. E si può soggiungere che il

giudizio di rinvio, nel quale siano possibili valutazioni di diritto

difformi da quelle che ha espresse la sezione semplice della cassazione

, si risolve in un processo di impugnazione avverso tale sentenza; che

non è configurabile data la posizione fatta alla Corte suprema

dall'art. 111 della Costituzione, per il quale solo essa è giudice

ultimo della legittimità.

Ma vi è anche da dire che l'innovazione cui il pretore rivolge le

sue critiche continua l'evoluzione costante del processo di cassazione,

in origine istituito per la custodia di una legge avente vita in sé e

per sé, per una pronunzia cioè data all'infuori di ogni interesse di

parte e di qualsiasi riferimento a un caso concreto, e poco alla volta

invece riportato al giudizio sul caso (possibilità di evitare il

rinvio, di sostituire la propria motivazione a quella della sentenza

impugnata, di controllare i vizi logici degli apprezzamenti di merito

adottati da tale sentenza).

È oggi perciò accettata la configurazione del processo di

cassazione come processo di impugnazione. Ma ogni processo di

impugnazione riceve limiti da ciò che alle parti è consentito di

destinare ad un riesame e dà limiti ai giudici che hanno competenza a

pronunciarsi nel prosieguo della causa: la norma denunziata si è

adeguata a queste regole fondamentali. Le quali, men che porre

impedimento al formarsi di una libera convinzione del giudice, regolano

il formarsi di tale convinzione secondo scelte che rientrano

indiscutibilmente nella competenza della legge.

5. - Ciò che si è detto rimuove anche il dubbio sollevato dal

pretore di Massa sulla compatibilità tra il vincolo posto al giudice

di rinvio dalla norma denunciata e l'art. 107, terzo comma, della

Costituzione.

Questo, distinguendo i magistrati non per gradi, ma per funzioni,

non ha altro scopo se non quello di provvedere sul loro stato

giuridico, volendoli distaccare dall'ordinamento prima vigente, fondato

su una scala di gradi; non ha perciò alcun nesso con il giudizio.

Comunque conferma le conclusioni che si sono tratte a proposito

dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

Le funzioni del giudice sono infatti quelle dell'organo di cui fa

parte o che compone; e quest'organo non può operare se non nell'ambito

di una competenza fissata dalla legge o secondo la legge. Se, nel

giudizio di rinvio, riguardo al punto di diritto posto dalla

Cassazione, non si possono che trarre le conseguenze della pronuncia

intervenuta, non si dà al giudice di cassazione, come sostiene il

pretore, il potere di invadere la funzione di altro giudice, ma si

determina la funzione di quest'ultimo mediante la divisione del

processo per fasi o stadi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, promossa

dal pretore di Massa con quattro ordinanze del 20 giugno 1968, in

riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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