Art. 51 c.p.p. — Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale
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Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
- a)nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura;
- b)nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 22 novembre 1991
