Corte costituzionale

Ordinanza n. 521/2000

Altra decisione · depositata il 21/11/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno

4 marzo 2000, n. 1070/M/22 (6) Gab., relativo alla delegabilità

delle attività di polizia giudiziaria ai Servizi centrali delle

varie forze di polizia da parte dei Procuratori della Repubblica,

promosso dal Procuratore distrettuale della Repubblica presso il

tribunale di Napoli, con ricorso depositato il 12 maggio 2000, e

iscritto al n. 155 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000, il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ricorso depositato l'11 maggio 2000, il

Procuratore distrettuale della Repubblica presso il tribunale di

Napoli ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato

nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione

al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 2000, n. 1070/M/22 (6)

Gab., assumendo la lesione delle attribuzioni riconosciute al

pubblico ministero dagli artt. 109 e 112 della Costituzione;

che, quanto alla propria legittimazione attiva, il ricorrente

Procuratore della Repubblica richiama i diversi precedenti della

giurisprudenza costituzionale che hanno riconosciuto all'organo del

pubblico ministero la titolarità diretta ed esclusiva dell'attività

di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale

in posizione di indipendenza rispetto a ogni altro potere, a norma

dell'art. 112 della Costituzione e, con essa, la competenza a

dichiarare definitivamente la volontà del potere di appartenenza,

come richiesto dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87

(sentenza n. 420 del 1995; ordinanza n. 216 del 1995);

che, quanto alla legittimazione passiva, il Procuratore della

Repubblica ricorda la configurazione del potere esecutivo come potere

non "diffuso", secondo l'art. 95 della Costituzione, ciò che abilita

l'intero Governo e, per esso, il Presidente del Consiglio dei

ministri a essere parte dei conflitti tra poteri;

che, ancora, relativamente all'interesse alla proposizione

del conflitto, il ricorrente richiama la giurisprudenza

costituzionale che ha ammesso che oggetto di conflitto possa essere

un atto a contenuto normativo e che ha correlativamente escluso la

necessità che la norma posta dall'atto oggetto del conflitto sia

stata concretamente applicata, essendo sufficiente l'emanazione di un

atto che limiti le attribuzioni costituzionali, come nella specie si

prospetta relativamente alla possibilità per il Procuratore della

Repubblica di disporre direttamente della polizia giudiziaria;

che, in particolare, il ricorrente muove dalla norma primaria

di cui il decreto ministeriale impugnato costituisce attuazione e

svolgimento, cioè dall'art. 12 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152,

convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il quale prevede: a)

al comma 1, la costituzione di servizi centrali e interprovinciali

della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della

Guardia di Finanza, "per assicurare il collegamento delle attività

investigative relative a delitti di criminalità organizzata"; b) al

comma 2, la possibilità che in determinate aree e per determinate

esigenze siano costituiti servizi interforze; c) al comma 3, la

possibilità di un coordinamento dei nuovi servizi con altri servizi

di polizia giudiziaria, oltre che con organi di polizia esteri; d) al

comma 4, infine, la facoltà per il pubblico ministero che procede

per delitti di criminalità organizzata di avvalersi di regola,

congiuntamente, degli organi istituiti secondo le disposizioni

precedenti;

che a fronte della suddetta disciplina legislativa emerge

osserva il ricorrente che il pubblico ministero può avvalersi per le

proprie indagini in tema di reati di criminalità organizzata sia dei

servizi centrali e interprovinciali, sia dei servizi interforze, ove

istituiti, e che ne deriva, stante il carattere funzionale di

attività di polizia giudiziaria da riconoscersi ai medesimi, che

essi, secondo la prescrizione dell'art. 109 della Costituzione, che

non ammette eccezioni, debbono essere a diretta disposizione

dell'autorità giudiziaria, e in particolare del pubblico ministero,

secondo quanto stabilito dall'art. 58, comma 3, cod. proc. pen., che

rappresenta una esplicazione del principio costituzionale;

che, alla stregua di questo quadro normativo, l'intervento

dell'esecutivo che attraverso l'impugnato decreto ministeriale del

4 marzo 2000 ha disciplinato i compiti dei servizi centrali e

interprovinciali risulterebbe, secondo il ricorrente, lesivo delle

attribuzioni costituzionali del pubblico ministero, poiché a)

condizionando - nei particolari casi consentiti (e cioè quando si

tratti di indagini relative ai delitti indicati nell'art. 51, comma

3-bis cod. proc. pen., da svolgersi nei confronti di organizzazioni

criminali che operano nell'ambito di più distretti di Corte

d'appello o con collegamenti internazionali, e ai fini dello

svolgimento di accertamenti che richiedono il supporto operativo di

speciali risorse investigative ovvero l'impiego di mezzi tecnologici

d'avanguardia, secondo la dizione del decreto ministeriale) - il

concorso dei servizi centrali nelle attività di indagine a una

"segnalazione" dei responsabili dei servizi interprovinciali rivolta

ai Procuratori della Repubblica, nonché b) stabilendo che le

eventuali richieste di questi ultimi, conseguenti alle segnalazioni,

debbano essere inoltrate ai servizi centrali per il tramite dei

servizi interprovinciali, verrebbe a elidere il rapporto di diretta

disponibilità della polizia giudiziaria da parte del pubblico

ministero, subordinando l'utilizzazione della prima a una valutazione

di soggetto appartenente ad altro potere dello Stato (il responsabile

dei servizi interprovinciali), con rilevanti connotati di

discrezionalità;

che altresì lesiva sarebbe la prescrizione circa una

ulteriore valutazione del Procuratore nazionale antimafia, delle cui

indicazioni occorrerebbe "tenere conto" nella formulazione delle

richieste di concorso investigativo di cui si tratta, secondo quanto

dispone ancora il decreto impugnato; ne sarebbe riprova aggiunge il

ricorrente il fatto che il Procuratore nazionale antimafia, con

propri atti, ha manifestato l'intento di esercitare i poteri di cui

al decreto impugnato non già attraverso direttive generali, bensì

con specifiche valutazioni, di volta in volta, delle singole

segnalazioni dei servizi interprovinciali, con ciò ulteriormente

limitando le prerogative del Procuratore della Repubblica;

che ulteriore ragione di conflitto, poi, è ravvisata nel

necessario "passaggio" per il tramite dei servizi periferici delle

richieste del Procuratore della Repubblica indirizzate ai servizi

centrali, escludendosi la possibilità per il pubblico ministero di

investire direttamente questi ultimi, in tal modo vulnerandosi

ulteriormente il potere, costituzionalmente garantito, di disporre

autonomamente della polizia giudiziaria, e creando un pericoloso

precedente che sovverte il rapporto tra Procuratore della Repubblica

e polizia giudiziaria delineato dalla Costituzione: almeno quando il

pubblico ministero intenda utilizzare il servizio di polizia

giudiziaria indicato nell'art. 12 del d.-l. n. 152 del 1991, non è

questa a essere subordinata al primo, ma è il contrario;

che, per tali rilievi, il Procuratore distrettuale della

Repubblica presso il tribunale di Napoli promuove il presente

conflitto, chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che:

a) non spetta al Governo e, per esso, al Ministro

dell'interno disporre che la richiesta di concorso investigativo dei

servizi centrali sia subordinata alla segnalazione dei servizi

periferici, anziché essere attivabile in via autonoma dal

Procuratore distrettuale;

b) non spetta al Governo e, per esso, al Ministro

dell'interno disporre che la segnalazione dei servizi periferici

renda obbligatoria la richiesta del Procuratore distrettuale;

c) non spetta al Governo e, per esso, al Ministro

dell'interno disporre che la richiesta del Procuratore distrettuale

debba essere inoltrata ai servizi centrali tramite i servizi

periferici;

d) non spetta infine al Governo e, per esso, al Ministro

dell'interno disporre che il Procuratore distrettuale non possa

utilizzare i servizi centrali per attività di indagine di estensione

infradistrettuale.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il

ricorso sia ammissibile, sotto il profilo della sussistenza della

materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche

in punto di ammissibilità;

che il Procuratore distrettuale della Repubblica presso il

tribunale di Napoli è legittimato a sollevare il conflitto di

attribuzione, in quanto lo stesso, titolare diretto ed esclusivo

dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio

dell'azione penale (da ultimo, sentenza n. 410 del 1998), fa valere

con il presente ricorso la diretta disponibilità della polizia

giudiziaria e con essa l'indipendenza nell'esercizio delle proprie

attribuzioni inerenti all'indagine medesima rispetto al potere

esecutivo;

che anche la legittimazione del Presidente del Consiglio dei

ministri a resistere nel conflitto deve essere riconosciuta,

trattandosi dell'organo competente a dichiarare definitivamente la

volontà dell'intero Governo, al quale il decreto ministeriale

impugnato deve essere imputato, secondo la configurazione dell'organo

stabilita dall'art. 95, primo comma, della Costituzione;

che, quanto all'oggetto del conflitto, il ricorrente

Procuratore della Repubblica lamenta, conformemente a quanto

richiesto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, la

lesione di proprie attribuzioni costituzionalmente garantite;

che dal ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e sono

indicate le norme costituzionali che regolano la materia, secondo

quanto prescrive l'art. 26 delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore

distrettuale della Repubblica presso il tribunale di Napoli con il

ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al Procuratore distrettuale della Repubblica

presso il tribunale di Napoli, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati al Presidente del Consiglio dei ministri,

entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a)

per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa

Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo

l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:521 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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