Codice di procedura penale

Art. 48 c.p.p. — Decisione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 2002 al 3 agosto 2017. Leggi il testo vigente →

(( (Decisione). La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilita' della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, e' immediatamente comunicata al giudice che procede. L'ordinanza che accoglie la richiesta e' comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne e' richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facolta' che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Testo in vigore dal 8 novembre 2002 al 3 agosto 2017

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 68/2008

    Questione inammissibile
    14 marzo 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte, del codice di procedura penale, come sostituito dalla legge 7 novembre 2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ud…

    Art. 45 c.p.p. · Art. 47 c.p.p. · Art. 48 c.p.p. · Art. 49 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 268/2004

    Questione inammissibile
    23 luglio 2004

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 7 novembre 2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale), e dell'art. 1, comma 5, della predetta legge 7 novembre 2002, n. 248, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97…

    Art. 45 c.p.p. · Art. 47 c.p.p. · Art. 48 c.p.p. · Art. 49 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 novembre 2002

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 8 novembre 2002. 33 parole tolte, 118 parole aggiunte.

tolto: La corteaggiunto: (Decisione). La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. aggiunto: Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilita' della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, e' immediatamente comunicata al giudice che procede. L'ordinanza che accoglie la richiesta e' comunicata senza ritardo al giudice procedente e … trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della tolto: corte aggiunto: Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private. tolto: Il aggiunto: Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla tolto: corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti gia' compiuti conservano efficacia aggiunto: Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne e' richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudiceaggiunto: , le parti esercitano gli stessi diritti e facolta' che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. Se la tolto: corte aggiunto: Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta tolto: dell'imputato, questi aggiunto: delle parti private queste con la stessa ordinanza tolto: puo' essere condannato aggiunto: possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da tolto: lire cinquecentomila a lire tre milioni aggiunto: 1.000 euro a 5.000 euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art48 · fonte del testo

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