Codice di procedura penale

Art. 48 c.p.p. — Decisione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 8 novembre 2002. Leggi il testo vigente →

La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. L'ordinanza che accoglie la richiesta e' comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private. Il giudice designato dalla corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti gia' compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facolta' che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dell'imputato, questi con la stessa ordinanza puo' essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 8 novembre 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 68/2008

    Questione inammissibile
    14 marzo 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte, del codice di procedura penale, come sostituito dalla legge 7 novembre 2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ud…

    Art. 45 c.p.p. · Art. 47 c.p.p. · Art. 48 c.p.p. · Art. 49 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 268/2004

    Questione inammissibile
    23 luglio 2004

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 7 novembre 2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale), e dell'art. 1, comma 5, della predetta legge 7 novembre 2002, n. 248, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97…

    Art. 45 c.p.p. · Art. 47 c.p.p. · Art. 48 c.p.p. · Art. 49 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art48 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari