Art. 441-bis c.p.p. — Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato

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(( Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato puo' chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. La volonta' dell'imputato e' espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non puo' essere riproposta. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato puo' chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria.

Testo in vigore dal 8 giugno 2000 al 21 gennaio 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 140/2010

    Questione infondata
    16 aprile 2010

    In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441- bis cod. proc. pen., va disattesa l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza. Dall'ordinanza di rimessione emerge, infatti, che il rimettente è chiamato a svolgere, con rito abbreviato, un processo nei confronti di numerose persone, imputate di vari reati, nel corso del quale il pubblico ministero ha contestato a due degli imputati, sulla base di elementi già risultanti dagli atti, un ulteriore reato connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.; iniziativa, questa, che ha incontrato l'opposizione dei difensori, i quali hanno eccepito l'inammissibilità della contestazione suppletiva, non essendo stata nella specie disposta alcuna integrazione probatoria. La rilevanza della questione non viene meno, d'altro canto, per il fatto che il giudice a quo - allo scopo di evitare che nelle more del giudizio di costituzionalità scadessero i termini massimi di custodia cautelare - abbia disposto la separazione del processo relativo al reato oggetto della contestazione suppletiva, la cui ammissibilità resta ancora da stabilire. Infatti, anche dopo la separazione l'esito dello scrutinio di costituzionalità continua a condizionare la sorte dello stesso giudizio principale separato: giacché, se la questione fosse accolta, il rimettente dovrebbe ritenere la contestazione suppletiva validamente effettuata e, quindi, pronunciarsi - sempre nelle forme del giudizio abbreviato - sul merito della stessa nell'ambito di detto processo separato; mentre, in caso contrario, dichiarata inammissibile la nuova contestazione, dovrebbe restituire gli atti al pubblico ministero affinché proceda per il reato connesso nei modi ordinari.

    Art. 441 c.p.p. · Art. 441-bis c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art441bis · fonte del testo

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