Corte costituzionale

Ordinanza n. 298/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 17 agosto 1996 dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Matera, nel procedimento penale a

carico di Quarto Angelo Raffaele, iscritta al n. 48 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

- prima serie speciale - n. 8 dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Quarto

Angelo Raffaele il difensore dell'imputato chiedeva al giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Matera di essere

autorizzato a prendere visione degli atti trasmessi dal pubblico

ministero ai sensi dell'art. 416, comma 2, del codice di procedura

penale;

che il giudice respingeva l'istanza sul presupposto che, non

essendo stata ancora fissata l'udienza preliminare, non era iniziato

a decorrere il termine a comparire, al quale l'art. 131 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale subordina

la possibilità per le parti private di prendere visione ed estrarre

copia degli atti di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., e

preannunciava la proposizione con separato provvedimento della

questione di legittimità del predetto art. 131 disp. att. cod. proc.

pen.;

che con tale separato provvedimento (ordinanza del 17 agosto

1996) il giudice per le indagini preliminari sollevava, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 131 disp. att. cod. proc. pen.

"nella parte in cui condiziona la possibilità per le parti private e

per i difensori di prendere visione ed estrarre copia degli atti

costituenti il fascicolo allegato alla richiesta di rinvio a

giudizio, all'inizio del termine a comparire";

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, oltre a

determinare "un caso di irrazionale disparità di trattamento tra

p.m. e parti private costituente violazione del principio affermato

dall'art. 3 della Costituzione", è causa di un grave pregiudizio

del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione in

quanto impedisce lo svolgimento di "ogni attività difensiva in un

momento processuale che può dilatarsi, ad onta del brevissimo

termine dilatorio di cui all'art. 418 c.p.p, a dismisura";

che, secondo il giudice a quo, sarebbe in particolare preclusa

alle parti la possibilità di presentare memorie e richieste ai sensi

dell'art. 121 cod. proc. pen. e di sollecitare l'applicazione di

cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per chiedere che

la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza;

Considerato che, come emerge dall'ordinanza, la questione è stata

sollevata contestualmente al provvedimento con il quale il giudice a

quo, ritenuta l'impossibilità di autorizzare il difensore a prendere

visione degli atti, ha rigettato la richiesta a ciò indirizzata;

che dunque il rimettente ha già fatto applicazione della norma

impugnata allorché ha respinto l'istanza del difensore volta a

esercitare il diritto di prendere visione degli atti trasmessi dal

pubblico ministero a norma dell'art. 416, comma 2, cod. proc. pen.;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v.,

ex plurimis ordinanze nn. 104 del 1997 e 49 del 1996), la questione

risulta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, non

essendo consentito di sollevare questione di legittimità

costituzionale di una norma di cui il giudice abbia già fatto

applicazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 131 delle disposizioni di

attuazione del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Matera, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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