Art. 412 c.p.p. — Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale

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((Il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415- bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3.)) Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. ((Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415- bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3.)) 247 Il procuratore generale puo' altresi' disporre l'avocazione a seguito ((delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater.)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 giugno 2017, n. 103

247

La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 36) che "Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022 al 4 aprile 2024

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 425/1991

    Questione infondata
    22 novembre 1991

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 289/91

    Art. 409 c.p.p. · Art. 412 c.p.p. · Art. 127 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 289/1991

    Questione infondata
    18 giugno 1991

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 253/1991.

    Art. 409 c.p.p. · Art. 412 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 253/1991

    Questione infondata
    6 giugno 1991

    Il GIP, allorché indica al pubblico ministero ulteriori indagini, procedendo a formulare una tassativa elencazione di specifici atti, non dispone rispetto a questi una sorta di "delega" circa il relativo espletamento; giacché, per questa via, risulterebbe svilito il potere-dovere del pubblico ministero di gestire e dirigere l'attività di indagine che, al contrario, deve permanere inalterato anche quando l'attività stessa sia svolta su "indicazione" del giudice. Tali considerazioni valgono anche per la mancata previsione dell'obbligatorietà dell'avocazione del procuratore generale nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non abbia ottemperato all'espletamento delle ulteriori indagini a norma dell'art. 409, quarto comma, cod. proc. pen., e ciò perché l'intervento sostitutivo del procuratore generale non è in sé destinato a "modificare" le conclusioni del pubblico ministero o a surrogare una obiettiva inerzia in ordine alle scelte sulla azione ovvero, ancora, a dirimere patologiche situazioni di stallo, ma unicamente a consentire ad un diverso ufficio del medesimo organo di apprezzare se in concreto l'attività di indagine sia stata o meno esauriente ai fini che sono istituzionalmente imposti alla magistratura requirente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101 cost., degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, cod. proc. pen.. - V., in materia di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale e relativi controlli, la sent. n. 88/1991.

    Art. 409 c.p.p. · Art. 412 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2017 al 30 dicembre 2022. 26 parole tolte, 83 parole aggiunte.

Il procuratore generale presso la corte di appellotolto: , aggiunto: puo' disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non tolto: esercita aggiunto: ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o tolto: non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3 aggiunto: richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415- bis, tolto: dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari aggiunto: comma 5-ter, 415-ter, comma 3. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. aggiunto: Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415- bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3. Il procuratore generale puo' altresi' disporre l'avocazione a seguito tolto: della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3 aggiunto: delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater..

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art412 · fonte del testo

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