Art. 412 c.p.p. — Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale

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Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. Il procuratore generale puo' altresi' disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 3 agosto 2017

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 425/1991

    Questione infondata
    22 novembre 1991

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 289/91

    Art. 409 c.p.p. · Art. 412 c.p.p. · Art. 127 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 289/1991

    Questione infondata
    18 giugno 1991

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 253/1991.

    Art. 409 c.p.p. · Art. 412 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 253/1991

    Questione infondata
    6 giugno 1991

    Il GIP, allorché indica al pubblico ministero ulteriori indagini, procedendo a formulare una tassativa elencazione di specifici atti, non dispone rispetto a questi una sorta di "delega" circa il relativo espletamento; giacché, per questa via, risulterebbe svilito il potere-dovere del pubblico ministero di gestire e dirigere l'attività di indagine che, al contrario, deve permanere inalterato anche quando l'attività stessa sia svolta su "indicazione" del giudice. Tali considerazioni valgono anche per la mancata previsione dell'obbligatorietà dell'avocazione del procuratore generale nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non abbia ottemperato all'espletamento delle ulteriori indagini a norma dell'art. 409, quarto comma, cod. proc. pen., e ciò perché l'intervento sostitutivo del procuratore generale non è in sé destinato a "modificare" le conclusioni del pubblico ministero o a surrogare una obiettiva inerzia in ordine alle scelte sulla azione ovvero, ancora, a dirimere patologiche situazioni di stallo, ma unicamente a consentire ad un diverso ufficio del medesimo organo di apprezzare se in concreto l'attività di indagine sia stata o meno esauriente ai fini che sono istituzionalmente imposti alla magistratura requirente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101 cost., degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, cod. proc. pen.. - V., in materia di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale e relativi controlli, la sent. n. 88/1991.

    Art. 409 c.p.p. · Art. 412 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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