Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1975 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 406, prima

parte, e, per connessione, degli articoli da 389 a 397 del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1973 dal

Presidente del tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a

carico di Vellino Giovanni Antonio ed altri, iscritta al n. 312 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 236 del 12 setsembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1975 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 13 marzo 1973, il Presidente del tribunale

di Civitavecchia - richiesto dal p.m., in esito alla svolta istruttoria

sommaria, di emettere decreto di citazione a giudizio ex art. 406,

prima parte, del codice di procedura penale, a carico di Giovanni

Vellino ed altri - ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 406 innanzi indicato - in relazione all'art.

396 e, per connessione, agli articoli da 389 a 397 del codice di

procedura penale - per contrasto con gli artt. 102, primo comma, e 25,

primo comma, della Costituzione.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Come in narrativa detto, questa Corte è chiamata a decidere

della legittimità costituzionale dell'art. 406, prima parte, del

codice di procedura penale - relativamente all'obbligo, da tale norma

fatto al Presidente del tribunale, di emettere decreto di citazione a

giudizio "dopo pervenuta la richiesta del p.m." - e, per connessione,

dell'intera disciplina processuale dell'istruttoria sommaria (articoli

da 389 a 397 cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. IO2 e 25 della

Costituzione.

La questione è sollevata dal giudice a quo sulla duplice premessa,

per un verso, della natura di "organo non giurisdizionale" del p.m.

(quale sarebbe confermata dai precetti costituzionali di cui agli artt.

108 e 112, che vietano la concentrazione nel medesimo organo

dell'iniziativa dell'esercizio della azione penale e della potestà di

decisione sul giudizio così iniziato) e, per altro verso, della

"natura giurisdizionale, invece, delle funzioni svolte dal p.m. nel

procedimento di istruzione sommaria, quantomeno al momento in cui

l'istruttoria culmina nella richiesta di citazione a giudizio".

Discenderebbe, appunto, da tali premesse la violazione:

a) dell'art. 102 della Costituzione, in quanto la funzione

giurisdizionale, nella specie, verrebbe, per quanto detto, esercitata

da soggetto che non è giudice;

b) dell'art. 25 della Costituzione, poiché l'assoggettamento

dell'imputato al p.m. comporterebbe la sottrazione dell'imputato stesso

al suo giudice naturale che, nella fase istruttoria del processo, è il

giudice istruttore.

2. - La questione è infondata sotto entrambi i profili della sua

prospettazione.

Il pubblico ministero - anche se non è investito del potere

decisorio onde non può qualificarsi giudice in senso stretto - è,

comunque, anch'egli un magistrato, come dimostra la collocazione degli

articoli della Costituzione che lo riguardano (in particolare da 104 a

107) nel titolo VI de "La Magistratura" e financo nella sez. de

"L'ordinamento giurisdizionale". L'esattezza dell'inquadramento del

p.m. fra gli "organi della giurisdizione" in senso lato ha, del resto,

già trovato conferma da parte di questa Corte, che, con sentenza n.

190 del 1970, ha testualmente definito la posizione del p.m. come

quella, appunto, di un magistrato appartenente all'ordine giudiziario

collocato in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni

altro potere che "non fa valere interessi particolari ma agisce

esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della

legge, perseguendo fini di giustizia".

Da ciò deriva che nel concetto di "giurisdizione" - quale

contemplato nell'art. 102, che è il primo dei parametri

costituzionali, di cui è dedotta la violazione - deve intendersi

compresa non solo l'attività decisoria, che è peculiare e propria del

giudice, ma anche l'attività di esercizio dell'azione penale, che con

la prima si coordina in un rapporto di compenetrazione organica a fine

di giustizia e che l'art. 112 della Costituzione, appunto, attribuisce

al pubblico ministero.

Nell'esplicazione di tale potestà d'iniziativa, evidentemente,

rientrano tutte le attività di natura istruttoria che il p.m. svolge,

perché necessarie alla acquisizione di elementi utili per porsi in

grado di esercitare l'azione penale. Tali attività - proprio in quanto

costituiscono esercizio di giurisdizione (in senso lato) da parte di un

organo che è, comunque, un magistrato - risultano pienamente

compatibili con il sistema delineato dalla Costituzione. Pertanto, le

norme che le attività stesse contemplano (artt. 389 a 397 cod. proc.

pen.) non contrastano con l'art. 102 della Costituzione citato.

3. - Tale ordine di considerazioni vale anche per la richiesta di

emissione del decreto di citazione a giudizio, di cui all'art. 396 cod.

proc. pen. - sulla quale in particolar modo si appuntano i rilievi

dell'ordinanza di rimessione - poiché, invero, anche tale atto va

ricondotto alla potestà di iniziativa dell'azione penale da parte del

p.m., della quale anzi rappresenta un momento tipico. Né può

ritenersi sussistere un contrasto tra l'art. 396 cod. proc. pen.

citato e l'art. 102 della Costituzione sotto il profilo che la

richiesta del p.m. travalichi la detta funzione di iniziativa per

sconfinare nel campo dell'attività decisoria riservata al giudice:

attesoché, tale richiesta - se pur evidentemente implica una

valutazione in senso logico delle prove raccolte - non per questo

acquista natura decisoria, essendo diversa dal giudizio in senso

tecnico, in quanto non contiene alcuna decisione sulla notitia

criminis.

4. - L'esaminato potere attribuito al p.m., di compiere in casi

particolari (e sempre con le garanzie di legge) atti istruttori,

neppure, infine, viola l'art. 25 della Costituzione: per la medesima

ragione innanzi esposta che l'esplicazione di tali atti resta contenuta

nella funzione (latamente giurisdizionale) di esercizio dell'azione

penale e si arresta di fronte ad atti invece di contenuto decisorio,

come il rinvio a giudizio o il proscioglimento istruttorio (che il p.m.

è, appunto, tenuto a richiedere all'organo giudicante), di fronte ai

quali soltanto opera la garanzia costituzionale della precostituzione

del giudice (v. anche la sentenza di questa Corte n. 148 del 1963).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 406, prima parte, e, per connessione, degli articoli da 389 a

397 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli

artt. 102 e 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe

indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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