Corte costituzionale

Sentenza n. 151/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 355, primo e

secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 13 marzo 1992 dal Tribunale di Bari nel procedimento di

riesame di convalida di sequestro su richiesta di De Benedictis

Gaetano, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In sede di riesame di un decreto di convalida di sequestro di

cui si eccepiva l'inefficacia per mancato rispetto del termine di cui

all'art. 355 cod. proc. pen. (quarantotto ore successive alla

trasmissione del relativo verbale da parte della polizia

giudiziaria), il Tribunale di Bari, pur rilevando che in effetti il

termine non era stato rispettato perché la convalida del pubblico

ministero era intervenuta trentun giorni dopo il sequestro, osservava

che i termini previsti da detta norma devono considerarsi ordinatori:

e ciò sia perché per la loro inosservanza - a differenza di quanto

stabilito per altri provvedimenti coercitivi della polizia

giudiziaria, quale il sequestro preventivo (art. 321, commi 3- bis e

3- ter) - non è stabilita alcuna sanzione di inefficacia, sia

perché non è ravvisabile alcuna ipotesi di decadenza o nullità,

essendo queste dichiarabili solo in caso di espressa previsione di

legge (artt. 173 e 177 cod. proc. pen. ). Del resto, il termine per

la convalida del sequestro era ritenuto ordinatorio anche nel vigore

del codice abrogato (art. 224- bis cod. proc. pen. del 1930).

Tanto premesso, il Tribunale ha sollevato, con ordinanza del 13

marzo 1992, una questione di legittimità costituzionale del predetto

art. 355, "nella parte in cui non prevede come perentori i termini

entro i quali il verbale di sequestro deve essere trasmesso

all'autorità giudiziaria ed entro i quali deve intervenire la

convalida", assumendone il contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 della

Costituzione.

Ad avviso del giudice rimettente, la circostanza che il termine

per la convalida sia ordinatorio e che perciò resti immune da

censura il suo mancato rispetto, consente che i beni oggetto del

sequestro (nella specie, titoli di credito) vi restino sottoposti per

un tempo non breve o addirittura indeterminato, ed è perciò

suscettibile di pregiudicare il diritto di proprietà dei privati

garantito dall'art. 42 della Costituzione.

Inoltre, in caso di mancata convalida, potrebbe configurarsi anche

una violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto, in base

all'art. 355, comma terzo, cod proc. pen., mancherebbe ogni mezzo di

impugnazione contro l'atto di sequestro, essendo la richiesta di

riesame prevista solo contro il decreto di convalida, la cui

emanazione non è soggetta ad alcun termine perentorio.

In riferimento, infine, alla diversa disciplina sul punto dettata

in tema di sequestro preventivo, il giudice a quo ravvisa una

disparità di trattamento tra coloro che vedono sottoposti i propri

beni a sequestro ad opera della polizia giudiziaria a seconda della

finalità probatoria o preventiva perseguita, e perciò una

violazione dell'art. 3 della Costituzione.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sostiene che

quest'ultima censura è infondata perché le situazioni poste a

confronto non sono identiche, essendo diversi gli obiettivi e le

finalità perseguite con il sequestro preventivo (eliminazione del

pericolo della commissione di altri reati o dell'aggravamento di

quello commesso) da quelle proprie del sequestro in esame, che ha una

funzione rilevante esclusivamente sul piano probatorio.

La circostanza, poi, che il sequestro di un bene venga ad incidere

sulla relativa disponibilità del proprietario rappresenta

semplicemente l'effetto di un atto legittimamente posto in essere in

vista del conseguimento di obiettivi di giustizia ritenuti meritevoli

di tutela: effetto, questo, del tutto compatibile con la funzione

assegnata all'istituto della proprietà, attesi i limiti che l'art.

42 della Costituzione consente di apporre al suo esercizio.

Infine, ad avviso dell'Avvocatura, anche il diritto di difesa è

adeguatamente rispettato in virtù della previsione di riesame per il

solo provvedimento per il quale può effettivamente sorgere un

interesse attuale alla rimozione, e cioè il decreto di convalida. Considerato in diritto

1. - L'art. 355 del nuovo codice di procedura penale prevede, nei

primi due commi, che nel caso in cui la polizia giudiziaria abbia

effettuato un sequestro a fini probatori, essa debba trasmettere il

relativo verbale non oltre quarantotto ore al pubblico ministero del

luogo ove il sequestro è stato eseguito. Il pubblico ministero,

nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il

sequestro se ne ricorrono i presupposti, ovvero dispone la

restituzione delle cose sequestrate.

Il Tribunale di Bari, chiamato a giudicare, in sede di riesame,

della legittimità di un decreto di convalida emesso dal pubblico

ministero a distanza di trenta giorni dal ricevimento del verbale di

sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, dubita della

legittimità costituzionale delle predette disposizioni, assumendo

che esse, nella parte in cui non prevedono come perentori i termini

entro i quali il verbale di sequestro deve essere trasmesso

all'autorità giudiziaria ed entro i quali deve intervenire la

convalida, contrasterebbero:

con l'art. 42 della Costituzione, perché la natura ordinatoria

del termine consente il protrarsi teoricamente indefinito del

sequestro e sarebbe perciò suscettibile di porre in pericolo il

diritto di proprietà;

con l'art. 24 della Costituzione, perché, essendo il riesame

previsto solo contro il decreto di convalida, la mancata emanazione

di questo precluderebbe ogni mezzo di impugnazione contro l'atto di

sequestro;

con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di

trattamento conseguente alla diversa disciplina del sequestro

probatorio rispetto al sequestro preventivo, che prevede invece che

la mancata osservanza dei termini per richiedere o provvedere alla

convalida comporta l'inefficacia del sequestro (art. 321, commi 3-bis e 3-ter, cod. proc. pen.).

2. - Va premesso che la questione è rilevante, e va perciò

esaminata, solo in riferimento al termine previsto dal secondo comma

dell'art. 355, dato che oggetto del riesame era, nella specie, il

decreto di convalida e che non risulta che il verbale di sequestro

fosse stato trasmesso tardivamente dalla polizia giudiziaria.

Nel merito, la Corte ritiene innanzitutto che la diversità di

disciplina, quanto ad espressa previsione di perentorietà dei

termini, dettata, rispettivamente, per il sequestro preventivo e per

quello probatorio non possa essere apprezzata in riferimento al

principio di uguaglianza.

Il sequestro preventivo è, invero, un atto che, per la sua

finalizzazione alla prevenzione di un pericolo, ovvero alla confisca,

la legge ha inteso riservare al giudice: ed è quindi logico che

esso, quando venga, per ragioni di urgenza, disposto dalla polizia

giudiziaria o dal pubblico ministero, costituisca una misura

intrinsecamente provvisoria, destinata ad estinguersi entro

brevissimo termine se non confermata dal giudice.

La convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia

giudiziaria è, viceversa, atto proprio del pubblico ministero dato

che ha la stessa funzione del decreto con cui costui dispone il

sequestro, mirando non solo al controllo dell'operato della polizia

giudiziaria ma anche al mantenimento della misura: mentre il compito

attribuito al giudice in sede di riesame del decreto di convalida è

di verificare non la legittimità dell'iniziativa della polizia

giudiziaria, ma la necessità delle cose sequestrate per

l'accertamento dei fatti (art. 253, primo comma, cod. proc. pen.).

3. - Quanto alle censure riferite agli artt. 42 e 24 della

Costituzione, la Corte ritiene che esse discendano da una inadeguata

percezione del contenuto precettivo della disposizione impugnata.

Questa, in effetti, non può che essere letta in armonia con i

disposti costituzionali regolanti la materia, i quali impongono che,

qualora la legge conferisca alla polizia giudiziaria il potere di

sacrificare la libertà personale e domiciliare - e quindi anche il

sequestro di beni appresi nel domicilio della persona - deve anche

prevedere un intervento dell'autorità giudiziaria nei ristretti

termini che la stessa norma censurata prevede (art. 13, secondo comma

e 14, secondo comma, della Costituzione). Il sequestro operato dalla

polizia giudiziaria è quindi, per sua natura, atto provvisorio e

l'intervento su di esso dell'autorità giudiziaria atto urgente.

Ma la norma impugnata, stabilendo che "il pubblico ministero,

nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il

sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la

restituzione delle cose sequestrate", a ben vedere non viola tali

garanzie. Essa, in effetti, impone al pubblico ministero un duplice

obbligo, in via alternativa, che va adempiuto, in entrambi i casi,

"nelle quarantotto ore" successive alla ricezione del verbale di

sequestro: e cioè, o di convalidare il sequestro (ricorrendone i

presupposti) o di disporre la restituzione delle cose sequestrate. Di

conseguenza, la possibilità di optare per la convalida, ove ne

ricorrano i presupposti, si consuma ove il termine di quarantotto ore

sia inutilmente spirato, ed in tal caso sorge in capo al pubblico

ministero l'obbligo, conseguente alla mancata convalida, di

provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, a seguito della

sopravvenuta inefficacia del sequestro. La norma, cioè, prevede una

fattispecie di restituzione - autonoma rispetto a quella di cui

all'art. 262 del codice di rito, e regolata nelle modalità applicative dall'art. 263 - che si perfeziona non solo ove non ricorrano i

presupposti per la convalida, ma anche quando questa non intervenga

nel termine di quarantotto ore.

Ne deriva che, ove la convalida non intervenga nel termine

perentorio sopra indicato, l'interessato ha la facoltà di attivare

la procedura di restituzione e di reagire contro il diniego di questa

da parte del pubblico ministero, ai sensi del quinto comma del citato

art. 263: e perciò stesso resta priva di base la censura riferita

dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione e, conseguentemente,

anche quella di cui all'art. 42.

La norma impugnata, dunque, se intesa nel senso suddetto - che è

il solo coerente ai principi costituzionali - sfugge alle censure

mossele: onde la questione va dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 355 del codice di procedura

penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della

Costituzione, dal Tribunale di Bari con ordinanza del 13 marzo 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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