Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/03/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8

della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa

d'ufficio), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

con ordinanza emessa il 10 aprile 2001, iscritta al n. 507 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97,

101, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge 6 marzo 2001,

n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio);

che il rimettente premette in fatto:

di essere investito della decisione concernente la

convalida di un sequestro probatorio operato d'iniziativa della

polizia giudiziaria nei confronti di un indagato e di dover pertanto

provvedere alla nomina di un difensore di ufficio, anche ai fini del

deposito del verbale dell'atto eseguito e della notifica

dell'informazione di garanzia all'indagato, che, successivamente alla

promulgazione della legge n. 60 del 2001, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001, in data 4 aprile 2001 il Consiglio

dell'Ordine degli avvocati di Firenze aveva fatto pervenire agli

uffici giudiziari una delibera con la quale, dopo aver affermato di

non aver ancora potuto realizzare l'ufficio centralizzato destinato

alla individuazione dei difensori d'ufficio, disponeva che, in via

transitoria, mantenessero efficacia gli elenchi dei difensori di

ufficio redatti ai sensi del previgente art. 29 delle disposizioni di

attuazione del codice di procedura penale;

che il rimettente rileva di non poter procedere alla nomina

di un difensore d'ufficio, in quanto la nuova normativa gli impone di

attivare la procedura prevista dagli artt. 1, 2 e 8 della legge n. 60

del 2001, contattando l'apposito ufficio istituito presso l'Ordine

forense onde conoscere il nominativo del difensore d'ufficio da

nominare, ma di fatto tale adempimento gli risulta precluso non

avendo il Consiglio dell'Ordine dato concreta attuazione alla legge;

che, d'altro canto, non gli sarebbe possibile, come suggerito

dallo stesso Consiglio dell'Ordine, individuare in via transitoria il

difensore d'ufficio tramite gli elenchi redatti ai sensi dell'art. 29

disp. att. cod. proc. pen. nel testo precedente alla modifica, "non

risultando tale previsione espressamente prevista dalla legge ed anzi

risultando implicitamente del tutto incompatibile con essa e con la

ratio che ha ispirato la nuova regolamentazione";

che ad avviso del rimettente la nuova disposizione mira

infatti a rafforzare il diritto di difesa, "togliendo la possibilità

al pubblico ministero - in quanto controparte - di essere lui a

scegliere da chi debba essere assistito l'indagato";

che, pertanto, alla luce della nuova disciplina la nomina di

un difensore di ufficio al posto di un altro non darebbe luogo a una

mera irregolarità, ma alla più grave sanzione della nullità ex

art. 178, lettera c), cod. proc. pen;

che, per quanto riguarda la legittimazione a sollevare

questioni di costituzionalità, il rimettente afferma di conoscere la

contraria giurisprudenza della Corte, secondo cui il pubblico

ministero non è titolare di un potere decisorio, e non può quindi

sostituirsi all'autorità giurisdizionale competente, ma ritiene che

nel caso in esame il pubblico ministero agisca non come parte in

senso stretto, bensì come "organo di controllo e garanzia del

rispetto della legge nella potenziale controversia tra P.G.

procedente d'iniziativa e cittadino che ha subito il sequestro", e

sia titolare di "un potere decisorio che si deve estrinsecare nel

provvedere o non provvedere alla convalida del sequestro";

che ad avviso del rimettente la nuova normativa si porrebbe

in contrasto:

con l'art. 3 Cost., per la evidente disparità di

trattamento tra il pubblico ministero e il difensore dell'indagato,

che ben potrebbe "far valere una nullità a favore del suo assistito,

nullità che [...] trova la sua origine non in un vizio

dell'attività del pubblico ministero ed a questi imputabile, ma

nell'attività di un organo esponenziale e rappresentativo dello

stesso difensore" con gli artt. 97 e 112 Cost., perché sarebbe

pregiudicata la stessa possibilità del pubblico ministero di

esercitare l'azione penale "in modo valido ed esente da qualsivoglia

nullità";

con l'art. 101 Cost., in quanto tale "garanzia" è

estensibile anche al pubblico ministero, che sarebbe soggetto non

solo alla legge, ma anche a decisioni di organi diversi;

con l'art. 111 Cost., per la violazione del principio della

parità delle parti, che deriverebbe dalla mancata attuazione da

parte dell'Ordine degli Avvocati del sistema delineato dalla legge

n. 60 del 2001;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

del ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che, alla luce della consolidata giurisprudenza

costituzionale, la questione sia dichiarata inammissibile per carenza

di legittimazione da parte dell'organo che ha sollevato la questione:

il pubblico ministero non sarebbe dotato di "potere decisorio" né in

relazione alla convalida del sequestro, trattandosi di provvedimento

ricorribile in sede di riesame, né in relazione al provvedimento di

designazione del difensore d'ufficio, adempimento invero doveroso al

fine di garantire il diritto di difesa, ma di competenza della stessa

polizia giudiziaria nella fase antecedente alla assunzione della

direzione delle indagini da parte del pubblico ministero.

Considerato che il rimettente - Sostituto Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Firenze - nell'atto di procedere, a

norma dell'art. 355 cod. proc. pen., alla convalida di un sequestro

probatorio disposto d'iniziativa dalla polizia giudiziaria ex

art. 354, comma 2, dello stesso codice, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge 6 marzo 2001,

n. 60, nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di

nominare un difensore d'ufficio all'indagato nei cui confronti è

stato eseguito il sequestro, stante la mancata attuazione della nuova

disciplina da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

che il rimettente rivendica la propria legittimazione a

sollevare la questione di costituzionalità, in quanto nel caso di

specie, essendo chiamato ad agire non come parte, ma come "organo di

controllo e di garanzia" nella "potenziale controversia" tra la

polizia giudiziaria e il destinatario del sequestro, sarebbe titolare

di "un potere decisorio" che si estrinsecherebbe nel disporre la

convalida del sequestro, ovvero la restituzione delle cose

sequestrate;

che preliminarmente si deve accertare se il rimettente sia

legittimato a sollevare, ai sensi dell'art. 1 della legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge

11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la questione

può essere sollevata nel corso di un giudizio caratterizzato

dall'"esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione

della legge" ad opera di soggetti "posti in posizione super partes"

(sentenze n. 376 del 2001 e n. 387 del 1996);

che quindi, ove il rimettente non rivesta la qualità

soggettiva di giudice, la legittimazione a sollevare questioni di

costituzionalità dipende dall'esercizio di un'attività di tipo

giurisdizionale o comunque assistita, in quanto destinata

all'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, dalle

garanzie del contraddittorio e della imparzialità, tipiche della

giurisdizione (sentenza n. 387 del 1996);

che, a prescindere dalla qualificazione soggettiva del

rimettente, nel caso di specie non è dato ravvisare, con riferimento

all'attività di convalida del sequestro probatorio da parte del

pubblico ministero, alcuna delle caratteristiche della funzione

giudicante, posto che tale provvedimento, come precisato dalla

giurisprudenza di legittimità e da questa stessa Corte (v. sentenza

n. 151 del 1993), si atteggia quale ratifica dell'esercizio

provvisorio da parte della polizia giudiziaria di un potere che,

essendo proprio del pubblico ministero, ha la medesima funzione del

decreto di sequestro da lui disposto direttamente; tanto è vero che

il decreto che dispone il sequestro e la convalida sono soggetti al

medesimo controllo del tribunale del riesame;

che peraltro l'applicazione delle norme di cui il rimettente

eccepisce l'illegittimità costituzionale, relative alle modalità di

individuazione e di nomina del difensore d'ufficio, non comporta

all'evidenza poteri in capo al pubblico ministero assimilabili a

quelli che abilitano l'autorità giurisdizionale a sollevare

questioni di legittimità costituzionale;

che la questione deve pertanto essere dichiarata

manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione del

pubblico ministero a sollevarla.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge

6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della

Costituzione, dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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