Art. 317 c.p.p. — Forma del provvedimento. Competenza

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Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile e' emesso con ordinanza del giudice che procede. Se e' stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro e' ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari. Il sequestro e' eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non e' piu' soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili e' eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato puo' proporre incidente di esecuzione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 429/1998

    Questione infondata
    23 dicembre 1998

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza al caso di specie del parametro costituzionale dell'art. 97 Cost., che non è invocabile in relazione alla disciplina del processo - la natura di atti fisiologicamente <<a sorpresa>> delle misure cautelari, qual è appunto il sequestro conservativo penale, rende non irragionevole la disciplina impugnata, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'imprevedibilità della misura stessa e tenuto conto che le garanzie di difesa, attraverso l'instaurazione del contraddittorio, sono solo rinviate e possono esplicarsi pienamente con la richiesta di riesame. Peraltro - posto che la piena autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile esclude che il difetto di simmetria tra istituti in qualche misura analoghi dell'uno e dell'altro procedimento sia, di per sé, indice di irragionevolezza o di lesione del principio di eguaglianza - la disciplina per l'applicazione del sequestro conservativo civile non può essere assunta come 'tertium comparationis' del procedimento incidentale per l'applicazione del sequestro conservativo in sede penale. - <<In tema di inesigibilità del contraddittorio anticipato nei procedimenti caratterizzati dell'elemento della "sorpresa", allorché il recupero della dialettica processuale è assicurato da strumenti di controllo successivo>>, v., 'ex plurimis', S. n. 63/1996. - Sulla piena autonomia del sistema processuale penale rispetto a a quello civile, v., da ultimo, S. nn. 326/1997, 51/1998 e 53/1998. - Sul sequestro conservativo nel codice di procedura penale del 1930, v. S. n. 26/1973, 'ex multis'. red.: G. Leo

    Art. 317 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art317 · fonte del testo

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