Art. 315 c.p.p. — Procedimento per la riparazione
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La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna e' divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere e' divenuta inoppugnabile o il provvedimento di archiviazione e' stato pronunciato. 89 L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere lire cento milioni. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
89La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 446 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui prevede che il termine per proporre la domanda di riparazione decorre dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione, anziche' dal giorno in cui, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 312, comma 3, del presente codice di procedura penale, e' stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti detto provvedimento e' stato pronunciato.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1998 al 2 gennaio 2000
