È costituzionalmente illegittimo l'art. 315, comma 1, del cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il termine per proporre la domanda di riparazione decorre dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione, anziché dal giorno in cui, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 314, comma 3, stesso codice, è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti detto provvedimento è stato pronunciato. Configura, infatti, una irragionevole disparità di trattamento la circostanza che, mentre nelle ipotesi in cui il diritto alla riparazione nasce da sentenza irrevocabile di proscioglimento, o di condanna, o da una sentenza inoppugnabile di non luogo a procedere, l'interessato è a conoscenza delle diverse fasi del processo, attraverso le quali si perviene alla irrevocabilità o alla inoppugnabilità della decisione, nel caso del provvedimento di archiviazione, tale diritto sorge e il termine per la proposizione della relativa domanda inizia a decorrere all'insaputa del titolare, al quale l'ordinamento non appresta alcun mezzo per favorire la conoscenza del provvedimento stesso, non essendovi stato ne' esperimento dell'azione penale, ne' notificazione della decisione di non esercitarla. Pertanto, il rimettere interamente all'interessato l'onere di iniziativa finalizzata alla conoscenza di detto provvedimento, altera profondamente la fisionomia dell'istituto e suona come odioso aggravio della situazione di ingiustizia che si è determinata, rendendo oscura e contraddittoria la complessiva 'ratiò della disciplina: e tanto più irragionevole appare l'omissione, se si considera che essa riguarda proprio il provvedimento di archiviazione che, nell'elencazione dell'art. 315, rappresenta l'ipotesi nella quale più evidente risulta l'ingiustizia della detenzione e più manifesta l'esigenza di rendere noto all'interessato l'esito favorevole del procedimento. - Sul principio secondo il quale, una volta stabilito un termine di decadenza, l'interessato deve essere posto in condizione di conoscerne la decorrenza iniziale, senza l'imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza (cfr. sentenze nn. 185/1988, 134/1985, 14/1977, 255/1974 e 159/1971). red.: A.M. Marini
Art. 315 c.p.p. · Art. 314 c.p.p.