Art. 315 c.p.p. — Procedimento per la riparazione

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La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna e' divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere e' divenuta inoppugnabile o il provvedimento di archiviazione e' stato pronunciato. L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere lire cento milioni. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 8 gennaio 1998

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 446/1997

    Ha colpito questo articolo
    30 dicembre 1997

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 315, comma 1, del cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il termine per proporre la domanda di riparazione decorre dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione, anziché dal giorno in cui, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 314, comma 3, stesso codice, è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti detto provvedimento è stato pronunciato. Configura, infatti, una irragionevole disparità di trattamento la circostanza che, mentre nelle ipotesi in cui il diritto alla riparazione nasce da sentenza irrevocabile di proscioglimento, o di condanna, o da una sentenza inoppugnabile di non luogo a procedere, l'interessato è a conoscenza delle diverse fasi del processo, attraverso le quali si perviene alla irrevocabilità o alla inoppugnabilità della decisione, nel caso del provvedimento di archiviazione, tale diritto sorge e il termine per la proposizione della relativa domanda inizia a decorrere all'insaputa del titolare, al quale l'ordinamento non appresta alcun mezzo per favorire la conoscenza del provvedimento stesso, non essendovi stato ne' esperimento dell'azione penale, ne' notificazione della decisione di non esercitarla. Pertanto, il rimettere interamente all'interessato l'onere di iniziativa finalizzata alla conoscenza di detto provvedimento, altera profondamente la fisionomia dell'istituto e suona come odioso aggravio della situazione di ingiustizia che si è determinata, rendendo oscura e contraddittoria la complessiva 'ratiò della disciplina: e tanto più irragionevole appare l'omissione, se si considera che essa riguarda proprio il provvedimento di archiviazione che, nell'elencazione dell'art. 315, rappresenta l'ipotesi nella quale più evidente risulta l'ingiustizia della detenzione e più manifesta l'esigenza di rendere noto all'interessato l'esito favorevole del procedimento. - Sul principio secondo il quale, una volta stabilito un termine di decadenza, l'interessato deve essere posto in condizione di conoscerne la decorrenza iniziale, senza l'imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza (cfr. sentenze nn. 185/1988, 134/1985, 14/1977, 255/1974 e 159/1971). red.: A.M. Marini

    Art. 315 c.p.p. · Art. 314 c.p.p.

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  • Sentenza n. 214/2013

    Questione inammissibile
    18 luglio 2013

    È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 315, comma 3, in relazione all'art. 646, comma 1, cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non consentono che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione si svolga, su istanza degli interessati, davanti alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica. Infatti, come già stabilito in precedenti pronunce, una questione finalizzata a riconoscere una determinata facoltà a una parte processuale è priva di rilevanza attuale se, nel giudizio a quo , quella parte non ha mai manifestato la volontà di esercitare la facoltà in discussione, come nel caso di specie. Pertanto, in assenza di tale manifestazione di volontà, la rilevanza della questione di costituzionalità risulta meramente ipotetica, in quanto l'interessato potrebbe comunque non avvalersi della facoltà attribuitagli a seguito di una pronuncia "additivo-manipolativa" di incostituzionalità. - Si veda in materia il precedente della sentenza n. 80/2011, nonché con particolare riguardo a questioni volte ad ampliare le possibilità di accesso dell'imputato a riti alternativi, ex plurimis , le ordinanze nn. 55/2010, 69/2008, 129/2003 e 584/2000.

    Art. 315 c.p.p. · Art. 646 c.p.p. · Art. 111 cost. · Art. 117 cost.

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  • Ordinanza n. 59/2005

    Questione infondata
    28 gennaio 2005

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 315 del codice di procedura pnale, nella parte in cui prevede che il termine per proporre la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione prevista dall’art. 314 cod. proc. pen. decorra da quando la sentenza di non doversi procedere di cui all’art. 378 cod. proc. pen. del 1930 è divenuta inoppugnabile anziché dal giorno in cui ne è stata effettuata la notifica direttamente alla persona sottoposta alle indagini o da quando questi ne ha avuto effettiva conoscenza. Premesso che il diritto all’equa riparazione, nel sistema creato dagli articoli 314 e 315 cod. proc. pen. del 1988, è applicabile, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche ai procedimenti già pendenti alla data del 24 ottobre 1989 e destinati a proseguire nell’osservanza della normativa precedente, e pur non essendo previsto da tale disciplina, a differenza di quella vigente, la notifica della sentenza di proscioglimento all’imputato, la diversità di disciplina applicabile, a seconda che si tratti di procedimento soggetto alla normativa del codice di rito vigente o a quella del codice di rito del 1930, non contrasta tuttavia con i parametri evocati, posto che, in base dell’art. 372 cod. proc. pen. del 1930, la parte avente diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione è posta nelle condizioni – con l’impiego della normale diligenza – di venire a conoscenza del momento in cui il giudice effettua il deposito della sentenza – anche se questi non osserva il termine, pacificamente ordinatorio, per tale deposito – ed è quindi nelle condizioni di osservare il termine di due anni di cui all’art. 315 cod. proc. pen. per la proposizione dell’istanza, sicché la mancata previsione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 548 cod. proc. pen. non è irragionevole né viola il diritto di difesa della parte, dal momento che, una volta stabilito un termine di decadenza, l’interessato è posto in condizione di conoscerne la decorrenza iniziale senza l’imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza.

    Art. 315 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 548 c.p.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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