Art. 300 c.p.p. — Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze

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Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, e' disposta l'archiviazione ovvero e' pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e' applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma dell'articolo 312. Quando, in qualsiasi grado del processo, e' pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata e' dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa. La custodia cautelare perde altresi' efficacia quando e' pronunciata sentenza di condanna, ancorche' sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia gia' subita non e' inferiore all'entita' della pena irrogata. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettere b) o c).

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 300 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 44060/2024

    3 dicembre 2024

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, nel caso in cui l’imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado, venga successivamente sottoposto, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., a nuova applicazione della custodia in carcere, il rimedio che egli può esperire per impugnare la relativa ordinanza è quello dell’istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.

    Art. 300 c.p.p. · Art. 309 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 69/2021

    Questione inammissibile
    16 aprile 2021

    È dichiarata manifestamente inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Cosenza in riferimento all'art. 32 Cost. - dell'art. 300, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, nei casi di proscioglimento per infermità psichica dell'imputato in stato di custodia cautelare, subordina - giusta il rinvio all'art. 312 cod. proc. pen. - l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) alla previa richiesta del pubblico ministero. Il ricovero nelle REMS è la modalità oggi prevista dall'ordinamento per eseguire la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ossia una misura privativa della libertà personale il cui scopo tipico è il contenimento della pericolosità sociale dell'internato in conseguenza della previa commissione di un fatto di reato, non la sola tutela del diritto alla salute dell'imputato prosciolto per vizio di mente. Secondo la giurisprudenza costituzionale, le REMS sono strutture a esclusiva gestione sanitaria e, durante il ricovero, deve essere assicurata all'internato ogni più opportuna terapia delle sue patologie psichiche, con lo scopo ultimo di assicurarne l'obiettivo della risocializzazione attraverso un trattamento individualizzato volto anche al superamento, o al contenimento degli effetti, di tali patologie. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 99 del 2019 e n. 253 del 2003 ).

    Art. 299 c.p.p. · Art. 300 c.p.p. · Art. 222 c.p. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art300 · fonte del testo

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