Art. 293 c.p.p. — Adempimenti esecutivi

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(( Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:

  • a)della facolta' di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
  • b)del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
  • c)del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
  • d)del diritto di avvalersi della facolta' di non rispondere;
  • e)del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;
  • f)del diritto di informare le autorita' consolari e di dare avviso ai familiari;
  • g)del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
  • h)del diritto di essere condotto davanti all'autorita' giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata e' quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona e' sottoposta ad altra misura cautelare;
  • i)del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca. )) (( Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale e' immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero. )) Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito e' notificato al difensore. 83 Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva e' trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

83

La Corte costituzionale, con sentenza 17-24 giugno 1997, n. 192 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1997, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui non prevede la facolta' per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa".

Testo in vigore dal 16 agosto 2014 al 26 gennaio 2018

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 192/1997

    Ha colpito questo articolo
    24 giugno 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 10, l. n. 332 del 1995, nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa, in quanto, con riferimento alla violazione del diritto di difesa - posto che la 'ratiò dell'istituto del deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti dovrebbe, di regola, comportare necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà di estrarne copia, considerando che al contenuto minimo del diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, dovrebbe accompagnarsi autonomamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne copia, al fine di agevolare le ovvie esigenze del difensore di disporre direttamente e materialmente degli atti per preparare la difesa e utilizzarli nella redazione di richieste, memorie, motivi di impugnazione; e che la 'ratiò della modifica introdotta dalla l. n. 332 del 1995 è quella di consentire al difensore pieno accesso agli atti depositati dal p.m., sul presupposto che, dopo l'esecuzione della misura cautelare, non sussistano ragioni di riservatezza tali da giustificare limitazioni al diritto di difesa e che, al contrario, dopo la predetta esecuzione deve essere consentito il pieno esercizio del diritto medesimo, assicurando al difensore la più ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui si è fondata la richiesta del p.m., al fine di rendere attuabile una adeguata e informata assistenza all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura cautelare ex art. 294 cod. proc. pen., nonché di valutare con piena cognizione di causa quali siano gli strumenti più idonei per tutelare la libertà personale del proprio assistito, dalla richiesta di riesame ovvero di revoca o sostituzione della misura alla proposizione dell'appello - la mera conoscenza degli atti depositati dal p.m., non accompagnata dal diritto di estrarne copia, rappresenta una ingiustificata limitazione del diritto di difesa, tenuto conto che la disciplina limitativa non trova ragione ne' nell'esigenza di riservatezza, superata dall'esecuzione della misura, ne' nel timore che le operazioni di rilascio delle copie possano interferire con i termini rapidi e vincolanti previsti per l'interrogatorio e, poi, per la presentazione e la decisione del riesame, essendo evidente che ne' il difensore potrà pretendere, ne' l'autorità giudiziaria potrà concedere dilazioni di tali termini ove risulti materialmente impossibile procedere alla fotocopia di tutti gli atti richiesti entro le rigide cadenze previste per l'interrogatorio e per l'udienza di riesame; ed in quanto, con riferimento alla violazione del principio di uguaglianza, la diversità di trattamento prevista dall'art. 293, comma 3, rispetto al riconoscimento della facoltà di estrarre copia stabilito dall'art. 309, comma 8, nel caso in cui sia stata presentata richiesta di riesame. red.: S. Di Palma

    Art. 293 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

15 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 12 aprile 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 17 settembre 2024 — 12 aprile 2025per 7 mesi
  3. 30 dicembre 2022 — 17 settembre 2024per un anno
  4. 1 maggio 2020 — 30 dicembre 2022per 3 anni
  5. 29 febbraio 2020 — 1 maggio 2020per 2 mesi
  6. 1 gennaio 2020 — 29 febbraio 2020per un mese
  7. 15 giugno 2019 — 1 gennaio 2020per 7 mesi
  8. 1 gennaio 2019 — 15 giugno 2019per 6 mesi
  9. 4 dicembre 2018 — 1 gennaio 2019per 28 giorni
  10. 22 settembre 2018 — 4 dicembre 2018per 2 mesi
  11. 26 gennaio 2018 — 22 settembre 2018per 8 mesi
  12. 16 agosto 2014 — 26 gennaio 2018per 3 anni
  13. 3 luglio 1997 — 16 agosto 2014per 17 anni
  14. 23 agosto 1995 — 3 luglio 1997per un anno
  15. 24 ottobre 1988 — 23 agosto 1995testo originarioper 7 anni

Che cosa è cambiato dal 16 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1997 al 16 agosto 2014. 3 parole tolte, 240 parole aggiunte in 10 capoversi.

Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento tolto: e lo avverte aggiunto: unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:

aggiunto: a) della facolta' di nominare un difensore di fiduciatolto: ; aggiunto: e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

aggiunto: b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;

aggiunto: c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

aggiunto: d) del diritto di avvalersi della facolta' di non rispondere;

aggiunto: e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;

aggiunto: f) del diritto di informare le autorita' consolari e di dare avviso ai familiari;

aggiunto: g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: h) del diritto di essere condotto davanti all'autorita' giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata e' quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona e' sottoposta ad altra misura cautelare;

aggiunto: i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiuteaggiunto: , facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale e' immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art293 · fonte del testo

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