Art. 293 c.p.p. — Adempimenti esecutivi

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Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facolta' di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale e' immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse. Avviso del deposito e' notificato al difensore. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva e' trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 23 agosto 1995

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 192/1997

    Ha colpito questo articolo
    24 giugno 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 10, l. n. 332 del 1995, nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa, in quanto, con riferimento alla violazione del diritto di difesa - posto che la 'ratiò dell'istituto del deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti dovrebbe, di regola, comportare necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà di estrarne copia, considerando che al contenuto minimo del diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, dovrebbe accompagnarsi autonomamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne copia, al fine di agevolare le ovvie esigenze del difensore di disporre direttamente e materialmente degli atti per preparare la difesa e utilizzarli nella redazione di richieste, memorie, motivi di impugnazione; e che la 'ratiò della modifica introdotta dalla l. n. 332 del 1995 è quella di consentire al difensore pieno accesso agli atti depositati dal p.m., sul presupposto che, dopo l'esecuzione della misura cautelare, non sussistano ragioni di riservatezza tali da giustificare limitazioni al diritto di difesa e che, al contrario, dopo la predetta esecuzione deve essere consentito il pieno esercizio del diritto medesimo, assicurando al difensore la più ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui si è fondata la richiesta del p.m., al fine di rendere attuabile una adeguata e informata assistenza all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura cautelare ex art. 294 cod. proc. pen., nonché di valutare con piena cognizione di causa quali siano gli strumenti più idonei per tutelare la libertà personale del proprio assistito, dalla richiesta di riesame ovvero di revoca o sostituzione della misura alla proposizione dell'appello - la mera conoscenza degli atti depositati dal p.m., non accompagnata dal diritto di estrarne copia, rappresenta una ingiustificata limitazione del diritto di difesa, tenuto conto che la disciplina limitativa non trova ragione ne' nell'esigenza di riservatezza, superata dall'esecuzione della misura, ne' nel timore che le operazioni di rilascio delle copie possano interferire con i termini rapidi e vincolanti previsti per l'interrogatorio e, poi, per la presentazione e la decisione del riesame, essendo evidente che ne' il difensore potrà pretendere, ne' l'autorità giudiziaria potrà concedere dilazioni di tali termini ove risulti materialmente impossibile procedere alla fotocopia di tutti gli atti richiesti entro le rigide cadenze previste per l'interrogatorio e per l'udienza di riesame; ed in quanto, con riferimento alla violazione del principio di uguaglianza, la diversità di trattamento prevista dall'art. 293, comma 3, rispetto al riconoscimento della facoltà di estrarre copia stabilito dall'art. 309, comma 8, nel caso in cui sia stata presentata richiesta di riesame. red.: S. Di Palma

    Art. 293 c.p.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  14. 23 agosto 1995 — 3 luglio 1997per un anno
  15. 24 ottobre 1988 — 23 agosto 1995testo originarioper 7 anni

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art293 · fonte del testo

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