Corte costituzionale

Sentenza n. 192/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/06/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 293, comma 3,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16

marzo 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

di Lucera, nel procedimento penale a carico di Fratello Nicola,

iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,

dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - A seguito di richiesta del pubblico ministero, il giudice per

le indagini preliminari presso la Pretura di Lucera disponeva nei

confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti

domiciliari.

Eseguita la misura, e fissato l'interrogatorio ai sensi dell'art.

294 del codice di procedura penale, il difensore dell'indagato

chiedeva di essere autorizzato ad esaminare gli atti e ad estrarne

copia. La cancelleria del giudice trasmetteva la richiesta al

pubblico ministero, al quale restituiva il fascicolo processuale -

già inviato in originale a corredo della richiesta di misura

cautelare -, con l'invito ad indicare gli atti che la difesa poteva

esaminare e dei quali poteva estrarre copia.

Il pubblico ministero replicava di non "dovere indicare alcun atto,

né tanto meno di mostrarlo al difensore per copie o per altro"

aggiungendo che a suo avviso l'indagato "nella fase precedente

all'interrogatorio

.. non può prendere cognizione delle accuse se non in sede di

contestazione dei gravi indizi ... essendo ovvio il pericolo di

precostituirsi difese di comodo...". Sulla base di quanto sopra,

prima che avesse corso l'interrogatorio, il difensore eccepiva che

era stato leso il diritto di difesa del proprio assistito, non avendo

potuto prendere visione ed estrarre copia degli atti d'indagine

trasmessi con la richiesta del pubblico ministero. L'interrogatorio

veniva rinviato, ma alla data di rinvio il giudice, persistendo il

rifiuto del pubblico ministero a che il difensore dell'indagato

prendesse visione ed estraesse copia degli atti sulla base dei quali

era stata disposta la misura cautelare, pronunciava ordinanza con la

quale sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.

293, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede il diritto del difensore ad ottenere copia degli atti a lui

depositati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Quindi ordinava la liberazione dell'indagato ex articolo 302 del

codice di procedura penale.

2. - Osserva il giudice a quo che prima della legge 8 agosto 1995,

n. 332, l'art. 309 cod. proc. pen., nel disciplinare il deposito ai

difensori degli atti in sede di riesame, non prevedeva la facoltà di

estrarre copia degli atti depositati. Al riguardo, la Corte di

cassazione a sezioni unite aveva ritenuto - con sentenza del 3

febbraio 1995, ricorrente Sciancalepre - che, in mancanza di

esplicita previsione, non sussisteva "un diritto della parte ad

ottenere de plano copia degli atti d'indagine", e che i diritti della

difesa erano adeguatamente tutelati dalla possibilità di esaminare

gli atti depositati e di estrarne copia informale; mentre il

riconoscimento di un diritto in senso tecnico era da escludere dalla

lettera della legge (ubi lex voluit dixit) e dallo stesso interesse

dell'indagato ad una rapida decisione.

La legge n. 332 del 1995 aveva modificato il comma 8 dell'art.

309, introducendo l'esplicita previsione della facoltà per il

difensore di esaminare e di estrarre copia degli atti a lui

depositati. La stessa legge aveva inoltre introdotto all'art. 293,

comma 3, cod. proc. pen. la previsione del deposito nella

cancelleria del giudice, assieme all'ordinanza applicativa della

misura cautelare (il cui deposito era già previsto dal testo

previgente, dopo l'esecuzione o notificazione), della richiesta del

pubblico ministero e degli atti da questi trasmessi a corredo della

stessa.

In tale situazione, secondo il giudice a quo si sarebbe dovuto

applicare all'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., il criterio

interpretativo già enunciato dalle sezioni unite della Corte di

cassazione con la predetta sentenza, relativa all'art. 309 cod. proc.

pen. nella formulazione previgente (esclusione del diritto del

difensore di ottenere copia degli atti in assenza di esplicita

previsione). Criterio che poteva ritenersi rafforzato dal rilievo che

nello stesso contesto normativo delle modifiche introdotte dalla

legge n. 332 del 1995 era stato espressamente previsto il diritto

della difesa di ottenere copia degli atti d'indagine depositati nella

fase del riesame (art. 309), mentre era stato omesso qualsiasi

richiamo alla facoltà del difensore di estrarre copia degli atti al

momento del loro deposito assieme all'ordinanza con la quale era

stata disposta la misura cautelare, subito dopo la sua esecuzione

(articolo 293).

Il rimettente ritiene però che il difensore dell'indagato a buon

diritto si duole di non aver potuto estrarre copia della

documentazione su cui il pubblico ministero aveva fondato la sua

richiesta, facendo riferimento a quanto osservato dalla Corte

costituzionale nella sentenza n. 219 del 1994, e cioè al fatto che

"quando l'indagato sia già assoggettato ad una misura cautelare ....

non sussistono valide ragioni per escludere l'esercizio del diritto

di difesa"

Secondo il giudice a quo il legislatore, nel promulgare la legge

dell'agosto 1995, ha verosimilmente "operato un vistoso lapsus

legislativo omettendo la previsione, nell'art. 293, comma 3, codice

di procedura penale, del diritto del difensore di poter estrarre

copia degli atti depositati ...", in "stridente contrasto" con quanto

invece appositamente previsto nell'art. 309, comma 8, che tutela

"situazioni ontologicamente uguali"; non avendo "alcuna rilevanza la

fase precedente o successiva all'interrogatorio perché ... il

difensore, con una immediata impugnativa al tribunale per il riesame

ex articolo 309 codice di procedura penale, ha il diritto di prendere

visione ed estrarre copia" degli atti d'indagine. Con il solo

risultato che viene così a mettersi "in moto un'attività

giurisdizionale" complessa, quella del ricorso al tribunale per la

libertà, spesso al solo fine di avere compiuta e completa conoscenza

delle fonti d'accusa.

L'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede che al deposito degli atti trasmessi con la richiesta di

misura cautelare consegua il diritto per il difensore di estrarne

copia, contrasterebbe dunque, secondo il rimettente, con l'art. 24

della Costituzione, in quanto le ragioni di segretezza o di

riservatezza degli atti d'indagine o quelle di speditezza sono tutte

certamente subvalenti rispetto al diritto dell'indagato, colpito da

misura cautelare personale, di esercitare il diritto di difendersi, e

di essere difeso, con la più ampia consapevolezza dei risultati

delle indagini e delle accuse a suo carico. E contrasterebbe anche

con l'art. 3 della Costituzione, in quanto è privo di ragionevolezza

limitare il diritto del difensore al solo esame nella cancelleria del

giudice degli atti depositati dopo l'emissione della misura

cautelare, mentre, proponendo richiesta di riesame immediatamente

dopo l'esecuzione della misura (e dunque anche prima

dell'interrogatorio), il difensore acquista il diritto di estrarre

copia dei medesimi atti. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte ha per oggetto

l'art. 293, comma 3, del codice di procedura penale, così come

novellato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, nella parte in cui non

prevede che al deposito nella cancelleria del giudice dell'ordinanza

che ha disposto la misura della custodia cautelare, ovvero misura

diversa dalla custodia cautelare, unitamente alla richiesta del

pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa, consegua il

diritto del difensore di estrarre copia degli atti depositati.

Ad avviso del giudice rimettente, tale disciplina contrasterebbe

con l'art. 24 della Costituzione, in quanto il diritto di difesa

verrebbe irragionevolmente ostacolato in un contesto in cui non

sussistono esigenze di riservatezza tali da giustificarne il

sacrificio, nonché con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la

disciplina censurata creerebbe una ingiustificata disparità di

trattamento rispetto alla situazione ontologicamente eguale

disciplinata dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., anch'esso

modificato dalla legge n. 332 del 1995, ove è espressamente previsto

che al deposito degli atti in cancelleria prima dell'udienza di

riesame si accompagna la facoltà per il difensore di esaminarli e di

estrarne copia.

2. - Prima di affrontare le censure di legittimità costituzionale

prospettate dal giudice rimettente, è opportuno esaminare la

disciplina che, prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 332

del 1995, gli artt. 293, comma 3, e 309, comma 8, cod. proc. pen.

riservavano al deposito degli atti in cancelleria, rispettivamente

dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare e prima

dell'udienza di riesame, nonché le posizioni assunte al riguardo

dalla giurisprudenza di legittimità.

Il testo originario dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen.

stabiliva che, dopo l'esecuzione o notificazione, veniva depositato

in cancelleria solo il testo dell'ordinanza che aveva disposto la

custodia cautelare o altra misura diversa dalla custodia cautelare. A

sua volta, nella formulazione originaria l'art. 309, comma 8, cod.

proc. pen. stabiliva che, in caso di richiesta di riesame, gli atti

presentati dal pubblico ministero a norma dell'art. 291, comma 1,

cod. proc. pen. (cioè la richiesta di misura cautelare e gli

elementi su cui la richiesta stessa si fondava) restavano depositati

in cancelleria fino al giorno dell'udienza.

Tale disciplina aveva comportato l'effetto, ripetutamente

denunciato dalla dottrina e dagli operatori giudiziari, di indurre la

persona sottoposta a custodia cautelare a presentare talvolta

richiesta di riesame al solo scopo di venire a conoscenza, per ovvie

esigenze di difesa, anche della richiesta del pubblico ministero e

degli elementi con la stessa presentati, dei quali l'art. 309, comma

8, cod. proc. pen. prevedeva appunto il deposito in cancelleria

prima dell'udienza di riesame.

Dal canto suo, l'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. aveva sollevato

contrastanti interpretazioni giurisprudenziali. Alcune sentenze, sia

di legittimità che di merito, avevano affermato che il deposito

degli atti in cancelleria comportava automaticamente la facoltà del

difensore di estrarne copia, in quanto il deposito è finalizzato

alle esigenze della difesa di completa conoscenza e utilizzazione

degli atti depositati; esigenze che trovano appunto attuazione

mediante il diritto di estrarre copia. Più numerose erano però

state le sentenze della Corte di cassazione che avevano aderito ad

una interpretazione letterale-sistematica dell'art. 309, comma 8,

cod. proc. pen., poi confermata dalle sezioni unite (sentenza 3

febbraio 1995).

Alla stregua di tale interpretazione, il deposito degli atti e il

diritto di estrarne copia operano su piani diversi, nel senso che

l'esercizio del secondo non è necessaria conseguenza del primo.

L'assunto riposa su considerazioni sistematiche tratte dal combinato

disposto degli artt. 116 cod. proc. pen. e 43 disp. att., da cui si

ricaverebbe la regola generale che il rilascio di copie a chiunque

vi abbia interesse è subordinato all'autorizzazione del pubblico

ministero o del giudice che procede, salvi i casi in cui la legge

espressamente riconosce al richiedente il diritto al rilascio delle

copie (ad esempio, artt. 366, comma 1, 430, comma 2, 433, comma 2,

450, comma 6, 466 cod. proc. pen.).

La legge n. 332 del 1995, inserendo nel comma 8 dell'art. 309 cod.

proc. pen. l'espressa facoltà del difensore di esaminare e di

estrarre copia degli atti depositati in cancelleria, ha quindi

risolto legislativamente il contrasto giurisprudenziale su cui erano

intervenute le sezioni unite della Cassazione.

Analoghi problemi interpretativi sono rimasti peraltro aperti con

riferimento alla norma oggetto della presente questione di

legittimità costituzionale: la legge n. 332 del 1995 ha infatti

modificato anche l'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., stabilendo che

insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare vengano

depositati in cancelleria la richiesta del pubblico ministero e gli

atti presentati con la stessa, ma non ha menzionato espressamente la

facoltà del difensore di estrarne copia. Si sono così riproposti

nei confronti dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. i medesimi

problemi interpretativi che si ponevano nei confronti dell'art. 309,

comma 8, cod. proc. pen. prima della modifica introdotta con la

legge n. 332 del 1995.

3. - Alla luce delle vicende legislative e giurisprudenziali degli

art. 293, comma 3, e 309, comma 8, cod. proc. pen., la questione di

legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio è fondata

in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Se si riflette sulla ratio dell'istituto, il deposito degli atti

in cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare

necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà

di estrarne copia. Al contenuto minimo del diritto di difesa,

ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro

visione, deve cioè accompagnarsi automaticamente, salvo che la legge

disponga diversamente, la facoltà di estrarne copia, al fine di

agevolare le ovvie esigenze del difensore di disporre direttamente e

materialmente degli atti per preparare la difesa e utilizzarli nella

redazione di richieste, memorie, motivi di impugnazione.

Nel disciplinare la materia, il legislatore ha peraltro ritenuto di

dovere indicare espressamente una serie di casi in cui al deposito

degli atti si accompagna la facoltà di estrarne copia (cfr. ad

esempio, oltre al già menzionato art. 309, comma 8, cod. proc. pen.,

gli articoli 310, comma 2, 366, comma 1, 419, comma 2, in relazione

all'art. 131 disp. att., 430, comma 2, 433, comma 2, 450, comma 6,

457, comma 2, 455, comma 1, lettera g), cod. proc. pen., nonché gli

artt.93, 139, 140, 161 disp. att.), mentre in altre e meno numerose

situazioni, tra cui quella oggetto della presente questione di

legittimità costituzionale, viene invece previsto solo il deposito

degli atti, con o senza avviso al difensore (v., ad esempio, gli

artt. 296, comma 2, 324, comma 6, 408, comma 3, cod. proc. pen.).

La sopra menzionata sentenza delle Sezioni unite della Cassazione

si è appunto richiamata al combinato disposto degli artt. 116 cod.

proc. pen. e 43 disp. att. per affermare il principio che, in tutti i

casi in cui il diritto di estrarre copia non è espressamente

riconosciuto dalla legge, il rilascio delle copie è subordinato, a

norma dell'art. 116, comma 2, cod. proc. pen., all'autorizzazione

dell'autorità giudiziaria che procede, cui spetta valutare se

sussistono esigenze processuali tali da prevalere sulla piena

esplicazione del diritto di difesa.

Esula peraltro dai confini della specifica questione di

legittimità costituzionale dedotta nel presente giudizio prendere in

esame la congruità della disciplina apprestata dal legislatore in

tutti i casi in cui al deposito degli atti non si accompagna la

facoltà del difensore di estrarne copia. La Corte deve limitarsi

alla specifica questione di legittimità costituzionale posta nei

confronti dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen.: al riguardo, non

vi è dubbio che il diritto di difesa risulta ingiustificatamente

ostacolato e compresso dal mancato riconoscimento della facoltà del

difensore di estrarre copia degli atti depositati insieme

all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare.

La ratio della modifica introdotta dalla legge n. 332 del 1995 è,

infatti, di consentire al difensore pieno accesso agli atti

depositati dal pubblico ministero, sul presupposto che, dopo

l'esecuzione della misura cautelare, non sussistono ragioni di

riservatezza tali da giustificare limitazioni al diritto di difesa;

al contrario, dopo l'esecuzione della misura cautelare deve essere

consentito il pieno esercizio del diritto di difesa (cfr. in tale

senso la sentenza n. 219 del 1994), assicurando al difensore la più

ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui si è fondata la

richiesta del pubblico ministero, al fine di rendere attuabile una

adeguata e informata assistenza all'interrogatorio della persona

sottoposta alla misura cautelare ex art. 294 cod. proc. pen., nonché

di valutare con piena cognizione di causa quali siano gli strumenti

più idonei per tutelare la libertà personale del proprio assistito,

dalla richiesta di riesame ovvero di revoca o sostituzione della

misura alla proposizione dell'appello.

Se questi sono gli obiettivi perseguiti dal legislatore del 1995

mediante la modifica del testo originario dell'art. 293, comma 3,

cod. proc. pen., la mera conoscenza degli atti depositati dal

pubblico ministero, non accompagnata dal diritto di estrarne copia,

rappresenta una ingiustificata limitazione del diritto di difesa, che

nel caso di specie si pone in irrimediabile contrasto con l'art. 24

della Costituzione La disciplina limitativa non trova infatti ragione

né nell'esigenza di riservatezza, ormai superata dall'esecuzione

della misura cautelare, né nel timore che le operazioni di rilascio

delle copie possano interferire con i termini rapidi e vincolanti

previsti per l'interrogatorio e, poi, per la presentazione

dell'istanza di riesame e per la relativa decisione, essendo evidente

che né il difensore potrà pretendere, né l'autorità giudiziaria

potrà concedere dilazioni di tali termini ove risulti materialmente

impossibile procedere alla copia di tutti gli atti richiesti entro le

rigide cadenze previste per l'interrogatorio e per l'udienza di

riesame.

Rimane così assorbita la censura di legittimità sollevata con

riferimento alla violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma 3,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la

facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza

che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico

ministero e degli atti presentati con la stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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