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Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorita' giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo ((, anche di carattere elettronico o informatico,)) idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia. L'autorita' giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformita' dell'articolo 259. (( Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformita' della copia all'originale e la sua immodificabilita'; in tali casi, la custodia degli originali puo' essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.)) Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorita' giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.

Testo in vigore dal 5 aprile 2008 al 26 luglio 2008

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 252/1986

    Questione inammissibile
    28 novembre 1986

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 260 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986. F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUS…

    Art. 260 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 263 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 5 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 5 aprile 2008. 57 parole aggiunte.

Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorita' giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzoaggiunto: , anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia. L'autorita' giudiziaria fa … o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformita' dell'articolo 259aggiunto: . Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformita' della copia all'originale e la sua immodificabilita'; in tali casi, la custodia degli originali puo' essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorita' giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art260 · fonte del testo

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