Art. 83 — Vendita o distruzione delle cose deperibili

1. La vendita delle cose indicate nell'articolo 260 comma 3 del codice e' eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata. 2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa puo' procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute e' redatto verbale da allegare agli atti. 3. L'autorita' giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando cio' e' possibile, dando avviso al difensore.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art83 · fonte del testo

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