Art. 53 — Modifiche all'articolo 260 del codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro

All'articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 3-bis e' sostituito da seguente: «3-bis. L'autorita' giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non e' piu' assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o piu' campioni, con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce e' assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorita' giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato»;
  • b)al comma 3-ter:
  • 1)al primo periodo, le parole: «puo' procedere» sono sostituite dalla seguente: «procede» e dopo le parole: «merci contraffatte» sono inserite le seguenti: «o usurpative»;
  • 2)il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «La distruzione puo' avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria, ed e' preceduta dal prelievo di uno o piu' campioni, con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364».

Testo vigente dal 27 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206~art53 · fonte del testo

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