Corte costituzionale

Ordinanza n. 107/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/06/1972 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 novembre

1970 dal pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Coppedé

Fernando, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 1972 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che il pretore di Pisa, con ordinanza dell'11 novembre

1970, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

236 del codice di procedura penale, concernente la facoltà d'arresto

in flagranza di reato, spettante agli agenti ed ufficiali di polizia

giudiziaria e della forza pubblica;

che, secondo il giudice a quo, la detta facoltà sarebbe in

contrasto con l'art. 13, commi primo, secondo e terzo, della

Costituzione, perché le ipotesi previste dalla norma impugnata non

presenterebbero i requisiti di eccezionalità, necessità, urgenza e

tassatività richiesti dal citato precetto costituzionale per

l'adozione di provvedimenti provvisori di restrizione della libertà

personale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Considerato che la questione è identica a quella già esaminata e

dichiarata infondata con la sentenza n. 173 del 1971, che ha

riconosciuto la sussistenza dei requisiti suddetti nella norma

impugnata;

che non vi sono motivi per discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 236 del codice di procedura penale, sollevata,

in riferimento all'art. 13 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe, e già dichiarata non fondata con la sentenza del 5 luglio

1971, n. 173.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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