Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/02/1974 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

dichiarata illegittima

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 236,

quarto comma, del codice di procedura penale, nonché degli artt. 272,

terzo comma, e 275, primo comma, dello stesso codice, nel testo

risultante dagli artt. 1 e 2 del decreto - legge 1 maggio 1970, n.

192, convertito, con modificazioni, nella legge 1 luglio 1970, n. 406,

promossi con le seguenti ordinanze.

1) ordinanza emessa il 7 febbraio 1972 dal tribunale di Genova nel

procedimento penale a carico di Di Napoli Ciro, iscritta al n. 150 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 141 del 31 maggio 1972;

2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1972 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Locatelli Armando, iscritta al n. 192

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972;

3) ordinanza emessa il 18 dicembre 1972 dal pretore di Catania nel

procedimento penale a carico di Vasta Francesco, iscritta al n. 31 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 62 del 7 marzo 1973;

4) ordinanza emessa il 4 dicembre 1972 dal pretore di Napoli nel

procedimento penale a carico di Castellano Raffaele, iscritta al n. 49

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973;

5) ordinanza emessa il 15 dicembre 1972 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Tedeschi Giuseppe ed altri, iscritta al

n. 91 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 126 del 16 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Ciro Di Napoli, arrestato il 5 ottobre 1971 e condannato, a

seguito di giudizio direttissimo, con sentenza del pretore di Genova,

confermata dal tribunale di quella città, all a pena di cinque mesi di

arresto, per la contravvenzione di cui all'art. 707 del codice penale,

e di tre mesi di reclusione, per uso di patente falsa, dopo aver

proposto ricorso per cassazione, chiedeva, in data 24 gennaio 1972, al

predetto tribunale, di essere scarcerato per decorrenza dei termini di

durata massima della custodia preventiva.

II tribunale ravvisava nella contravvenzione l'unica ragione del

legittimo perdurare della carcerazione e, con ordinanza del 7 febbraio

1972, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt.

272 e 275 del codice di procedura penale, nel testo risultante dal d.l.

1 maggio 1970, n. 192, e dalla legge di conversione 1 luglio 1970, n.

406, "nelle parti in cui escludono, a favore del con dannato non

definitivo per contravvenzione, un trattamento migliore di quello

previsto, per il condannato per delitto, in materia di durata della

carcerazione preventiva", in riferimento agli artt. 3, primo comma, e

13, ultimo comma, della Costituzione.

Secondo il tribunale, essendo stato iniziato il giudizio per

direttissima, non sarebbe applicabile il terzo comma del citato art.

272 cod. proc. pen. perché questo si limita a disporre, per

procedimenti pretorili, la durata massima della custodia preventiva in

istruttoria; si dovrebbe, invece, tener conto delle norme che regolano

la custodia nelle fasi del giudizio, per cui non vi sono distinzioni

secondo la competenza. Senonché, sia il quinto comma dell'art. 272,

sia l'art. 275, richiamandosi per relationem al mandato di cattura,

riguardano soltanto ipotesi delittuose.

Né la lacuna potrebbe essere colmata facendo astrazione dal

richiamo al mandato di cattura e ritenendo analogicamente applicabili

all'arresto le norme relative alla reclusione, e ciò sia per il

divieto di analogia, sia per l'iniquità della equiparazione della

contravvenzione al delitto, in violazione dell'art. 3, primo comma,

della Costituzione.

2. - Nel corso di altro procedimento penale, in grado di appello,

contro Armando Locatelli, avverso una sentenza di condanna ad un anno

di arresto, per la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen.,

sentenza emessa dopo l'avvenuto arresto in flagranza ed il giudizio col

rito direttissimo, il tribunale di Roma, con ordinanza del 29 gennaio

1972, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento all'art.

13, ultimo comma, della Costituzione, dell'art. 236, quarto comma,

oltre che degli artt. 272, terzo comma, e 275, prima parte, cod. proc.

pen., nel testo risultante dal mentovato d.l. n. 192 del 1970 e dalla

successiva legge di conversione.

Ad avviso del tribunale, il terzo comma dell'art. 272, riproducendo

l'inciso "e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio",

già dichiarato illegittimo, nella sua originaria formulazione, con

sentenza n. 64 del 1970 di questa Corte, esclude la possibilità della

sua applicazione al giudizio direttissimo. La stessa norma, poi, in

relazione anche alle altre due disposizioni denunziate, non

consentirebbe ad un imputato, tratto in arresto dalla polizia per un

reato contravvenzionale e condannato, a seguito di giudizio

direttissimo, a pena detentiva, di veder maturare a suo favore alcuno

dei termini massimi di durata della custodia preventiva, fissati con

esclusivo riferimento ad ipotesi in cui sia obbligatorio o facoltativo

il mandato di cattura.

3. - Altra questione di legittimità costituzionale - in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13, ultimo comma, della

Costituzione - dello stesso art. 272 cod. proc. pen. "nella parte in

cui non prevede il limite massimo di carcerazione preventiva per le

fasi successive all'istruzione, relativamente ai procedimenti celebrati

col rito direttissimo nei confronti di persone arrestate nella

flagranza di contravvenzioni punibili con pena detentiva o di delitti

per i quali la legge non autorizza il mandato di cattura", è stata

sollevata dal pretore di Catania, con ordinanza del 18 dicembre 1972,

nel corso di un procedimento per incidente di esecuzione, promosso da

Francesco Vasta, arrestato in flagranza e condannato, a seguito di

giudizio direttissimo, alla pena di sei mesi di arresto per detenzione

e porto abusivo di pistola.

Nell'istanza di scarcerazione, la difesa dell'imputato,

richiamandosi ad una sentenza della Cassazione, aveva affermato che la

parziale illegittimità costituzionale, dichiarata da questa Corte, del

terzo comma dell'art. 272, nella sua originaria formulazione, dovesse

valere anche per il testo risultante dalla recente modifica legislativa

e che, essendo decorsi i trenta giorni dall'arresto, si dovesse

provvedere alla scarcerazione, nonostante che il procedimento fosse

nella fase del giudizio.

Il pretore disattende tale interpretazione giurisprudenziale, dalla

quale deriverebbe che il condannato col rito direttissimo, tenuto conto

dei termini previsti dalla legge per il relativo procedimento,

otterrebbe - nonostante il maggior allarme sociale e l'esigenza di una

pronta reazione, presupposti da tale specie di giudizio - di essere

scarcerato dopo il trentesimo giorno dal suo arresto mediante semplice

interposizione dell'appello, con palese ed irragionevole disparità di

trattamento rispetto agli altri imputati, per i quali la legge prevede,

per l'eventuale fase del giudizio, un termine massimo di custodia

doppio di quello della fase istruttoria.

Sostiene, infine, che, dovendosi escludere, rispetto al vigente

testo della norma denunziata, l'operatività della richiamata sentenza

di questa Corte, mancherebbe nel caso sottoposto al suo esame, in

violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione, allo stato della

legislazione, un limite massimo di durata della custodia preventiva.

4. - Analoga questione di legittimità costituzionale del terzo

comma dello stesso art. 272 cod. proc. pen., relativamente all'inciso

"e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio", in

riferimento agli artt. 13, ultimo comma, e 27, secondo comma, della

Costituzione - allorché si tratti di contravvenzione o di delitto per

il quale non sia consentito il mandato di cattura, sicché la

detenzione abbia titolo nell'arresto in flagranza, e siasi proceduto a

giudizio direttissimo - è stata sollevata, per la fase dibattimentale,

con ordinanza del 4 dicembre 1972, dal pretore di Napoli, nel corso di

un procedimento penale a carico di Raffaele Castellano, condannato per

direttissima alla pena di anni uno e mesi otto di arresto e lire

500.000 di ammenda, per le contravvenzioni di cui agli artt. 697, 699 e

712 del codice penale.

5. - Altra questione, per l'art. 272, terzo comma, cod. proc.

pen., relativamente all'identico inciso, per violazione degli stessi

precetti costituzionali (artt.13, ultimo comma, e 27, secondo comma)

sopra indicati - per quanto attiene, in genere, ai procedimenti di

competenza del pretore nella fase del giudizio - è stata sollevata,

dal pretore di Roma, con ordinanza del 15 dicembre 1972, nel corso

dell'udienza dibattimentale per il procedimento a carico di Giuseppe

Tedeschi ed altri, imputati per il reato di cui agli artt. 110 e 640

cod. pen., e nei cui confronti era stato eseguito, nella fase

istruttoria, mandato di cattura.

6. - In tutti i giudizi dinanzi a questa Corte non vi è stata

costituzione di parti private né intervento della Presidenza del

Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Tre delle ordinanze in epigrafe (tribunale di Genova, pretore

di Catania, pretore di Napoli) riguardano, sia pure per aspetti non

sempre univoci e con motivazioni non sempre uniformi, gli artt. 272 e

275, primo comma, del codice di procedura penale; la quarta (tribunale

di Roma) anche l'articolo 236, quarto comma, dello stesso codice; tutte

per giudizi celebrati col rito direttissimo, in riferimento, talune,

agli articoli 3, primo comma, e 13, ultimo comma, talaltre agli artt.

13, ultimo comma, e 27, secondo comma, o al solo art. 13, ultimo comma,

della Costituzione, perché il contesto legislativo e in ispecie

l'inciso del terzo comma dell'art. 272 "e non è stato emesso il

decreto di citazione a giudizio" porterebbe ad escludere, in ogni fase

e grado, la scarcerazione automatica. La quinta ordinanza (pretore di

Roma) solleva, in riferimento agli artt. 13, ultimo comma, e 27,

secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 272, terzo comma, cod. proc. pen., per l'assunta mancanza di

un limite alla durata massima della carcerazione preventiva nella fase

successiva a quella istruttoria, per delitti che consentono il mandato

di cattura e per i quali si procede col rito ordinario.

I giudizi, vertenti su materia identica o analoga, possono essere

decisi con unica sentenza.

2. - Per effetto dell'inciso "e non è stato emesso il decreto di

citazione a giudizio", contenuto nel terzo comma dell'articolo 272 cod.

proc. pen., avviene che nei procedimenti di competenza del pretore,

quando il decreto sia stato emesso o, trattandosi di procedimento col

rito direttissimo, non debba essere emesso, la detenzione preventiva

non ha più limite, posto che i termini "globali" massimi, pari al

doppio di quelli stabiliti per la fase istruttoria (art. 272, quinto

comma), riguardano i processi con istruzione formale di cui al primo

comma dello stesso articolo.

3. - Non è possibile trasferire il meccanismo dell'art. 272,

quinto comma, cod. proc. pen., in relazione al primo comma, ai giudizi

pretorili, che - celebrati col rito ordinario o col rito direttissimo -

concernono delitti di modesta entità quoad poenam e reati

contravvenzionali. Il contesto legislativo non lo consente né dal

punto di vista letterale, né dal punto di vista logico.

Non dal punto di vista letterale, perché l'art. 272 non prevede il

raddoppio del termine di carcerazione preventiva per i giudizi

pretorili. E, d'altra parte, il terzo comma è eterogeneo rispetto al

combinato disposto del quinto e del primo comma, attinenti a delitti

che impongono o consentono il mandato di cattura e per cui - ripetesi -

si procede con istruttoria formale.

Non dal punto di vista logico, perché lo slittamento dei termini

della carcerazione preventiva dalla fase istruttoria (quando vi sia)

alle fasi e ai gradi successivi, porterebbe i trenta giorni al doppio

dei termini, assai più lunghi, del primo comma.

4. - L'assunta soluzione risulta tanto più razionale se si tengano

presenti i reati rispetto ai quali la legge non autorizza l'emissione

del mandato di cattura e per i quali, tuttavia, vi sia stato arresto in

flagranza, in quanto la protrazione della carcerazione preventiva è

consentita soltanto ove si proceda per direttissima (art.269, in

relazione all'art.246, terzo comma, cod. proc. pen.; vedasi anche la

sentenza n. 173 del 1971 di questa Corte), nella ragionevole

presunzione che il giudizio sia senza indugio definito, come vuole,

appunto, la specialità del rito.

5. - Non si può ritenere che il predetto inciso sia divenuto

inapplicabile per effetto della sentenza n. 64 del 1970 della Corte,

giacché essa ebbe ad oggetto l'art. 272 cod. proc. pen. nel testo

previgente alle modifiche introdotte dal d.l. 1 maggio 1970, n. 192,

convertito, con modificazioni, nella legge 1 luglio 1970, n. 406.

6. - Restando, per altro, valide ed attuali le ragioni che ebbero

ad indurre la Corte a dichiarare costituzionalmente illegittimo

l'inciso allora censurato, alla medesima statuizione dovrà pervenirsi

rispetto a quello (identico) contenuto nella norma vigente, che,

siccome è detto al n. 2, risulta in puntuale contrasto con l'art. 13

della Costituzione.

7. - È assorbito il richiamo all'art. 3, primo comma, Cost.,

mentre non soccorre l'art. 27, secondo comma, perché la carcerazione

preventiva è compatibile col principio di non colpevolezza (vedasi la

citata sentenza n. 64 del 1970 di questa Corte).

8. - A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'inciso, il termine massimo di carcerazione preventiva, in tutti i

procedimenti di competenza del pretore, è di trenta giorni, quale che

sia il reato per il quale si procede e quale che sia il rito

processuale.

9. - Perdono così consistenza le censure all'art. 236, quarto

comma, cod. proc. pen. e all'art. 275, primo comma, dello stesso codice

nel testo modificato dal d.l. n. 192 del 1970 e dalla legge n. 406 del

1970, dappoiché la più estesa sfera di applicabilità del terzo comma

dell'art. 272, a seguito della presente pronunzia, copre le ipotesi da

cui avevano preso le mosse le ordinanze di rimessione del tribunale di

Genova e del tribunale di Roma.

10. - Resta, ovviamente, nel potere discrezionale del legislatore

disciplinare in modo diverso la materia, purché sia sempre previsto e

assicurato un termine massimo di carcerazione preventiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 272, terzo

comma, del codice di procedura penale, nel testo risultante dall'art. 1

del decreto - legge 1 maggio 1970, n. 192, convertito, con

modificazioni, nella legge 1 luglio 1970, n. 406, limitatamente alle

parole "e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio";

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 236, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata

dal tribunale di Roma con l'ordinanza 29 gennaio 1972, in riferimento

all'art. 13, ultimo comma, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 275, primo comma, del codice di procedura penale, nel testo

risultante dall'art. 2 del decreto - legge e della legge di conversione

del 1970, sollevata dal tribunale di Genova con l'ordinanza 7 febbraio

1972, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13, ultimo comma,

della Costituzione, e dal tribunale di Roma con l'ordinanza 29 gennaio

1972, in riferimento all'art. 13, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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