Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1965

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/03/1965 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236 del

Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10

febbraio 1964 dal Pretore di Imola nel procedimento penale a carico di

Linari Renato, iscritta al n. 46 del Registro ordinanze 1964 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11

aprile 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 16 dicembre 1964 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il 23 gennaio 1964 Linari Renato si presentava all'Ufficio di

pubblica sicurezza di Imola confessandosi autore di lesioni volontarie

poco prima commesse in danno di tale Minganti Ezio. Ritenuta la

flagranza, il Linari fu arrestato e denunciato al Pretore di Imola.

Mentre questi procedeva ad accertamenti istruttori relativamente

alla entità delle lesioni subite dal Minganti, la difesa dell'imputato

sollevò questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 13, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 236 del

Codice di procedura penale, che disciplina l'arresto facoltativo in

flagranza ad opera degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e

della forza pubblica.

Con decreto del 5 febbraio 1964 il Pretore concesse all'imputato la

libertà provvisoria; e, con ordinanza in data 10 febbraio successivo,

avendo ritenuta la questione di legittimità non manifestamente

infondata, sospese il giudizio e rimise gli atti alla Corte

costituzionale.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 dell'11 aprile 1964. Si è

costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri,

assistito dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento

depositato il 30 aprile 1964.

Ad avviso del Pretore mancherebbero nella ipotesi disciplinata

dall'art. 236 quei caratteri di eccezionalità, di necessità e urgenza

ai quali l'art. 13 della Costituzione subordina l'applicazione di

misure restrittive della libertà personale da parte dell'autorità di

pubblica sicurezza. Farebbe difetto il carattere della eccezionalità

essendo la flagranza e la quasi flagranza fatti tutt'altro che

infrequenti nella pratica; e la facoltà di arresto ai sensi della

norma impugnata non muoverebbe da una assoluta esigenza di applicazione

immediata di provvedimenti restrittivi, come sarebbe invece se tale

facoltà fosse limitata ai soli casi, per esempio, di pericolo di fuga

dell'imputato o di sottrazione dei corpi di reato.

Altri due addebiti sono dall'ordinanza mossi alla norma impugnata:

questa mancherebbe di una tassativa indicazione dei casi nei quali può

procedersi all'arresto in flagranza, come è invece richiesto dall'art.

13 della Costituzione; e quindi lascerebbe, tra l'altro, una piena

discrezionalità in materia agli organi di pubblica sicurezza. Inoltre

attribuendo la facoltà di arresto anche agli agenti di polizia

giudiziaria e della forza pubblica, violerebbe i limiti segnati

dall'art. 13, il quale, parlando solo di "autorità di pubblica

sicurezza", sembrerebbe negare agli agenti la potestà di procedere a

provvedimenti restrittivi della libertà personale.

L'Avvocatura dello Stato, premesso che il Pretore sarebbe caduto in

un errore materiale riferendosi al secondo piuttosto che al terzo comma

dell'art. 13 della Costituzione, rileva che il procedimento penale nel

corso del quale è stata sollevata la questione era in fase

istruttoria. Non contesta che in tale sede possa promuoversi una

questione di legittimità costituzionale, sempre però che ciò avvenga

ad opera del giudice istruttore. Nella ordinanza invece non è dato

individuare se il Pretore si sia pronunciato nella qualità di giudice

istruttore ovvero in quella di pubblico ministero.

L'Avvocatura, inoltre, eccepisce il difetto di rilevanza della

questione, non avendo l'ordinanza indicato in alcun modo quale

influenza potrebbe avere la dedotta questione di legittimità sulla

definizione del giudizio.

Nel merito, l'Avvocatura dello Stato esprime l'avviso che la

flagranza non sia affatto priva di quei caratteri di eccezionalità e

di necessità e urgenza alla presenza dei quali l'art. 13 della

Costituzione subordina i provvedimenti restrittivi della libertà

personale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza; e rammenta che

in questo senso si è espressa anche la opinione della maggioranza in

seno all'Assemblea costituente. Inoltre la norma impugnata non manca di

indicare, con vario criterio, i reati per i quali può procedersi

all'arresto in flagranza; sicché sembrerebbe senz'altro rispettato il

disposto costituzionale che esige la tassativa indicazione dei casi nei

quali l'arresto può aver luogo.

A proposito dell'ultimo rilievo mosso dal Pretore, l'Avvocatura si

sofferma infine a considerare i vari sensi nei quali può intendersi la

espressione "autorità di pubblica sicurezza", per pervenire alla

conclusione che l'art. 13 non può non essersi riferito anche agli

agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica, soprattutto in

relazione al carattere di necessità ed urgenza dei provvedimenti in

questione, che sembrerebbe escludere una potestà limitata ai soli

organi gerarchicamente più elevati. Considerato in diritto :

La Corte osserva che, dopo l'arresto in flagranza, era stata dal

Pretore concessa all'imputato la libertà provvisoria. La questione di

legittimità costituzionale dell'art. 236 del Codice di procedura

penale era stata poi sollevata senza alcun accenno alla rilevanza della

questione stessa.

Deve ritenersi pertanto fondata l'eccezione relativa al difetto di

rilevanza.

L'ordinanza si diffonde in varie argomentazioni sul merito della

questione, cercando di dar fondamento alla dedotta illegittimità

costituzionale dell'art. 236 del Codice di procedura penale; ma è

priva di qualsiasi accenno in ordine al rapporto che dovrebbe correre

fra la soluzione della questione e la definizione del giudizio in

corso, non contenendo neanche una sommaria indicazione del perché il

giudizio di cui è stata disposta la sospensione non potrebbe, ai sensi

del secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

trovare la sua definizione senza che prima sia risolta la questione di

legittimità costituzionale. Non si tratta di insufficienza o vaghezza,

bensì di assoluto difetto del giudizio di rilevanza, del quale manca

qualsiasi enunciazione. Lo stato di detenzione dell'imputato,

conseguente all'arresto in flagranza, si era risoluto con la

concessione della libertà provvisoria, e per quanto riguarda il merito

del sospeso procedimento, concernente una imputazione di lesioni

personali volontarie, nessun dato emerge dall'ordinanza di rimessione

che possa comunque farlo apparire in connessione con la dedotta

questione di legittimità costituzionale: ve n'è abbastanza per

stabilire che nel caso attuale, trattasi di un difetto di rilevanza

risultante prima facie dal testo dell'ordinanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione sulla legittimità

costituzionale dell'art. 236 del Codice di procedura penale, sollevata

con ordinanza del 10 febbraio 1964 dal Pretore di Imola, in

riferimento, all'art. 13 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari