Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1972 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236, ultimo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

4 luglio 1970 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di

Verna Giovanni, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7

ottobre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1972 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Verna

Giovanni, arrestato nella flagranza del reato di ubriachezza (art. 688

c.p.), e tratto a giudizio con il rito direttissimo, il pretore di

Genova sollevava d'ufficio questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 236, ultimo comma, c.p.p., nella parte in cui

consente l'arresto in flagranza per il reato d'ubriachezza, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13, terzo comma, della

Costituzione.

Osserva il giudice a quo, dopo aver dato conto della rilevanza

della questione, che la norma impugnata violerebbe il principio

d'uguaglianza consentendo una restrizione della libertà personale per

chi sia stato colto in flagranza di un reato non grave, punito solo

eventualmente con pena detentiva, come l'ubriachezza semplice, mentre

non ammette una eguale possibilità di restrizione per i responsabili

di reati più gravi sanzionati esclusivamente con la pena detentiva

(cfr ad es. gli artt. 691, 718 c.p.). Rileva inoltre il pretore di

Genova che, in base all'art. 13 della Costituzione, l'autorità di

pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori restrittivi

della libertà personale soltanto in casi eccezionali di necessità ed

urgenza, indicati tassativamente dalla legge. La norma impugnata,

consentendo l'arresto dell'ubriaco, sembrerebbe aver conferito

all'autorità di polizia un potere non giustificato dai requisiti

eccezionali della necessità ed urgenza, posto che la stessa legge

penale non considera di particolare gravità il reato di ubriachezza

semplice, sanzionandolo alternativamente con la pena dell'arresto o

dell'ammenda.

Si è costituito in questa sede il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto di intervento depositato il 1 ottobre 1970, chiedendo

dichiararsi l'infondatezza della questione prospettata.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che il giudice a quo sembra non

aver colto la ragione fondamentale per la quale il legislatore ha

previsto l'arresto facoltativo di chi sia stato colto nella flagranza

del reato di ubriachezza. Invero, secondo un consolidato indirizzo

dottrinario, l'ubriachezza è uno dei fattori criminogeni più

insidiosi ed incontrollabili, talché la sua intrinseca pericolosità

sociale rende indispensabile l'adozione di opportuni mezzi di

prevenzione. Pertanto la previsione contenuta nella norma impugnata,

essendo fondata su una valutazione discrezionale del legislatore, non

arbitraria e ponderata, non contrasterebbe con l'art. 3 della

Costituzione. Le medesime considerazioni varrebbero ad escludere la

lamentata violazione dell'art. 13 della Costituzione poiché dimostrano

che il legislatore ha ravvisato, nell'ipotesi prevista dalla norma

impugnata, uno dei casi in cui è necessario ed urgente permettere

misure restrittive al fine di evitare il pericolo che può nascere per

la collettività dalla libertà dell'ubriaco. D'altronde le misure

consentite all'autorità di pubblica sicurezza - in casi tassativamente

indicati - sono provvisorie e soggette ad immediato controllo

dell'autorità giudiziaria. Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 236, ultimo

comma, cod. proc. pen. è sollevata di ufficio dal pretore di Genova

sotto due profili:

a) se la norma impugnata non contrasti con il principio della

uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.) in quanto

prevede l'arresto facoltativo per il reato di ubriachezza semplice

(art. 688, primo comma, cod. pen.), mentre non lo prevede per altre

contravvenzioni punite più gravemente, come la somministrazione di

bevande alcooliche a persona già ubriaca (art. 691 cod. pen.), o

l'esercizio di giuochi d'azzardo (art. 718 cod. pen.);

b) se la norma stessa non contrasti con l'art. 13 della

Costituzione in quanto lo stato di ubriachezza manifesta in luogo

pubblico o aperto al pubblico non rientrerebbe in quei "casi

eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla

legge" per cui l'autorità di pubblica sicurezza può adottare misure

provvisorie di limitazione della libertà personale.

Entrambi i rilievi sono infondati.

A) Non vi è lesione del principio di uguaglianza. Se il

legislatore ha ritenuto di dover prevedere l'arresto facoltativo di

colui che viene colto in stato di manifesta ubriachezza e non di altri

che siano sorpresi mentre commettono reati puniti con pena uguale ed

eventualmente superiore a quella prevista dall'art. 688 cod. pen.,

ciò ha fatto perché l'ubriachezza non può considerarsi alla stregua

delle altre contravvenzioni. Essa costituisce un fattore di

pericolosità specifica, ancora in atto durante il permanere

dell'etilismo, indipendentemente dalla gravità del reato già

consumato.

L'ubriachezza è una delle cause criminogene più comuni, tanto che

nel nostro sistema penale, come del resto avviene in tutti i paesi

civili, essa viene considerata in una complessa serie di norme

particolari: norma particolare, del tutto razionale e non confliggente

col principio d'uguaglianza, è anche la previsione dell'art. 236,

ultimo comma, del codice di procedura penale. L'arresto in flagranza

dell'individuo colto in condizioni di manifesta ubriachezza è una

misura di pubblica cautela che può anche salvare l'incolumità dello

stesso arrestato e metterlo al riparo da eventuali responsabilità

penali e civili.

B) Quanto alla prospettata ipotesi di una violazione dell'art. 13,

terzo comma, Cost., questa Corte con sentenza n. 173 del 1971 dichiarò

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 236

del codice di procedura penale. Successivamente la Corte, ancora

investita della questione proprio con riferimento a persona

assoggettata a giudizio direttissimo perché colta in flagranza del

reato di cui all'art. 688 cod. pen., ha emesso ordinanza di manifesta

infondatezza (n. 107 del 1972), riaffermando che l'ebrietà può

determinare, nei termini dell'art. 236, ultimo comma, cod. proc. pen.,

la necessità e l'urgenza di un intervento dell'autorità di pubblica

sicurezza, intervento che è previsto dalla legge con l'autorizzazione

all'arresto in flagranza. E poiché non sono proposti motivi nuovi, la

Corte non può che confermare le proprie decisioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 236, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata,

in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con

ordinanza 4 luglio 1970 del pretore di Genova;

dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dalla

stessa ordinanza in riferimento all'art. 13, terzo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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