Corte costituzionale

Ordinanza n. 202/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/06/1983 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 177 bis, 170 e 171 cod. proc. pen. (Notificazione

all'imputato all'estero - Notificazioni all'imputato irreperibile -

Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'indiziato e

all'imputato) promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1981 dal

Pretore di Tolmezzo nel procedimento penale a carico di Riemerschmid

Eva Maria iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetfa Ufficiale della Repubblica n. 269 del 1981;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, nel processo e coll'ordinanza in epigrafe, il Pretore

di Tolmezzo sollevava questione di legittimità costituzionale delle

norme di cui al combinato disposto degli artt. 177 bis, 170 e 171 cod.

proc. pen. in relazione agli artt. 10, secondo comma, e 24, secondo

comma, Cost.;

che, secondo il Pretore, sarebbe invece più favorevole alle

persone residenti all'estero la procedura prevista dalla Convenzione

europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottata a

Strasburgo il 24 aprile 1959 e ratificata dall'Italia con l. 23

febbraio 1961 n. 315, in quanto assicura la consegna dell'atto da

notificare presso la residenza estera dell'interessato, tramite i

rispettivi Ministeri della Giustizia, e perciò, nel collegamento

coll'art. 10, secondo comma, Cost., le norme della Convenzione

renderebbero incostituzionale il disposto processuale che disciplina la

stessa materia, perché lesivo del principio di cui all'art. 24 secondo

comma Cost.

Considerato, però, che - a parte ormai la mancanza di ogni

interesse nel Pretore a vedere risolta una questione che non riguarda

più nella specie la giurisdizione penale, essendo stata depenalizzata

la norma di cui all'art. 103 comma nono C.d.S. per la sopravvenienza

degli artt. 32 e s. della l. 689/1981 - il magistrato non ha ritenuto

di provvedere a notificare alla parte privata interessata l'ordinanza

di rimessione;

che una siffatta notifica, che riguarda la possibilità del

costituirsi del contraddittorio davanti alla Corte e non gl'interessi

dell'imputato nel processo penale, non era comunque vincolata al

disposto del codice di rito penale, e peraltro si presentava oltremodo

agevole risultando dal rapporto il preciso indirizzo della straniera

nella Repubblica Federale Tedesca;

che, pertanto, essendo mancato un essenziale adempimento della

procedura prevista nell'art. 23 della l. 11 marzo 1953 n. 87, la

questione è manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 177 bis, 170 e 171

cod. proc. pen., sollevata dal Pretore di Tolmezzo con l'ordinanza in

epigrafe, in relazione ai commi secondi degli artt. 10 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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