Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della

legge 8 agosto 1977, n. 534 (domicilio dichiarato o eletto per le

notificazioni all'indiziato e all'imputato), che ha sostituito l'art.

171 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

29 marzo 1978 dal pretore di Milano, nel procedimento penale a carico

di Narra Adalgisa, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Milano, dovendo procedere, ai sensi dell'art. 500

c.p.p., a notifica dell'estratto di sentenza a imputato contumace,

sollevava, con ordinanza n. 492 r.o. 1978, questione incidentale di

illegittimità costituzionale dell'art. 171, quinto comma, c.p.p.

(modificato dall'art. 4 legge 8 agosto 1977, n. 534), in riferimento

all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui dispone che le

notificazioni, qualora manchi o sia insufficiente o inidonea la

dichiarazione o elezione di domicilio, siano eseguite mediante

deposito in cancelleria e con avviso al difensore.

Ritiene il giudice a quo che tale norma violerebbe il diritto di

difesa dell'imputato nell'ipotesi in cui - come nella specie - il

decreto di citazione a giudizio, contenente l'invito a dichiarare o

eleggere domicilio, sia stato notificato col rito degli irreperibili e

il dibattimento si sia svolto in contumacia, in quanto, consentendo la

notifica dell'estratto contumaciale mediante deposito in cancelleria,

senza ulteriori ricerche preventive, inciderebbe negativamente sulla

facoltà di impugnazione.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione.

Rileva l'Avvocatura che l'impugnato art. 171 c.p.p. non troverebbe

applicazione nell'ipotesi - come nella specie - di notificazione a

imputato irreperibile, la cui disciplina è invece dettagliatamente

contenuta negli artt. 170 c.p.p. e 3 d.P.R. n. 517 del 1955, ai quali

il pretore avrebbe dovuto riferirsi.

Di tale disciplina - ricorda l'Avvocatura - a seguito delle

sentenze della Corte costituzionale n. 54/1971 e n. 197/1976 è

residuata la norma secondo la quale, agli effetti dell'ultima parte

dell'art. 170 c.p.p., l'efficacia del decreto di irreperibilità cessa

con la pronuncia della sentenza che definisce la fase del giudizio

(primo o secondo grado), onde è necessario, per la notificazione al

contumace dell'estratto della sentenza, il rinnovo dell'accertamento

della irreperibilità.

All'osservanza di tale normativa e quindi al rinnovo delle ricerche

il pretore sarebbe comunque tenuto, secondo l'Avvocatura, con la

conseguente infondatezza della questione sollevata. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 171, quinto comma,

c.p.p., come risulta modificato dall'art. 4 legge 8 agosto 1977, n.

534, sia in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione.

La norma impugnata, al fine di conseguire una maggiore

semplificazione e celerità delle forme di notificazione, impone

all'imputato (o all'indiziato), nel primo atto compiuto con

l'intervento dello stesso imputato (o dell'indiziato) l'onere di

dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni (primo

comma art. 171 c.p.p.). Della dichiarazione o dell'elezione ovvero del

rifiuto a compierle è fatta menzione nel processo verbale. Fuori della

predetta ipotesi l'invito all'imputato a dichiarare o eleggere il

proprio domicilio, entro il termine fissato dal giudice o dal pubblico

ministero, viene formulato mediante il primo atto che, attribuendo

all'imputato tale qualità, gli venga utilmente notificato nelle forme

di cui agli artt. 166 e seguenti c.p.p. con l'avvertimento che, in

caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione

o della elezione di domicilio le successive notificazioni verranno

eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato (secondo comma

art. 171 c.p.p.). Salvo quanto disposto da questo secondo comma

dell'art. 171 c.p.p., se mancano o sono insufficienti o sono inidonee

la dichiarazione o l'elezione di domicilio, le notificazioni sono

eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio

giudiziario nel quale si procede dandone immediato avviso al difensore

(quinto comma art. 171 c.p.p.) e non si procede più, come invece

avveniva prima della novella n. 534 del 1977, attraverso la complessa

procedura del rito degli irreperibili di cui all'art. 170 c.p.p.

2. - Ritiene il giudice a quo che la modifica apportata al

precedente testo dell'art. 171 c.p.p. dall'art. 4 della legge 8 agosto

1977, n. 534, si estenda anche all'ultimo comma dell'art. 170 c.p.p.

(che impone invece il rinnovo delle ricerche e del decreto di

irreperibilità) con la conseguenza che la notifica dell'estratto di

sentenza di condanna all'imputato irreperibile e contumace possa ora,

dopo le modifiche intervenute, essere eseguita direttamente mediante

deposito in cancelleria senza dover effettuare il rinnovo delle

ricerche e senza rinnovare il decreto di irreperibilità.

3. - La questione non è fondata.errato infatti il presupposto

interpretativo sul quale poggia il dubbio di incostituzionalità

prospettato dal pretore di Milano.

Invero la norma impugnata è rivolta a regolare la dichiarazione o

elezione di domicilio onde semplificare e rendere più spedite le

forme di notificazione e a disciplinare le conseguenze che ne

derivano, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità delle

stesse. Il presupposto per la corretta applicazione della norma che

viene impugnata è che l'imputato sia venuto effettivamente a

conoscenza del procedimento iniziato a suo carico. Quando invece tale

effettiva conoscenza non vi sia mai stata, allora non trova più

applicazione l'art. 171 c.p.p., ma si dovrà procedere con il rito

apprestato per gli irreperibili e la notifica in cancelleria

dell'estratto di sentenza di condanna all'imputato contumace dovrà

sempre essere preceduta dal rinnovo delle ricerche e del decreto di

irreperibilità.

Così interpretata la norma denunciata, alla stregua dei lavori

preparatori, della ratio legis e della elaborazione dottrinale,

nessuna lesione al diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost.,

deriva dall'attuale testo dell'art. 171, quinto comma, c.p.p. sotto il

profilo prospettato nell'ordinanza di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 171, quinto comma, c.p.p., sollevata in riferimento all'art.

24, secondo comma, della Costituzione dal pretore di Milano con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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