Art. 170 c.p.p. — Notificazioni col mezzo della posta

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Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali. E' valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 211/1991

    Questione infondata
    13 maggio 1991

    La disciplina relativa alla notificazione di atti giudiziari a mezzo posta non è lesiva del diritto di difesa del cittadino ne' del principio di eguaglianza rispetto ai destinatari di notificazioni compiute personalmente dall'ufficiale giudiziario in quanto, anche nella materia penale, non vi è assoluta incompatibilità delle presunzioni legali di conoscenza con le garanzie di difesa (v. massima A). In un sistema poi in cui la posizione dell'accusa e della difesa sono tendenzialmente equiparate non si può prescindere da un'esigenza di cooperazione da parte del destinatario stesso, quando sia stato avvertito, a seguito di precedenti contatti o notificazioni (soprattutto se eseguite personalmente) o informazioni, della esistenza di indagini preliminari che lo riguardano. Inoltre, trascorso un certo termine dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento al mittente con l'indicazione "non ritirato", per cui il giudice, sia che si tratti del decreto di fissazione dell'udienza preliminare sia di quello di citazione a giudizio, in caso di mancata presentazione dell'imputato all'udienza, dispone (cioè: deve disporre), anche d'ufficio, (art. 420, quarto comma, e 485, cod.proc.pen.) la rinnovazione della citazione, quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza (senza sua colpa). (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, dell'art. 170 del codice di procedura penale in relazione all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazione a mezzo posta connessa con la notificazione di atti giudiziari).

    Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 170 c.p.p. · Art. 8 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art170 · fonte del testo

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