Corte costituzionale

Sentenza n. 211/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1991 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice

di procedura penale, in relazione all'art. 8 della legge 20 novembre

1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni

a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),

promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1990 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano nel procedimento

penale a carico di Kaserer karl, iscritta al n. 754 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3, prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Bolzano, nel procedimento penale a carico di Kaserer Karl, rilevato

che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare

era avvenuta a mezzo posta nelle forme di cui all'art. 8, secondo

comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, mediante spedizione al

destinatario assente di avviso di giacenza del plico presso l'ufficio

postale, e con restituzione all'ufficiale giudiziario dell'atto,

perché non ritirato nel termine di dieci giorni, ha sollevato, con

ordinanza emessa il 23 ottobre 1990, questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3

della Costituzione, dell'art. 170 del nuovo codice di procedura

penale in relazione al suindicato art. 8, nella parte in cui

considerano avvenuta la notifica a mezzo posta a carico della persona

non rinvenuta nella propria abitazione, dopo compiuta la giacenza

della raccomandata presso gli uffici postali;

Siffatta disciplina, ad avviso del giudice a quo, sarebbe lesiva

del diritto di difesa del cittadino, poiché l'affissione o la

spedizione dell'avviso non danno alcuna garanzia che la giacenza

della raccomandata sia portata a conoscenza del destinatario, il

quale, comunque, non ha l'obbligo di ricevere la corrispondenza

inviatagli, né di rientrare presso il proprio domicilio almeno ogni

dieci giorni;

Essendo poi rimessa all'arbitrio dell'ufficiale giudiziario la

scelta del modo di notifica, a mezzo posta o nelle forme ordinarie,

sussisterebbe, secondo il giudice a quo, disparità di trattamento in

danno dei destinatari delle notificazioni a mezzo posta, apparendo

più garantiti i destinatari di notificazioni ordinarie

dall'attività di informazione e ricerca che deve essere svolta

dall'ufficiale giudiziario;

Non vi è stata costituzione di parti né è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - È sollevata innanzi a questa Corte questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3

della Costituzione, dell'art. 170, primo comma, del vigente codice di

procedura penale, secondo il quale "Le notificazioni possono essere

eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti

dalle relative norme speciali", in relazione all'art. 8 della legge

20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di

comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti

giudiziari), nella parte in cui tale seconda disposizione, nel caso

di temporanea assenza del destinatario, considera avvenuta la

notifica a mezzo posta per effetto dell'affissione di un avviso

(secondo comma), del deposito del piego presso l'ufficio postale

(terzo comma), e del mancato ritiro entro dieci giorni (quarto

comma).

Ad avviso del giudice a quo, la suindicata disciplina (che nel

caso ha trovato applicazione per la notifica del decreto di

fissazione dell'udienza preliminare all'imputato, non comparso

all'udienza medesima) sarebbe lesiva:

a) del diritto di difesa del cittadino non garantito dalla

"finzione di conoscenza" connessa alle menzionate operazioni, poiché

egli può non essere raggiunto, per fortuite eventualità,

dall'avviso, e non ha comunque alcun onere di diligenza né nel senso

di esser presente nel proprio domicilio con periodicità tale da

poter ricevere l'avviso, né nel senso di ritirare presso l'ufficio

postale il piego raccomandato, contenente l'atto oggetto di

notificazione cui l'avviso si riferisce, piego di cui egli ignora il

contenuto;

b) del principio di eguaglianza, apparendo sfavoriti i

destinatari delle notificazioni a mezzo posta rispetto a quelli delle

notificazioni compiute personalmente ad opera dell'ufficiale

giudiziario in considerazione delle maggiori garanzie che

quest'ultima assicura.

2. - La questione non è fondata.

Va anzitutto rilevato che, diversamente da quanto ritiene il

giudice a quo, nella materia penale non vi è una assoluta

incompatibilità delle presunzioni legali di conoscenza con le

garanzie di difesa.

La giurisprudenza di questa Corte, formatasi in ordine al codice

ora abrogato, è stata invero costante nel ritenere rispettate le

suindicate garanzie anche nel caso di forme di notificazioni che non

assicurano la conoscenza "reale", in quanto non raggiungono

direttamente la persona dell'imputato, ma soltanto una conoscenza

"legale", cioè fondata su presunzioni, purché queste siano

rispondenti a criteri tali da realizzare una elevata probabilità di

conoscenza effettiva (sentt. n. 181 del 1980 e n. 170 del 1976), dal

momento che lo scopo della notificazione è quello di portare il

contenuto dell'atto nella sfera di conoscibilità dell'interessato

(sentt. n. 77 del 1972 e n. 170 del 1976). La qual cosa vale, poi,

non solo per la notificazione a mezzo posta, ma anche per la maggior

parte delle altre forme di notificazione (senz'altro per quelle che

si attuano in modo diverso dalla consegna dell'atto alla persona).

Non è, poi, accettabile la totale negazione, postulata dal

giudice a quo, di un onere di diligenza a carico del destinatario di

notificazioni.

In un sistema in cui, come si vedrà fra poco, le garanzie di

difesa del detto destinatario sono particolarmente accentuate per

quel che riguarda la notificazione degli atti aventi rilevanza

centrale nel processo, e in cui, su un piano generale, le posizioni

dell'accusa e della difesa sono tendenzialmente equiparate, non si

prescinde - né ciò contrasta con coerenza e con un corretto

bilanciamento dei valori in gioco - da un'esigenza di cooperazione da

parte del destinatario stesso (cfr. Relazione al progetto

preliminare, p. 52).

Di ciò costituisce significativa espressione la previsione

dell'invito diretto all'imputato (o all'indagato) - in occasione del

suo primo contatto con il giudice, o con il pubblico ministero, o con

la polizia giudiziaria, ovvero in occasione dell'invio

dell'informazione di garanzia o della prima notificazione disposta

dall'autorità giudiziaria -, a dichiarare o eleggere domicilio per

le notificazioni, e del conseguente suo obbligo di comunicare ogni

mutamento del domicilio dichiarato o eletto: salva, in caso di

inottemperanza o di inesatta ottemperanza, l'effettuazione delle

notificazioni mediante consegna al difensore nel primo caso, e nello

stesso luogo della informazione o della prima notificazione nel

secondo caso (art. 161 codice di procedura penale, nel testo

risultante dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12). Ed è

ovvio, poi, che l'onere di diligenza e di cooperazione si specifica

quando il destinatario degli atti sia stato reso avvertito, a seguito

dei suindicati contatti o precedenti notificazioni (soprattutto se

eseguite personalmente) o informazioni, della esistenza di indagini

preliminari che lo riguardano.

Ma ciò non è ignorato neppure dalla normativa concernente la

notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare -

che qui viene particolarmente in esame - e del decreto di citazione a

giudizio. Normativa, desumibile dal combinato disposto degli artt.

485 e 420, quarto comma, del codice di procedura penale, dalla quale

risulta che - pur accentuandosi le garanzie di difesa in vista, per

quanto possibile, della conoscenza effettiva dell'atto notificato

mediante la rinnovazione di una notificazione pur formalmente

regolare - l'operatività del rimedio è correlata alla valutazione

del comportamento (assenza di colpa) del notificando.

In ogni caso, al fine di verificare la idoneità del sistema della

notificazione a mezzo posta ad apprestare adeguate garanzie di

conoscibilità dell'atto notificato da parte del notificando, è

decisivo osservare che le norme impugnate vanno coordinate proprio

con quelle ora indicate, concernenti la notificazione del decreto di

fissazione dell'udienza preliminare (della quale notificazione qui si

tratta) e del decreto di citazione a giudizio - e cioè di atti che

assumono rilievo centrale ai fini della garanzia del diritto di

difesa dell'imputato in vista della costituzione del rapporto

processuale - norme le quali dispongono che, nel caso di mancata

presentazione all'udienza dell'imputato, il giudice, anche d'ufficio,

dispone - cioè "deve disporre" - la rinnovazione della citazione,

quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia

avuto conoscenza (senza sua colpa).

L'esercizio di tale potere-dovere (della cui attribuzione il

giudice a quo non ha tenuto alcun conto) presuppone che sia provata,

o che appaia, secondo la libera valutazione del giudice, anche

soltanto probabile, la mancata conoscenza effettiva della citazione

da parte dell'imputato nonostante la regolarità formale della

notificazione (artt. 485 e 420, quarto comma). Ora è chiaro che la

mancata conoscenza effettiva non può non ritenersi altamente

probabile - ed anzi addirittura provata - quando, come avviene nella

ipotesi in argomento, per effetto dell'applicazione dei commi terzo e

quarto dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 (a norma dei quali,

trascorso un certo termine dalla data in cui il piego è stato

depositato nell'ufficio postale, senza che il destinatario o un suo

incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito

in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente

con l'indicazione "non ritirato"), il giudice è messo in grado di

constatare che il destinatario non ha preso visione dell'atto

notificato.

In siffatto quadro complessivo, le garanzie di difesa

dell'imputato appaiono quindi adeguatamente assicurate. Tanto più

che il giudice, nell'esercizio del potere-dovere di disporre la

rinnovazione della notificazione, tenuto conto della inidoneità,

palesatasi nel caso concreto, (eventualmente anche in relazione a

particolari circostanze, come attività professionali o situazioni

personali del notificando) della notificazione a mezzo posta a

rendere possibile l'effettiva conoscenza dell'atto notificato, ben

potrà ordinare - come prevede l'art. 1, primo comma, della legge n.

890 del 1982 - che la nuova notificazione sia effettuata

personalmente ad opera dell'ufficiale giudiziario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione,

dell'art. 170 del codice di procedura penale in relazione all'art. 8

della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo

posta e di comunicazione a mezzo posta connessa con la notificazione

di atti giudiziari), sollevata dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente e redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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