Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1982 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 107 e 110

cod. proc. pen. (Citazione del responsabile civile) promosso con

ordinanza emessa il 15 dicembre 1977 dal Pretore di Milano, nel

procedimento penale a carico di Marchesoni Antonio ed altri, iscritta

al n. 236 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 164 del 14 giugno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di lavori lungo un tratto di binario ferroviario presso

la stazione FF.SS. di Milano S. Cristoforo, l'operaio De Pasquale

Giovanni, dipendente della soc. Loro e Parisini, veniva investito da un

convoglio ferroviario, che aveva urtato un carrello elevatore, di

proprietà della detta società, adibito ai lavori stessi. Il Di

Pasquale riportava la perdita di entrambi gli arti inferiori e veniva

quindi istituito procedimento penale a carico di Marchesoni Antonio ed

altri due dipendenti delle FF.SS. addetti al convoglio investitore,

nonché del dipendente della società responsabile dei lavori sopra

indicati, Napolitano Ruggero, contro i quali la parte lesa si

costituiva parte civile.

Con ordinanza del 15 dicembre 1977 il Pretore di Milano, su

conforme richiesta del difensore dei dipendenti delle FF.SS., ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 107 e

110 c.p.p., nella parte in cui consentono alla sola parte civile, e non

quindi all'imputato, di citare il responsabile civile, e cioè nella

specie, il legale rappresentante della soc. Loro e Parisini, per

pretesa violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo l'esclusione della autonoma facoltà

dell'imputato di citare il responsabile civile, concreterebbe una

disparità di trattamento fra le parti del processo penale e

inciderebbe sul diritto di difesa dell'imputato stesso, che vedrebbe

così limitata la sua possibilità di opporsi alle richieste

risarcitorie della parte lesa, nel caso in cui questa, come nella

specie, non provveda direttamente alla citazione del responsabile

civile.

L'esigenza di riconoscere anche all'imputato il diritto in

questione risulterebbe evidente anche a seguito della sentenza della

Corte con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale

dell'art. 28 c.p.p. (sent. 55/71) nella parte in cui prevedeva che nel

giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che

furono oggetto di giudizio penale fosse vincolante anche nei confronti

di coloro che ne erano rimasti estranei perché non posti in condizione

di intervenirvi per motivi giuridici o di fatto, e dell'art. 27 dello

stesso codice (sent. 99/73) nella parte in cui disponeva che, nei

giudizi civili o amministrativi, la pronunzia del giudice penale aveva

autorità di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla

sua illiceità e alla responsabilità del condannato anche nei

confronti del responsabile civile rimasto estraneo al giudizio penale

perché non posto in condizioni di parteciparvi. E ciò senza dire che

la duplicità dei giudizi così resa possibile sarebbe contraria ad

ogni principio di economia processuale e potrebbe dar luogo a

discordanti decisioni nell'accertamento dello stesso fatto.

Né, d'altra parte emergerebbero valide ragioni per poter

giustificare l'esclusione censurata poiché se l'imputato, una volta

condannato, può agire comunque in via civile nei confronti del

responsabile civile, tale via offrirebbe diversa e minore possibilità

difensiva rispetto a quella più completa ed immediata consentita dalla

presenza del responsabile civile nel procedimento penale.

L'ordinanza ritualmente notificata e comunicata è stata pubblicata

nella G.U. n. 164 del 14 giugno 1978.

Si è tempestivamente costituito in questa sede il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato che ha depositato le proprie deduzioni nei termini di legge.

L'Avvocatura, pur ammettendo che, in effetti, la disciplina

censurata può condurre ad una diversa valutazione del fatto reato da

parte del giudice civile investito del giudizio dopo la conclusione del

giudizio penale cui il responsabile civile non abbia preso parte,

ritiene di poter affermare che tale anomalia potrebbe generare soltanto

un problema di politica legislativa e non già di legittimità

costituzionale. Ed invero la ratio dell'intervento del responsabile

civile nel processo penale sarebbe da ricercare essenzialmente nello

scopo di facilitare il conseguimento del risarcimento dei danni a

favore della parte civile per cui si spiegherebbe il diverso

trattamento riservato all'imputato, il cui diritto di difesa, comunque,

non sarebbe pregiudicato, poiché potrebbe liberamente svolgersi tanto

nell'ambito del giudizio penale che in quello del giudizio civile,

senza che l'eventuale contraddittorietà dei giudicati possa, almeno

sotto tale profilo, avere alcun rilievo. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo censura gli artt. 107 e 110 del c.p.p. in

quanto, escludendo che anche l'imputato, oltre alla parte civile, possa

chiedere la citazione in giudizio del responsabile civile, sarebbero in

contrasto con l'art. 3 Cost. perché porrebbero in essere una

disparità di trattamento non sorretta da razionale giustificazione e

comunque lederebbero anche l'articolo 24 Cost., risolvendosi in una

limitazione del diritto di difesa dell'imputato stesso, costretto ad

agire eventualmente in via autonoma nei confronti del detto

responsabile, successivamente alla sentenza di condanna conclusiva del

giudizio penale, nel quale più completa ed immediata avrebbe potuto

invece svolgersi la tutela dei suoi diritti nei confronti del

responsabile civile.

2. - Le questioni non sono fondate.

Per quanto riguarda la pretesa violazione del principio di

eguaglianza va ricordato che, come questa Corte ha avuto più volte

occasione di affermare, la parte civile, proponendo la propria azione

risarcitoria, che è una vera e propria azione civile tendente a

realizzare in connessione col giudizio penale gli interessi

civilistici, si inserisce nel giudizio stesso, collocandovisi in

posizione accessoria rispetto alla esigenza dell'accertamento dei

reati, cui corrisponde l'esercizio del magistero penale. Coordinata

all'esercizio di tale azione accessoria è l'eventuale citazione del

responsabile civile, soggetto secondario del rapporto processuale,

tenuto in solido con l'imputato al risarcimento del danno nei casi

previsti dalla legge. La presenza del responsabile civile è così

collegata ad un oggetto del tutto diverso da quello cui è preordinato

il processo penale, di talché la regolamentazione relativa, per quanto

attiene alla sua citazione razionalmente riflette la diversità delle

situazioni, aderendo al carattere dell'azione civile, subordinata alle

scelte della parte lesa che può liberamente rivolgere la propria

domanda o verso il solo imputato o anche nei confronti del responsabile

civile. L'imputato non ha invece, come tale, richieste di natura

civilistica da avanzare in quella sede e potrà, se mai, rivalersi, nei

limiti consentiti, nei confronti del responsabile civile in via di

regresso ove abbia adempiuto l'obbligazione di risarcire il danno

derivante dalla sentenza di condanna. Ma ciò, ovviamente, riguarda

soltanto il rapporto fra coobbligati in solido, a termini dell'art.

1299 c.c.. Si è pertanto fuori del campo di applicazione del principio

di eguaglianza che, per costante giurisprudenza, esige che a situazioni

eguali si applichi una eguale regolamentazione, salvo differenziazioni

razionalmente stabilite; e si è chiarito che nella specie le

situazioni raffrontate sono diverse e che, comunque, la diversità di

disciplina è giustificata dalla diversità delle situazioni.

3. - Le cennate caratteristiche differenziali della partecipazione

dell'imputato e della parte civile al giudizio valgono pure ad

escludere che la mancata possibilità di citazione del responsabile

civile da parte dell'imputato assuma una portata lesiva dell'invocato

diritto di difesa, poiché non avendo l'imputato pretese da far valere

in sede di giudizio penale nei confronti del responsabile civile, non

è ipotizzabile una limitazione del diritto stesso in relazione alla

preclusione censurata.

Né vale in contrario richiamare la giurisprudenza della Corte

indicata nell'ordinanza di rinvio. Infatti con la sentenza n. 55/71

l'illegittimità dell'art. 28 c.p.p., nella parte in cui disponeva che

nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali

che furono oggetto di un giudizio penale fosse vincolante nei confronti

di coloro che rimasero ad essi estranei perché non posti in condizioni

di intervenirvi, è stata riconosciuta in base alla fondamentale

esigenza della garanzia del contraddittorio; esigenza che appariva

chiaramente elusa e che invece, nella specie, non sussiste, date

appunto la già delineata natura secondaria ed eventuale della

partecipazione del responsabile civile, e la possibilità di esperire

contro di lui le eventuali azioni di regresso da parte dell'imputato.

Analogo criterio ha informato la dichiarazione di illegittimità

dell'art. 27 c.p.p., pronunziata con la sent. n. 99/73, nella parte in

cui stabiliva l'efficacia vincolante del giudicato penale, quanto alla

sussistenza del fatto, alla sua illiceità ed alla responsabilità del

condannato, nei confronti del responsabile civile rimasto estraneo al

giudizio perché non posto in condizioni di parteciparvi.

Con tale decisione si è invero riconosciuta la lesione del diritto

di difesa del responsabile civile in relazione alla cennata

disposizione in quanto produceva conseguenze di irreparabile gravità

giacché investiva la posizione del responsabile civile nella sua

totalità, precludendogli ogni possibilità difensiva in ordine ai

fondamentali elementi ora accennati, mentre la mancata partecipazione

dello stesso al giudizio penale non opera limitazioni di tal natura nei

confronti dell'imputato che, si ripete, non ha in quella sede pretese

da far valere contro di lui. Come osserva l'Avvocatura, potrebbe, se

mai, ipotizzarsi un problema di opportunità legislativa, per quanto

riguarda il collaterale ausilio che potrebbe venire all'imputato per

eventuali apporti difensivi ad opera del responsabile civile, i quali,

peraltro non sono certo idonei a compromettere, per la loro mancata

acquisizione, il diritto di difesa che, come è ormai pacifico nella

giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi osservato quando le

modalità stabilite, pur adeguandosi alle caratteristiche del

procedimento, non vanifichino o rendano estremamente difficoltoso

l'esercizio del diritto stesso.

Né d'altra parte il possibile formarsi di giudicati contrastanti

può costituire lesione del diritto di difesa dell'imputato, non

incidendo tale eventualità sulla possibilità di far valere in

giudizio le proprie ragioni e di farsi assistere dal difensore, nel che

appunto si sostanzia il diritto stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 107 e 110 del codice di procedura penale, nella parte in

cui non consentono all'imputato la facoltà di chiedere la citazione

del responsabile civile, sollevata con ordinanza del Pretore di Milano

del 15 dicembre 1977 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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