Corte costituzionale

Ordinanza n. 120/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1982 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 107

e 110 cod. proc. pen. (citazione del responsabile civile) promossi con

ordinanze 19 febbraio e 18 giugno 1981, rispettivamente emesse dal

Pretore di Genova e dal Pretore di Voltri nei procedimenti penali a

carico di Cutillo Enrico e di Gulfo Domenico ed altro, iscritte ai nn.

355 e 604 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981 e n. 12 del 13

gennaio 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con le ordinanze del Pretore di Genova del 19 febbraio

1981 e del Pretore di Voltri del 18 giugno 1981 sono state sollevate

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 107 e 110 cod.

proc. pen. in quanto limitano alla parte civile la facoltà di chiedere

la citazione del responsabile civile e non consentono quindi a

quest'ultimo di chiedere la citazione dell'altro responsabile civile

per il fatto del coimputato, deducendosi che tale limitazione sarebbe

in contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa

rispettivamente garantiti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Che nel giudizio proveniente dal Pretore di Voltri è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano

dichiarate non fondate;

Considerato che, con le due ordinanze sopra menzionate sono state

sollevate identiche questioni, e che pertanto i giudizi possono essere

riuniti e congiuntamente decisi;

Che questa Corte, con sentenza n. 38 del 1982, in relazione a

questione analoga sollevata sotto il profilo della irrazionale

disparità di trattamento e della limitazione del diritto di difesa che

le norme impugnate avrebbero concretato escludendo che anche l'imputato

oltre alla parte civile possa chiedere la citazione in giudizio del

responsabile civile, ha dichiarato la non fondatezza delle censure

ritenendo che la diversità delle situazioni raffrontate giustificava

la diversità della disciplina e che la differenza evidenziata valeva

pure ad escludere che la lamentata limitazione assumesse portata lesiva

dell'invocato diritto di difesa da parte dell'imputato, che non aveva

pretese da far valere in sede di giudizio penale nei confronti del

responsabile civile; che le ricordate argomentazioni valgono pure ad

escludere la fondatezza delle questioni attualmente sottoposte alla

Corte, in relazione alle quali si riscontrano, parallelamente, sia la

diversità delle situazioni comparate sia il difetto di interesse ad

agire nel processo penale; che non vengono addotti motivi che possano

indurre la Corte a mutare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 107 e 110 del codice di procedura penale,

sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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