Art. 840 c.p.c. — Opposizione

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[1]((Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero e' ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

[2]In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

[3]Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo e' invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

  • 1)le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo e' stato pronunciato;
  • 2)la parte nei cui confronti il lodo e' invocato non e' stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque e' stata nell'impossibilita' di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;
  • 3)il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;
  • 4)la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;
  • 5)il lodo non e' ancora divenuto vincolante per le parti o e' stato annullato o sospeso da un'autorita' competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, e' stato reso.

[4]Allorche' l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorita' competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello puo' sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione puo', in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

[5]Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresi' rifiutati allorche' la corte d'appello accerta che:

  • 1)la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
  • 2)il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

[6]Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali)).

Testo in vigore dal 17 aprile 1994 al 18 ottobre 2022

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 840 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15321/2026

    20 maggio 2026

    Nel giudizio di delibazione di lodo arbitrale straniero, a struttura bifasica ai sensi degli artt. 839 e 840 c.p.c., il decreto presidenziale di diniego reso inaudita altera parte, in quanto provvedimento a contraddittorio e stabilità limitati, non è assimilabile alla sentenza di accertamento dell'inesistenza del diritto cautelato e non determina, quindi, l'inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 669-novies, comma 3, c.p.c., che consegue solo alla pronuncia, anche non definitiva, resa nella fase di opposizione.

    Art. 840 c.p.c. · Art. 839 c.p.c. · Art. 669-novies c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 49 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14743/2026

    18 maggio 2026

    Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, in applicazione dell'art. 5, comma 2, lett. b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico deve essere riscontrato con riferimento alla parte dispositiva, nella quale si compendia il "decisum" della pronuncia arbitrale e, anche se, a tal fine, è consentito prendere in esame il contenuto del lodo, ciò non può mai tradursi in un controllo sulla motivazione, il quale darebbe corso a quel riesame nel merito categoricamente escluso dalla Convenzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale secondo la quale non era dato ravvisare una simile violazione nel lodo arbitrale, reso dalla Corte internazionale di arbitrato commerciale presso la Camera di commercio e industria della Federazione Russa, con cui era stato ritenuto sussistente l'inadempimento di una società italiana al proprio obbligo di pagare il prezzo della vendita di materiali ferrosi, ad opera di una società russa, nonostante tale pagamento fosse precluso dalle sanzioni commerciali ed economiche adottate dall'agenzia OFAC del Ministero del Tesoro degli U.S.A.).

    Art. 840 c.p.c. · Art. 839 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 42 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art840 · fonte del testo

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