Art. 3 codice dei contratti pubblici (Allegato V.2) — Costituzione e insediamento del Collegio

1. ((Il collegio consultivo tecnico e' costituito prima della data di avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, e' valutabile sia ai fini della responsabilita' dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente puo' rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.)) 2. ((Il CCT si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente senza che vi sia la necessita' di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del Collegio. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione e' tenuta una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volonta' di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.)) 3. ((Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' dell'appalto, sono definite periodicita' e modalita' di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facolta' di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalita' di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.)) 4. ((Il CCT puo' essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice.)) 5. ((Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente e' nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.))

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024. 330 parole tolte, 319 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Decisioni del Collegio consultivo tecnico.

1. Il tolto: procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT puo' essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta. 2. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il Collegio consultivo puo' operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto aggiunto: collegio consultivo tecnico e' costituito prima della data di avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, e' valutabile sia ai fini della responsabilita' dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente puo' rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT. 2. Il CCT si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente senza che vi sia la necessita' di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del Collegio. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione e' tenuta una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volonta' di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. 3. tolto: Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle aggiunto: Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' dell'appalto, sono definite periodicita' e modalita' di svolgimento tolto: del contraddittorio, e' comunque facolta' del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilita' di disporre consulenza tecnica d'ufficio. 4. Le aggiunto: delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facolta' di escludere che le determinazioni del Collegio tolto: consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il aggiunto: assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalita' di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni tolto: decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si e' perfezionata la formulazione di piu' quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, puo' essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. 5. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del Collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile aggiunto: per la pronuncia del lodo. 4. Il CCT puo' essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice. 5. Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente e' nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-v-2-art3 · fonte del testo

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