Art. 769 c.p.c. — Istanza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1998 al 21 febbraio 2012. Leggi il testo vigente →

[1]L'inventario puo' essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed e' eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale. 88 90

[2]L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. 88 90

[3]Il tribunale provvede con decreto. 88 90

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore dal 4 luglio 1998 al 21 febbraio 2012

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 769 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16914/2026

    29 maggio 2026
    • Usufrutto

    In materia di usufrutto, l'inventario previsto dall'art. 1002 c.c., redatto nelle forme degli artt. 769 ss. c.p.c. - applicabili ai sensi dell'art. 777 c.p.c. - costituisce atto pubblico assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alla natura, consistenza, stato di conservazione e stima dei beni oggetto del diritto, con la conseguenza che le relative attestazioni sono contestabili solo mediante querela di falso. (Nella specie la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha escluso che le risultanze di c.t.u. espletate in un giudizio di petizione di eredità e divisione ereditaria potessero valere quale equipollente dell'inventario previsto dall'art. 1002 c.c. per la ricognizione dell'asse ereditario, difettando delle forme e dell'efficacia fidefacente proprie dell'inventario redatto ai sensi degli artt. 769 e ss. c.p.c.).

    Art. 769 c.p.c. · Art. 1002 c.c. · Art. 777 c.p.c. · Art. 2700 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 122 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 18254/2025

    4 luglio 2025

    L'obbligo di inventario, ex art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, ha la finalità di fissare un sistema probatorio speciale per la ricostruzione della consistenza di gioielli, denaro e mobilia, per cui la previsione della redazione dell'inventario nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 769 ss. c.p.c. non deve interpretarsi in modo eccessivamente formalistico, ma in relazione alla possibilità di dare prova contraria relativamente alla consistenza di denaro, mobilia e gioielli nell'asse ereditario in misura diversa rispetto alla percentuale del 10%, con esclusione di uno specifico onere di inventariare "passività, partecipazioni societarie e crediti" e di specificare quanto indicato al n. 5) dell'art. 775 c.p.c..

    Art. 769 c.p.c. · Art. 9 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 775 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 347 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art769 · fonte del testo

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