Art. 769 c.p.c. — Istanza

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Il giudice di pace e il suo cancelliere al posto del tribunale e del cancelliere del tribunale sono una modifica del d.lgs. 116/2017 la cui entrata in vigore è stata rinviata: in questo periodo non si applicava, e valeva «tribunale». Fonte: art. 32, comma 3, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), d.l. 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla l. 7 agosto 2026, n. 145.

[1]L'inventario puo' essere chiesto al ((giudice di pace)) dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed e' eseguito dal cancelliere del ((giudice di pace)) o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal ((giudice di pace)). 88 90 155 160 179

[2]L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il ((giudice di pace)). 88 90 155 160 179

[3]Il ((giudice di pace)) provvede con decreto. 88 90 155 160 179

[4]Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario puo' essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116

155

con decorrenza dal 31 ottobre 2021

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".

160

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

179

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.

Testo in vigore dal 31 ottobre 2021 al 26 novembre 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 769 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16914/2026

    29 maggio 2026
    • Usufrutto

    In materia di usufrutto, l'inventario previsto dall'art. 1002 c.c., redatto nelle forme degli artt. 769 ss. c.p.c. - applicabili ai sensi dell'art. 777 c.p.c. - costituisce atto pubblico assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alla natura, consistenza, stato di conservazione e stima dei beni oggetto del diritto, con la conseguenza che le relative attestazioni sono contestabili solo mediante querela di falso. (Nella specie la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha escluso che le risultanze di c.t.u. espletate in un giudizio di petizione di eredità e divisione ereditaria potessero valere quale equipollente dell'inventario previsto dall'art. 1002 c.c. per la ricognizione dell'asse ereditario, difettando delle forme e dell'efficacia fidefacente proprie dell'inventario redatto ai sensi degli artt. 769 e ss. c.p.c.).

    Art. 769 c.p.c. · Art. 1002 c.c. · Art. 777 c.p.c. · Art. 2700 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 122 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 18254/2025

    4 luglio 2025

    L'obbligo di inventario, ex art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, ha la finalità di fissare un sistema probatorio speciale per la ricostruzione della consistenza di gioielli, denaro e mobilia, per cui la previsione della redazione dell'inventario nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 769 ss. c.p.c. non deve interpretarsi in modo eccessivamente formalistico, ma in relazione alla possibilità di dare prova contraria relativamente alla consistenza di denaro, mobilia e gioielli nell'asse ereditario in misura diversa rispetto alla percentuale del 10%, con esclusione di uno specifico onere di inventariare "passività, partecipazioni societarie e crediti" e di specificare quanto indicato al n. 5) dell'art. 775 c.p.c..

    Art. 769 c.p.c. · Art. 9 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 775 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 347 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 2012 al 31 ottobre 2021. 5 parole tolte, 15 parole aggiunte in 3 capoversi.

L'inventario puo' essere chiesto al tolto: tribunale aggiunto: giudice di pace dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed e' eseguito dal cancelliere del tolto: tribunale aggiunto: giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tolto: tribunale aggiunto: giudice di pace.

L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tolto: tribunale aggiunto: giudice di pace.

Il tolto: tribunale aggiunto: giudice di pace provvede con decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116

    Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".

  • Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

  • Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art769 · fonte del testo

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