Codice di procedura civile

Art. 775 c.p.c. — Processo verbale d'inventario

[1]Il processo verbale d'inventario contiene:

  • 1)la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
  • 2)la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;
  • 3)l'indicazione della quantita' e specie delle monete per il danaro contante;
  • 4)l'indicazione delle altre attivita' e passivita';
  • 5)la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

[2]Se alcuno degli interessati contesta l'opportunita' d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 775 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 18254/2025

    4 luglio 2025

    L'obbligo di inventario, ex art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, ha la finalità di fissare un sistema probatorio speciale per la ricostruzione della consistenza di gioielli, denaro e mobilia, per cui la previsione della redazione dell'inventario nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 769 ss. c.p.c. non deve interpretarsi in modo eccessivamente formalistico, ma in relazione alla possibilità di dare prova contraria relativamente alla consistenza di denaro, mobilia e gioielli nell'asse ereditario in misura diversa rispetto alla percentuale del 10%, con esclusione di uno specifico onere di inventariare "passività, partecipazioni societarie e crediti" e di specificare quanto indicato al n. 5) dell'art. 775 c.p.c..

    Art. 775 c.p.c. · Art. 9 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 769 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art775 · fonte del testo

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