Art. 702 c.p.c. — Procedimento
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
[1]Nel caso che il provvedimento sia chiesto al pretore, si procede a norma degli articoli 689 e seguenti, in quanto applicabili.
[2]Nel pronunciare il provvedimento il pretore deve in ogni caso fissare un termine perentorio entro il quale l'istante e' tenuto a iniziare il giudizio di merito di cui all'articolo 700.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993
