Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 270/1991

    Questione infondata
    12 giugno 1991

    La imposizione di un termine perentorio al fine di accellerare il corso del processo e quindi la risposta alla domanda di giustizia, non si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa essendo i termini processuali per loro natura improrogabili per motivi di certezza ed uniformità della cui ragionevolezza non può dubitarsi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 153, 690, secondo comma, e 702 cod. proc. civ. sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Nello stesso senso, su altra questione riguardante anch'essa il processo civile: O. n. 900/1988.

    Art. 690 c.p.c. · Art. 702 c.p.c. · Art. 153 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993. 51 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Nel caso che il provvedimento sia chiesto al pretore, si procede a norma degli articoli 689 e seguenti, in quanto applicabili.

tolto: Nel pronunciare il provvedimento il pretore deve in ogni caso fissare un termine perentorio entro il quale l'istante e' tenuto a iniziare il giudizio di merito di cui all'articolo 700.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

    La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art702 · fonte del testo

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