Art. 678 c.p.c. — Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]((Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo e' sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi)). 67

[2]Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice puo' provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

[3]Si applica l'art. 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficolta' che non ammettono dilazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994

CautelariVersione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993. 38 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In tolto: questo ultimo aggiunto: quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo tolto: a aggiunto: e comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo e' sospeso fino all'esito di quello tolto: sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighitolto: , nel quale caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida. I due processi saranno riuniti e decisi con la stessa sentenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

    La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art678 · fonte del testo

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