Art. 678 c.p.c. — Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

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[1]Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi.

[2]Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice puo' provvedere, nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948

CautelariVersione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

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