Art. 652 c.p.c. — Conciliazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942. Leggi il testo vigente →

Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l'esecutorieta' del decreto, oppure riduce la somma o la quantita' a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane ferma la validita' degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta, fino a concorrenza della somma o quantita' ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri ipotecari.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art652 · fonte del testo

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