Art. 651 c.p.c. — Deposito, per il caso di soccombenza
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L'opposizione di cui all'articolo precedente e quella contro il decreto pronunciato nei casi previsti nell'articolo 642 primo comma, debbono essere precedute dal deposito di lire cento, se proposte davanti al conciliatore o al pretore, di lire duecento, se proposte davanti al tribunale o alla corte d'appello. A tale deposito si applicano le norme relative al deposito per il ricorso per cassazione.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 29 maggio 1948
