Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 651 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 27

novembre 1974 dal pretore di Latina, nel procedimento civile vertente

tra Mastrantoni Mario e Pette Raffaele, iscritta al n. 47 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 55 del 26 febbraio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1976 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Avverso il decreto ingiuntivo emesso il 21 settembre 1973 dal

pretore di Latina, per un credito fondato su assegni bancari, in favore

di Raffaele Pette e nei confronti di Mario Mastrantoni, questi ha

proposto opposizione con atto di citazione del 29 ottobre 1973. Il

convenuto, costituitosi in giudizio, ha rilevato pregiudizialmente

l'inammissibilità dell'opposizione perché non preceduta dal deposito

per il caso di soccombenza di cui all'art. 651 del codice di procedura

civile. L'attore, però, ha eccepito l'illegittimità costituzionale

di codesta norma.

Il pretore di Latina, con ordinanza del 27 novembre 1974, ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale del citato art.

651 in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 3, comma primo, della

Costituzione.

In punto di rilevanza, ha ritenuto che per decidere in ordine

all'eccezione di inammissibilità proposta dal convenuto, non si poteva

prescindere dall'applicazione della ripetuta norma.

Ha considerato la questione non manifestamente infondata per varie

ragioni.

Ricordato che con la sentenza n. 56 del 1963, con cui la detta

questione è stata dichiarata non fondata, questa Corte non ha messo in

dubbio l'incidenza sul diritto di agire in giudizio dell'onere

patrimoniale costituito dal deposito per il caso di soccombenza ed ha

tuttavia ritenuto che l'esistenza di codesto onere trova

giustificazione nell'esigenza di interesse pubblico di "richiamare la

parte ad una sua responsabilità nell'apprezzamento delle proprie

ragioni, in modo che del diritto di azione non abusi e, abusandone,

rechi intralcio all'amministrazione della giustizia", il giudice a quo

ha osservato che la norma in questione appare ictu oculi manifestamente

inidonea a garantire il soddisfacimento degli interessi a cui si è

riportata questa Corte. Ed invero, solo che si tenga conto

dell'ammontare del deposito, deve riconoscersi che la norma non è

idonea a frenare abusi e ad impedire la proposizione di opposizioni

meramente pretestuose e dilatorie (rispetto alle quali, per altro, si

rinvengono congrui rimedi negli artt. 642 e 648 del codice di rito), e

che la disciplina da essa norma stabilita si risolve in un vuoto e

rigoroso formalismo e, nella pratica giudiziaria, non agevola affatto

il responsabile esercizio del diritto di azione, ma è motivo di

sterili questioni che intralciano la giustizia delle decisioni.

Di conseguenza, il sacrificio del diritto non risulta coordinato

con alcun interesse di prevalente valore costituzionale e resta

vulnerato il precetto di cui all'art. 24 della Costituzione.

Secondo il pretore di Latina, d'altra parte, non sarebbe rispettato

il principio di eguaglianza perché "la norma impugnata stabilisce una

disciplina che, rispetto a situazioni analoghe, appare priva di idonea

e ragionevole giustificazione".

Se si mettono a raffronto i procedimenti e gli atti a cui può far

ricorso il titolo di un credito fondato su assegno bancario (come

quello di specie) e cioè il procedimento per ingiunzione e

l'intimazione di precetto, è facile notare (ricordando che nelle due

ipotesi il debitore può far valere le sue ragioni mediante un giudizio

di cognizione introdotto rispettivamente con l'opposizione a decreto

ingiuntivo di cui all'art. 645 del codice di procedura civile e con

l'opposizione a precetto prevista dall'art. 56 r.d. 21 dicembre 1933,

n. 1736, con le forme processuali di cui all'art. 615, comma primo, del

codice di procedura civile) che, mentre la prima opposizione deve

essere preceduta dal deposito per soccombenza, l'ammissibilità della

seconda opposizione non è subordinata ad alcun onere di natura

patrimoniale. Si ha così una disparità di trattamento arbitraria ed

illogica, che sul piano costituzionale non può essere giustificata col

richiamo alla discrezionalità riservata al legislatore ordinario; e la

norma che la pone in essere va contro il principio di eguaglianza.

Comunicata, notificata e pubblicata l'ordinanza, davanti a questa

Corte non si è costituita alcuna delle parti, e non ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Latina

solleva, in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 3, comma primo,

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 651 del codice di procedura civile, secondo cui

"l'opposizione di cui all'articolo precedente e quella contro il

decreto pronunciato nei casi previsti nell'art. 642, primo comma,

debbono essere precedute dal deposito di lire cinquecento, se proposte

davanti al conciliatore o al pretore, di lire mille, se proposte

davanti al tribunale e alla Corte d'appello" e "a tale deposito si

applicano le norme relative al deposito per il ricorso per cassazione".

2. - Sulla legittimità costituzionale della norma oggetto del

giudizio, questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 56 del

1963 e con le ordinanze nn. 99, 138 e 159 dello stesso anno.

Con la citata sentenza si è ritenuto che l'onere di natura

patrimoniale di cui si tratta, sia dalla legge imposto quale condizione

per la valida costituzione del rapporto processuale, a tutela di un

interesse pubblico ed in funzione di situazioni di ordine oggettivo. Il

deposito - vi si dice - è richiesto quando l'opposizione è mossa

avverso una ingiunzione che è stata o può essere dichiarata

esecutiva, ovvero che ha giustificazione in titoli i quali di per sé

danno un fondamento di serietà alla pretesa; e perciò "la norma

impugnata trova la ragione essenziale nella particolare forza del

provvedimento, volendo essa evitare che si invochi la tutela

giurisdizionale per una pretesa che presenta gravi indizi di

infondatezza". E - si conclude - "sono circostanze oggettive queste

esposte; ed è di interesse pubblico il richiamare la parte ad una sua

responsabilità nell'apprezzamento delle proprie ragioni, in modo che

del diritto di azione non abusi e, abusandone, rechi intralcio alla

amministrazione della giustizia".

Ciò premesso la Corte non ha ravvisato nell'art. 651 un ostacolo

alla tutela giurisdizionale. La norma "determina il presupposto del

diritto all'impugnativa di un provvedimento che l'ordine giuridico

ritiene meritevole di un particolare trattamento per la sua presumibile

speciale capacità di resistenza alla impugnazione".

D'altra parte, secondo la Corte, non si ha violazione dell'art. 3

della Costituzione, perché "il principio di eguaglianza, che è alla

base del bisogno di assicurare anche ai non abbienti i mezzi per agire

e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, non si può invocare al

fine di permettere che si abusi del proprio diritto; e comunque nella

specie esso è rispettato, perché dal deposito sono esonerati coloro i

quali sono ammessi al beneficio del gratuito patrocinio".

3. - Con l'odierna ordinanza di rimessione il pretore di Latina è

dell'avviso che gli argomenti a suo tempo "addotti a sostegno della

costituzionalità dell'art. 651 c.p.c. non sono completamente

convincenti e non riescono a dissipare le perplessità, serie e

motivate, in ordine alla compatibilità della norma suddetta con gli

artt. 3 e 24 Cost.".

A proposito del ricordato bilanciamento dei diversi beni e

interessi costituzionalmente garantiti, sostiene che la norma

denunciata "appare, ictu oculi, manifestamente inidonea a garantire il

soddisfacimento degli interessi che, secondo la Corte, giustificano,

sul piano costituzionale, il sacrificio imposto dalla norma in

questione al diritto di agire in giudizio, riconosciuto nei termini

più ampi dal primo comma dell'art. 24 Costituzione". E ritiene che la

disciplina in esame "si risolve, quindi, in un vuoto e rigoroso

formalismo e, nella pratica giudiziaria, non agevola affatto il

responsabile esercizio del diritto di azione, ma è motivo di sterili

questioni che intralciano la giustizia delle decisioni".

Ma la tesi espressa dal giudice a quo non può essere condivisa.

Essa, infatti, poggia in sostanza ed unicamente sulla misura

dell'ammontare del deposito.

In contrario, però, basta ricordare che con la sentenza n. 56 del

1963, pur riconoscendosi ché il sistema al quale l'art. 651 si informa

"avrebbe potuto essere appoggiato a criteri meno formalistici", si è

precisato che la finalità dell'istituto non era esclusa dalla

tenuità dell'importo del deposito, e rifarsi anche a recente

giurisprudenza secondo cui la legittimità dell'imposizione non può

fondatamente discutersi sul rilievo della detta tenuità dell'onere,

involgendo codesta considerazione (unitamente all'altra circa il tempo

dell'effettuazione del deposito) "un inammissibile sindacato

relativamente a scelte di politica legislativa riservate

all'apprezzamento discrezionale del legislatore ordinario, perché

attinenti non all'an della limitazione, ma al quomodo della più

efficace ed opportuna sua strutturazione".

Non può, quindi, negarsi che, sul piano logico, si abbia, in modo

adeguato, un bilanciamento tra i sopraricordati interessi; e deve, di

conseguenza, escludersi che, sotto il profilo fin qui considerato,

possa l'art. 651 cit. apparire in contrasto con l'art. 24 della

Costituzione.

4. - Con l'ordinanza di rimessione è denunciata nuovamente, e

sotto un profilo in passato non considerato, la contrarietà della

norma in oggetto al principio di eguaglianza.

Si ricorda che contro il titolare di un credito fondato su cambiale

o su assegno bancario che richieda l'emissione di un decreto ingiuntivo

ovvero utilizzi direttamente l'efficacia esecutiva del titolo mediante

l'intimazione del precetto, il debitore può, in entrambe le ipotesi,

far valere le sue ragioni mediante un giudizio di cognizione; e si

mette in evidenza che, mentre l'opposizione a decreto deve essere

preceduta dal deposito prescritto dall'art. 651, l'ammissibilità

dell'opposizione a precetto non è subordinata ad alcun onere di

natura patrimoniale, e pertanto, si avrebbe una disparità di

trattamento arbitraria ed illogica in violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

Ad avviso della Corte codesta denuncia non è fondata.

Le situazioni di chi agisce in opposizione a decreto ingiuntivo e

di chi propone opposizione a precetto, ancorché il decreto sia stato

ottenuto e il precetto sia stato intimato in forza e sulla base di

cambiale o assegno bancario, debbono essere considerate e valutate

unitamente a quelle che vanno riferite nei due casi al creditore.

Così facendosi, si mettono a raffronto due fattispecie che non

possono non essere considerate diverse, dato che nel primo caso il

creditore ha ottenuto un accertamento, sia pure senza contraddittorio,

del proprio diritto e nel secondo, invece, ha solo intimato precetto a

fini esecutivi.

E per ciò è razionalmente giustificato che nel primo caso, e non

anche nel secondo, sia richiesto il deposito per soccombenza.

5. - Stante ciò, non può non essere confermata, anche se con

rinnovata o nuova motivazione, la precedente pronuncia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 651 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento

agli artt. 24, comma primo, e 3, comma primo, della Costituzione, dal

pretore di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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