Art. 624-bis c.p.c. — Sospensione su istanza delle parti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 settembre 2005 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]((Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puo', sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione e' disposta per una sola volta. L'ordinanza e' revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

[2]Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire)).113a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

113a

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

Testo in vigore dal 11 settembre 2005 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art624bis · fonte del testo

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