È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del codice di procedura civile, nella parte in cui “non consentono allo stesso giudice ricusato di dichiarare inammissibile l’istanza di ricusazione che tale appaia – per motivi di rito e di merito - immediatamente e manifestamente”, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione per l’asserito contrasto con i principi del giudice naturale, del giusto processo, del contraddittorio, di parità ed eguaglianza delle parti, di imparzialità ed indipendenza del giudice, nonché per la ritenuta irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al processo amministrativo. Ed invero, le norme denunciate sono suscettibili di essere interpretate in modo conforme al dettato costituzionale, in quanto, come già affermato dalla Corte costituzionale, la sospensione del processo, in presenza di una istanza di ricusazione, non ha carattere automatico, esistendo un potere delibatorio del giudice della causa a fronte di ricusazioni che rivelino un uso distorto dell’istituto. - Vedi, citata, ordinanza n. 388/2002.
Art. 52 c.p.c. · Art. 53 c.p.c. · Art. 54 c.p.c. · Art. 3 cost.